lunedì 22 luglio 2019

Crisi d’impresa e imposte indirette: ammesse le note di variazione in caso di ragionevole probabilità di mancato incasso del credito

E’ sufficiente la sola crisi del debitore per permettere il recupero dell’iva relativa al credito non riscosso. Così la sentenza n 145/2/19 della CTP di Vicenza rivoluziona l’interpretazione dell’art 26 del DPR 633/72, condividendo la posizione e l’interpretazione data dalla normativa europea.
L’art 26 del Decreto IVA permette al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l’imposta addebitata in fattura e versata all’Erario nel caso in cui ci sia riduzione o venir meno dell’ammontare imponibile dovuto a cause specifiche, e dunque il debitore non adempia in tutto o in parte al suo obbligo nei confronti del prestatore. Il soggetto attivo in tal caso emetterà una nota di variazione con la quale potrà rettificare la propria posizione nei confronti dell’Erario, portando in detrazione una maggior imposta determinandone l’ammontare effettivamente dovuto.
L’applicazione di questo articolo è però subordinata a determinate condizioni, espressamente indicate dal comma 2 dello stesso; il recupero dell’imposta è possibile solo in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Dunque, il momento in cui è possibile esercitare la detrazione dell’imposta coincide o comunque è successivo alla chiusura della procedura concorsuale.
La Corte di Giustizia non la pensa in egual modo infatti, in più sentenze, ha ribadito la possibilità di esercitare la detrazione d’imposta non solo nei suddetti casi elencati dall’art 26, ma anche in casi di ragionevole probabilità del mancato pagamento, anche in caso di crisi del cliente, senza la presenza di una procedura concorsuale in corso, ma anche solo in caso di elementi oggettivi che possano portare a ritenere l’incasso del credito di difficile attuazione.
Grazie a questa nuova interpretazione, se da un lato si prevede maggior tutela per il fornitore che, in seguito o meno ad una procedura concorsuale, non riceve un corrispettivo a fronte della prestazione del proprio servizio o della cessione del proprio bene, dall’altro si cerca di intensificare ancora di più, attraverso l’individuazione di elementi oggettivi di allerta, l’individuazione di situazioni potenzialmente critiche per le aziende, prevedendo un piano di gestione e di risanamento della crisi stessa.

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