lunedì 24 settembre 2018

La riforma del Terzo Settore


In data 2 agosto 2018, ultimo giorno utile a disposizione, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che integra e corregge il D Lgs 117/2017, già approvato in prima lettura il 21 marzo scorso, insieme al decreto correttivo del D Lgs. 112/2017 relativo alle imprese sociali, approvato invece in via definitiva durante luglio scorso.
Il decreto prevede un rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale, chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al RUNTS e l'indicazione del numero minimo di associati necessario per la permanenza di una APS o di una ODV.
In attesa del testo aggiornato del Codice, le principali modifiche integrative riguardano:
− termini per adeguamenti statutari: ODV, APS e Onlus, come già accaduto per le imprese sociali, potranno provvedere all'adeguamento statutario al nuovo quadro normativo entro 24 mesi (anziché 18 mesi) dalla data di entrata in vigore del Codice, e dunque entro agosto 2019;
− obbligo di revisione legale dei conti: prevista per gli ETS di grandi dimensioni. È possibile affidare la revisione ad un membro dell'organo di controllo interno iscritto nell'apposito registro;
− rendicontazione delle attività diverse: le caratteristiche che rendono queste attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale devono essere annotate e descritte nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio;
− tenuta e conservazione delle scritture contabili – art. 87: le attività di interesse generale e secondarie potranno essere indicate nel bilancio, previsto dall'art. 13 del Codice e non in un apposito documento, come previsto in precedenza. Inoltre, è consentito agli enti che hanno proventi inferiori a 220.000 €, la tenuta del semplice rendiconto per cassa, anziché la tenuta delle scritture contabili previste dall'art 87;
− esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento di attività statutarie per le ODV;
− regime forfetario: anche i ricavi conseguiti attraverso le raccolte fondi sono importanti ai fini di determinazione dell’importo a cui applicare il coefficiente di redditività;
− esenzione ai fini IRES per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali per le ODV che entreranno a far parte del Terzo Settore come enti filantropici;
− regime agevolato per atti a titolo gratuito effettuate da privati nei confronti di trust o fondi speciali costituiti nell'ambito della Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016): è prevista una detrazione del 35% dell'ammontare delle erogazioni ed una deduzione del 20% del reddito complessivo netto dichiarato, entro il limite dei 100.000 €.

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