martedì 12 giugno 2018

Accertamento e costi pluriennali: i chiarimenti della Corte di Cassazione

In ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni, a titoli di quote di ammortamento, la decadenza (del potere di accertamento) in danno dell’Agenzia deve necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti: così la Cassazione con la sentenza n. 9993/2018 risolve il discusso problema dell’accertamento in caso di costi pluriennali.
Per loro natura, i costi ad utilità pluriennale possono essere dedotti in parte in esercizi successivi rispetto a quello di sostenimento del costo, attraverso l’imputazione di quote di ammortamento specifiche in più anni. Proprio in virtù di ciò, l’Agenzia dell’Entrate, in fase di controllo, si appella al criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta (art. 7 DPR 917/1986), secondo cui a ciascun periodo corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ma il criterio non è utilizzabile in maniera assoluta ed incondizionata, ed è infatti non lo è al caso in questione.
La Cassazione ribadisce, infatti, la necessità di limitare l’azione esecutiva dell’Amministrazione finanziaria per termini eccessivamente lunghi e dilatati, evitando così controlli “infiniti” nel tempo, assicurando il rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento come previsti dall’art. 43 del DPR 600/1973 che stabilisce la possibilità di notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto in caso di omessa presentazione), fino al periodo d’imposta 2015 e entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o settimo in caso di dichiarazione nulla o omessa, per i periodi d’imposta dal 2016 in poi.
L’Amministrazione finanziaria può dunque contestare l’imputazione di un costo pluriennale solo nell’anno di iscrizione di questo in bilanci, in questo modo le quote di ammortamento degli anni successivi saranno indeducibili.
Se, invece, l’amministrazione finanziaria non contesta l’iscrizione degli oneri pluriennali nell’anno di prima iscrizione, le quote d’ammortamento imputate negli esercizi successivi, saranno deducibili e potranno essere contestate solo in caso di errore nei criteri di calcolo o si deduzione pro-quota eccessiva rispetto alle modalità previste dal TUIR.

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