La Regione Lazio ha previsto un intervento a favore delle imprese che vogliono intraprendere attività finalizzate all'internazionalizzazione; di seguito riportiamo le informazioni che la Regione stessa ha fornito e che spiegano l'operatività del bando in questione.
Il Bando "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" è stato aperto dalle ore 12.00 di martedì 13 febbraio 2018 e sarà possibile inoltrare, esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB, le richieste per accedere alle agevolazioni, fino al 24/5/2018.
Il bando, nato per rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, ha una dotazione di 2,2 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a imprese, in forma singola o associata, per progetti di internazionalizzazione, anche di piccola entità (come ad esempio la partecipazione a fiere, azioni di promozione), per la copertura di costi per brevetti o per la tutela di marchi, per ottenere i servizi di un temporary export manager, o ancora, e questa è una novità di questo bando, per inviare all’estero il primo ordine ricevuto (il contributo può sostenere il pagamento delle spese di spedizione e quelle di sdoganamento merci).
La dotazione dell’Avviso è di 2.200.000,00 euro. Tale dotazione potrà essere aumentata con eventuali economie derivanti dagli avvisi già pubblicati a valere sull’Attività 3.4.1 del POR FESR 2014-2020. Il 50% della dotazione finanziaria è riservata ai progetti presentati da Aggregazioni Temporanee.
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso ed è concessa ai sensi del RGE o del “de minimis”, in relazione alle diverse voci di spesa e, ove possibili entrambe le opzioni, a scelta del beneficiario.
L’intensità di aiuto è pari al 70% del totale delle spese ammissibili in regime di “de minimis” e al 50% in caso di applicazione del RGE.
I destinatari si dividono in:
a) PMI in forma singola già costituite al momento della presentazione della domanda (inclusi i liberi professionisti e le Aggregazioni Stabili);
b) Aggregazioni Temporanee composte da almeno 2 PMI indipendenti e non più di 6 PMI, già costituite al momento della domanda ovvero da costituire subordinatamente alla concessione della sovvenzione.
I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione, una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi oggetto del progetto di internazionalizzazione.
Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti attività:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, a saloni internazionali, a rilevanti eventi commerciali all’estero;
b) progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l’acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi;
c) attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero;
d) acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, Temporary Export Manager e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione;
e) attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell’esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici.
I progetti possono essere completati da attività accessorie quali azioni di promozione, comunicazione e marketing e prevedere ulteriori voci di spesa, in conformità a quanto previsto nell’Avviso. L’Avviso, inoltre, indicherà eventuali limiti sulle singole tipologie di spesa.
I progetti presentati da PMI in forma singola devono essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, quelli presentati da Aggregazioni Temporanee non inferiore a 20.000 euro.
Le spese ammissibili riconosciute ai fini del calcolo del contributo, non possono comunque superare l’ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di progetti di importo complessivo superiore.
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla Data di Concessione dell’agevolazione e rendicontare Spese Effettivamente Sostenute in misura non inferiore al 70% delle Spese Ammesse.
Il contributo sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 3 mesi dalla data di concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione;
b) una erogazione a saldo, a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intero Progetto ammesso, da presentarsi entro e non oltre 13 mesi dalla data di concessione.
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”, in due fasi:
- Prima fasa: Compilazione del formulario con la richiesta di accesso all’agevolazione esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2018. La finalizzazione del formulario tramite portale GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di contributo, che dovrà essere formalizzata inviando via PEC la Domanda generata automaticamente dal sistema GeCoWEB, previa apposizione di firma digitale.
- Seconda fase: Invio tramite PEC della Domanda generata dal sistema GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018.
L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di trasmissione della Domanda.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
lunedì 26 febbraio 2018
giovedì 1 febbraio 2018
Industria 4.0: il credito di imposta per le attività di formazione
Con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) sono stati stanziati 250 milioni di € per l’anno 2019 al fine di sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e inoltre, la legge, ai commi da 46 a 56, riconosce un credito d’imposta per le spese relative a questo tipo di formazione. L’incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
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