La deducibilità del Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori, è stato e continua ad essere oggetto di ampio dibattito tra la dottrina e l’Agenzia delle Entrate. Preliminarmente, occorre sottolineare che allo stato attuale non vi è una norma specifica che regoli il trattamento fiscale del TFM. Difatti, la deducibilità degli accantonamenti per i TFM degli amministratori è equiparata a quella prevista per gli accantonamenti destinati al TFR (relativo ai rapporti di lavoro dipendente) ex art. 105, comma 4 del TUIR. Tale articolo sembrerebbe estendere la deducibilità delle quote accantonate al TFM secondo il principio di competenza. Differente parrebbe essere, invece, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, la quale, invece precisa che gli accantonamenti al fondo TFM hanno rilevanza fiscale secondo il criterio di cassa (salvo che per i rapporti aventi data certa).
Recentemente la Ctr di Milano, con la sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018, è intervenuta sul criterio di determinazione del Tfm; la fattispecie, nello specifico, riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Società di capitali in cui l’Agenzia delle Entrate richiamava a tassazione un maggiore IRES in virtù del disconoscimento, seppure parziale, della deduzione degli accantonamenti al fondo TFM, applicando ai medesimi la stessa disciplina prevista per le quote accantonate al fondo TFR. La Ctr accoglieva quindi le ragione del contribuente, sottolineando che:
- su tale istituto non esiste una precisa norma che fissi un tetto massimo del Tfm, questo difatti implica che la scelta della somma dovuta agli amministratori per il loro “fine mandato” è una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.
- Anche dal punto di vista fiscale vi è una carenza normativa, difatti non c’è ad oggi una specifica norma che pone un limite alla deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM;
- Riconosce, tuttavia, la sindacabilità da parte degli uffici finanziari del quantum dei compensi da corrispondere agli amministratori, i quali devono comunque rispettare i principi di congruità e ragionevolezza rispetto all’effettiva situazione aziendale.
In definitiva, stante quanto enunciato dalla sentenza n. 5280/18, la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM non è sindacabile qualora quest’ultimo risulti da una delibera assembleare presa nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità e, comunque, non siano eccessivi e sproporzionati rispetto alla realtà specifica dell’azienda.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 20 dicembre 2018
lunedì 10 dicembre 2018
Divieto di detrazione per le erogazioni in denaro agli ETS: scampato pericolo!
Il Decreto Fiscale, letto e approvato al Senato passato successivamente al vaglio della Camera, ha lasciato non pochi dubbi sulla possibilità di detrazione e deduzione per le erogazioni liberali in denaro agli Enti del Terzo Settore prevista dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’articolo 83 del suddetto codice ha previsto specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per coloro i quali effettuassero erogazioni liberali tracciabili in denaro o in natura a favore di ETS:
- Detrazione del 30% degli oneri sostenuti fino ad un massimo di €30.000 per periodo d’imposta;
- Detrazione innalzata al 35% per le erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Importo massimo deducibile dal reddito complessivo netto pari al 10% del reddito complessivo dichiarato
Con l’emendamento, la norma viene privata dell’espressione “in denaro” e dunque sembrerebbe venir meno la possibilità di detrarre le donazioni effettuate per finanziare gli enti no profit, a meno che queste non vengano fatte in natura. Questo intervento di revisione della norma creerebbe non solo profonde problematiche interpretative ma disincentiverebbe le persone fisiche a effettuare donazioni ai suddetti enti, causando così il venir meno della loro principale fonte di finanziamento.
Dopo le iniziali preoccupazioni, sollevate soprattutto da parte del Forum del Terzo Settore, arriva il testo ufficiale e definitivo del Decreto a fare chiarezza e a riportare il sereno: anche le donazioni in denaro saranno detraibili nei limiti già previsti dal Codice Del Terzo Settore e inoltre gli oneri sostenuti per chi ha effettuato erogazioni liberali in natura a favore delle Organizzazioni di Volontariato saranno detraibili al 35%.
L’articolo 83 del suddetto codice ha previsto specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per coloro i quali effettuassero erogazioni liberali tracciabili in denaro o in natura a favore di ETS:
- Detrazione del 30% degli oneri sostenuti fino ad un massimo di €30.000 per periodo d’imposta;
- Detrazione innalzata al 35% per le erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Importo massimo deducibile dal reddito complessivo netto pari al 10% del reddito complessivo dichiarato
Con l’emendamento, la norma viene privata dell’espressione “in denaro” e dunque sembrerebbe venir meno la possibilità di detrarre le donazioni effettuate per finanziare gli enti no profit, a meno che queste non vengano fatte in natura. Questo intervento di revisione della norma creerebbe non solo profonde problematiche interpretative ma disincentiverebbe le persone fisiche a effettuare donazioni ai suddetti enti, causando così il venir meno della loro principale fonte di finanziamento.
Dopo le iniziali preoccupazioni, sollevate soprattutto da parte del Forum del Terzo Settore, arriva il testo ufficiale e definitivo del Decreto a fare chiarezza e a riportare il sereno: anche le donazioni in denaro saranno detraibili nei limiti già previsti dal Codice Del Terzo Settore e inoltre gli oneri sostenuti per chi ha effettuato erogazioni liberali in natura a favore delle Organizzazioni di Volontariato saranno detraibili al 35%.
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