La sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 2017, ha chiarito che l'applicazione della solidarietà per le retribuzioni e i contributi prevista dal D.lgs 276 del 2003 (cd legge Biagi) nei casi di appalti di servizi si estende alla subfornitura industriale.
La subfornitura è una fattispecie contrattuale prevista dalla legge 192 del 1998, molto utilizzata da quelle imprese che per diversi motivi si trovano a dover estendere la propria capacità produttiva esternalizzano parte delle proprie attività di produzione a imprese esterne.
Nel caso in esame la Corte di Appello ha invocato l'intervento della Corte Costituzionale chiedendo di pronunciarsi sull'applicabilità o meno della solidarietà prevista in tema di contratto di appalto alla non dissimile tipologia di accordo di subfornitura.
La Corte ha ricostruito i diversi orientamenti giurisprudenziali evidenziando le posizioni che hanno condotto alcuni giudici a pronunciarsi a favore o in senso contrario con riguardo all'applicazione dell'istitudo della solidarietà prevista dalla citata legge Biagi.
Un orientamento definiva diversi i due tipi di contratto in considerazione dell'esistenza nella subfornitura di una supposta dipendenza tecnologica, dipendenza che si manifesta nelle specifiche tecniche cui il fornitore deve sottostare nel processo di produzione, che non trova corrispondenza nel contratto di appalto che prevede, invece, una completa autonomia organizzativa e produttiva dell'appaltatore.
L'orientamento opposto riteneva i due accordi molto simili, anzi qualificava il contratto di subfornitura come una sottospecie del contratto di appalto.
Gli orientamenti non risolvevano, tuttavia, la questione riguardante la possibilità di applicare o meno il regime di solidarietà al primo tipo di contratto, ed è qui che interviene la Corte Costituzionale stabilendo che il committente deve ritenersi solidale con il subfornitore in ossequio al principio contenuto nella legge 276 del 2003.
L'interpretazione renderà necessario da parte della committenza un attento monitoraggio e controllo degli adempiementi previdenziali e retributivi dei fornitori; andranno previste clausole contrattuali con previsioni di apposite penali in caso di violazione delle previsioni di legge da parte del subofornitore ed opportuni obblighi di rendicontazione e trasparenza.
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