La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente previsto che il reato per omesso versamento di ritenute, ex art. 10 bis del decreto legislativo 70/2000, deve essere escluso quando il debitore viene ammesso al concordato preventivo.
In particolare, la Corte ha precisato che non si configura il fumus commissi delicti ogni qual volta la scadenza del pagamento delle ritenute è successiva all'ammissione dell'imprenditore al concordato e a condizione che il debito tributario ( relativi interessi e sanzioni ) sia stato inserito nel piano depositato in Tribunale.
Sarà considerato reato, al contrario, il mancato pagamento di tributi scaduti prima dell'ammissione, salvo che si riesca a provare la causa di forza maggiore che avrebbe impedito al contribunte di onorare il debito fiscale.
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venerdì 26 febbraio 2016
mercoledì 10 febbraio 2016
Il bilancio delle micro imprese.
Il decreto 139/2015 recepisce la direttiva UE 2013-34 introducendo nel codice civile l'art. 2435-ter che prevede per le micro-imprese alcune semplificazioni in tema di principi di redazione del bilancio.
La norma sopra ricordata individua le micro imprese come quelle che non operano in mercati regolamentati e che nel primo esercizio ( o per due esercizi consecutivi ) non hanno superato due dei sotto indicati limiti:
1. Totale attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
2. Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
3. Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali imrpese il bilancio resta quello abbreviato previsto dall’art. 2435-bis c.c., come modificato dalla norma in commento, con altre semplificazioni.
Il nuovo bilancio abbreviato subirà delle modifiche che si applicheranno anche alle micro imprese e che sono:
a) si può omettere l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) nel conto economico si possono raggruppare le voci d18a, d18b, d18c, d18d e le voci d19a, d19b, d19c d19d;
c) non figureranno più iscritte in bilancio le voci dei proventi e oneri straordinari.
Inoltre, le micro-imprese non saranno obbligate alla redazione del rendiconto e della nota integrativa. Relativamente alla nota integrativa si potrà non redigerla solo se in calce allo stato patrimoniale verranno riportate le informazioni di cui al primo comma dell’art. 2427 del codice civile punti 9 e 16.
Anche la relazione sulla gestione non sarà obbligatoria qualora sempre in calce allo stato patrimoniale venga evidenziato quanto previsto dall'art 2428 codice civile ai punti 3 e 4.
La semplificazione più importante è senz'altro quella di non dover redigere la nota integrativa, prevedendo nella parte finale dello stato patrimoniale le notizie sugli impegni e garanzie e passività potenziali, quelle riguardanti i trattamenti di quiescenza e simili, le informazioni sugli impegni nei confronti di imprese controllate e collegate e controllanti, infine l'esplicitazione dei prestiti e dei compensi dati agli amministratorie ai sindaci.
Il decreto 139/2015 modifica anche lo schema del bilancio ordinario e della nota integrativa prevedendo, tra le altre cose, l'eliminazione nello stato patrimoniale dei conti d’ordine.
Riguardo ai criteri di redazione del bilancio l’art. 2435-ter c.c. prevede la dispensa per le micro-imprese dall'applicazione del disposto del V c. dell’art. 2423 codice civile e del I c. punto 11 bis dell’art. 2426 codice civile, in forza dei quali tali imprese potranno derogare alle disposizioni sul bilancio qualora ne risultasse compromessa la rappresentazione veritiera e corretta e non dovranno usare il principio del fair value per valutare gli strumenti finanziari derivati.
La norma sopra ricordata individua le micro imprese come quelle che non operano in mercati regolamentati e che nel primo esercizio ( o per due esercizi consecutivi ) non hanno superato due dei sotto indicati limiti:
1. Totale attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
2. Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
3. Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali imrpese il bilancio resta quello abbreviato previsto dall’art. 2435-bis c.c., come modificato dalla norma in commento, con altre semplificazioni.
Il nuovo bilancio abbreviato subirà delle modifiche che si applicheranno anche alle micro imprese e che sono:
a) si può omettere l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) nel conto economico si possono raggruppare le voci d18a, d18b, d18c, d18d e le voci d19a, d19b, d19c d19d;
c) non figureranno più iscritte in bilancio le voci dei proventi e oneri straordinari.
Inoltre, le micro-imprese non saranno obbligate alla redazione del rendiconto e della nota integrativa. Relativamente alla nota integrativa si potrà non redigerla solo se in calce allo stato patrimoniale verranno riportate le informazioni di cui al primo comma dell’art. 2427 del codice civile punti 9 e 16.
Anche la relazione sulla gestione non sarà obbligatoria qualora sempre in calce allo stato patrimoniale venga evidenziato quanto previsto dall'art 2428 codice civile ai punti 3 e 4.
La semplificazione più importante è senz'altro quella di non dover redigere la nota integrativa, prevedendo nella parte finale dello stato patrimoniale le notizie sugli impegni e garanzie e passività potenziali, quelle riguardanti i trattamenti di quiescenza e simili, le informazioni sugli impegni nei confronti di imprese controllate e collegate e controllanti, infine l'esplicitazione dei prestiti e dei compensi dati agli amministratorie ai sindaci.
Il decreto 139/2015 modifica anche lo schema del bilancio ordinario e della nota integrativa prevedendo, tra le altre cose, l'eliminazione nello stato patrimoniale dei conti d’ordine.
Riguardo ai criteri di redazione del bilancio l’art. 2435-ter c.c. prevede la dispensa per le micro-imprese dall'applicazione del disposto del V c. dell’art. 2423 codice civile e del I c. punto 11 bis dell’art. 2426 codice civile, in forza dei quali tali imprese potranno derogare alle disposizioni sul bilancio qualora ne risultasse compromessa la rappresentazione veritiera e corretta e non dovranno usare il principio del fair value per valutare gli strumenti finanziari derivati.
martedì 2 febbraio 2016
Maxi-ammortamento, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia della Entrare in occasione del convegno Telefisco 2106 ha chiarito alcuni aspetti della normativa riferita ai maxi ammortamenti, previsti dalla legge di Stabilità 2016.
In primo luogo L’AE ha precisato che i soggetti beneficiari dell provvedimento sono gli esercenti attività di impresa e i professionisti, poi è entrata nel dettaglio del regime dei minimi, che pur applicando il principio di cassa non sono escludi dall'agevolazione; agevolazione che invece l'AE ha escluso per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso im coefficiente applicato al volume dei ricavi.
L'AE ha precisato per calcolare gli investimenti nel periodo di applicazione della norma, che è decorso dal 15 ottobre 2015 e si chiuderà il 31 dicembre 2016, si applicherà la regola della competenza previsto nel TUIR.
La maggiorazione per gli acquisti di beni, che si applicherà anche a quelli acquistati mediante contratti di leasing, scatterà a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene. Si potrà beneficiare dellagevolazione se i beni strumentali e materiali avranno la caratteristica della novità.
L‘AE ha precisato riguardo ai beni di valore inferiore al limite di 516,46 euro che poiché la maggiorazione riguarda la determinazione delle quote di ammortamento, anche nel caso in cui il costo dovesse superare i 516,46 euro, per via della maggiorazione, si potrà continuare ad effettuare la deduzione nell'anno.
Il maxi ammortamento non ha effetto ai fini IRAP.
In primo luogo L’AE ha precisato che i soggetti beneficiari dell provvedimento sono gli esercenti attività di impresa e i professionisti, poi è entrata nel dettaglio del regime dei minimi, che pur applicando il principio di cassa non sono escludi dall'agevolazione; agevolazione che invece l'AE ha escluso per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso im coefficiente applicato al volume dei ricavi.
L'AE ha precisato per calcolare gli investimenti nel periodo di applicazione della norma, che è decorso dal 15 ottobre 2015 e si chiuderà il 31 dicembre 2016, si applicherà la regola della competenza previsto nel TUIR.
La maggiorazione per gli acquisti di beni, che si applicherà anche a quelli acquistati mediante contratti di leasing, scatterà a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene. Si potrà beneficiare dellagevolazione se i beni strumentali e materiali avranno la caratteristica della novità.
L‘AE ha precisato riguardo ai beni di valore inferiore al limite di 516,46 euro che poiché la maggiorazione riguarda la determinazione delle quote di ammortamento, anche nel caso in cui il costo dovesse superare i 516,46 euro, per via della maggiorazione, si potrà continuare ad effettuare la deduzione nell'anno.
Il maxi ammortamento non ha effetto ai fini IRAP.
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