lunedì 14 marzo 2016

I derivati nel bilancio 2015.

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato le norme sulla valutazione e rappresentazione in bilancio dei contratti derivati con effetto dal primo gennaio 2016.

Precisiamo che per l'anno 2015 il trattamento riguardo ai derivati va data informativa nella nota integrativa e ai fini del bilancio vanno rilevate le perdite presunte mediante stanziamento di apposito fondo rischi ed oneri come prescritto dall'OIC 31.

Fino ad oggi il codice civile non disponeva in modo preciso per quanto riguardava la e la valutazione degli strumenti derivati; le uniche prescrizioni riguardavano la nota integrativa e la Relazione sulla gestione.

E' necessario indicare in nota integrativa informazioni sul fair value e sulla natura e sul valore degli strumenti derivati.

Sono definiti strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

La relazione sulla gestione deve contenere informazioni sulle politiche di copertura in tema di rischio finanziario e l'esposizione della società al rischio di prezzo, come il rischio di liquidità e il rischio finanziario.
La società deve esporre e precisare gli strumenti finanziari la cui valutazione può modificare e incidere in modo significativo sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria.

venerdì 26 febbraio 2016

Mancato versamento ritenute e concordato preventivo, esclusione del reato.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente previsto che il reato per omesso versamento di ritenute, ex art. 10 bis del decreto legislativo 70/2000, deve essere escluso quando il debitore viene ammesso al concordato preventivo.
In particolare, la Corte ha precisato che non si configura il fumus commissi delicti ogni qual volta la scadenza del pagamento delle ritenute è successiva all'ammissione dell'imprenditore al concordato e a condizione che il debito tributario ( relativi interessi e sanzioni ) sia stato inserito nel piano depositato in Tribunale.
Sarà considerato reato, al contrario, il mancato pagamento di tributi scaduti prima dell'ammissione, salvo che si riesca a provare la causa di forza maggiore che avrebbe impedito al contribunte di onorare il debito fiscale.

mercoledì 10 febbraio 2016

Il bilancio delle micro imprese.

Il decreto 139/2015 recepisce la direttiva UE 2013-34 introducendo nel codice civile l'art. 2435-ter che prevede per le micro-imprese alcune semplificazioni in tema di principi di redazione del bilancio.
La norma sopra ricordata individua le micro imprese come quelle che non operano in mercati regolamentati e che nel primo esercizio ( o per due esercizi consecutivi ) non hanno superato due dei sotto indicati limiti:
1. Totale attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
2. Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
3. Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali imrpese il bilancio resta quello abbreviato previsto dall’art. 2435-bis c.c., come modificato dalla norma in commento, con altre semplificazioni.
Il nuovo bilancio abbreviato subirà delle modifiche che si applicheranno anche alle micro imprese e che sono:
a) si può omettere l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) nel conto economico si possono raggruppare le voci d18a, d18b, d18c, d18d e le voci d19a, d19b, d19c d19d;
c) non figureranno più iscritte in bilancio le voci dei proventi e oneri straordinari.
Inoltre, le micro-imprese non saranno obbligate alla redazione del rendiconto e della nota integrativa. Relativamente alla nota integrativa si potrà non redigerla solo se in calce allo stato patrimoniale verranno riportate le informazioni di cui al primo comma dell’art. 2427 del codice civile punti 9 e 16.
Anche la relazione sulla gestione non sarà obbligatoria qualora sempre in calce allo stato patrimoniale venga evidenziato quanto previsto dall'art 2428 codice civile ai punti 3 e 4.
La semplificazione più importante è senz'altro quella di non dover redigere la nota integrativa, prevedendo nella parte finale dello stato patrimoniale le notizie sugli impegni e garanzie e passività potenziali, quelle riguardanti i trattamenti di quiescenza e simili, le informazioni sugli impegni nei confronti di imprese controllate e collegate e controllanti, infine l'esplicitazione dei prestiti e dei compensi dati agli amministratorie ai sindaci.
Il decreto 139/2015 modifica anche lo schema del bilancio ordinario e della nota integrativa prevedendo, tra le altre cose, l'eliminazione nello stato patrimoniale dei conti d’ordine.
Riguardo ai criteri di redazione del bilancio l’art. 2435-ter c.c. prevede la dispensa per le micro-imprese dall'applicazione del disposto del V c. dell’art. 2423 codice civile e del I c. punto 11 bis dell’art. 2426 codice civile, in forza dei quali tali imprese potranno derogare alle disposizioni sul bilancio qualora ne risultasse compromessa la rappresentazione veritiera e corretta e non dovranno usare il principio del fair value per valutare gli strumenti finanziari derivati.

martedì 2 febbraio 2016

Maxi-ammortamento, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia della Entrare in occasione del convegno Telefisco 2106 ha chiarito alcuni aspetti della normativa riferita ai maxi ammortamenti, previsti dalla legge di Stabilità 2016.
In primo luogo L’AE ha precisato che i soggetti beneficiari dell provvedimento sono gli esercenti attività di impresa e i professionisti, poi è entrata nel dettaglio del regime dei minimi, che pur applicando il principio di cassa non sono escludi dall'agevolazione; agevolazione che invece l'AE ha escluso per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso im coefficiente applicato al volume dei ricavi.
L'AE ha precisato per calcolare gli investimenti nel periodo di applicazione della norma, che è decorso dal 15 ottobre 2015 e si chiuderà il 31 dicembre 2016, si applicherà la regola della competenza previsto nel TUIR.
La maggiorazione per gli acquisti di beni, che si applicherà anche a quelli acquistati mediante contratti di leasing, scatterà a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene. Si potrà beneficiare dellagevolazione se i beni strumentali e materiali avranno la caratteristica della novità.
L‘AE ha precisato riguardo ai beni di valore inferiore al limite di 516,46 euro che poiché la maggiorazione riguarda la determinazione delle quote di ammortamento, anche nel caso in cui il costo dovesse superare i 516,46 euro, per via della maggiorazione, si potrà continuare ad effettuare la deduzione nell'anno.
Il maxi ammortamento non ha effetto ai fini IRAP.


giovedì 21 gennaio 2016

Rivalutazione dei beni di impresa 2015.

La legge di stabilità del 2016 ha riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e
delle partecipazioni. 

I soggetti che possono eseguire la rivalutazione sono i percettori di redditi di imrpesa e più in dettaglio le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione riguarderò i beni iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 e potrà essere
effettuata nel bilancio dell 2015. 

La norma e la  prsassi di riferimento sono quelle che derivano dalla disciplina prevista dalla legge n. 342 del 2000 e successive integrazioni.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione son:
- le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;
- le immobilizzazioni materiali;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, detenute in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il maggior valore attribuito ai beni viene riconosciuto ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e delle addizionali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata effettuata, quindi a partire dall'anno 2018. 
Il valore della rivalutazione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva che è:
- del 16% per i beni ammortizzabili
- del 12% per i beni non ammortizzabili.
L' imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza la corresponsione di interessi. La prima rata è fissata per il 16 giugno 2016, mentre le altre due entro il 16 giugno 2017 e il 16 giugno 2018. 
ll saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
Anche il saldo attivo del 10% può essere corrisposto in tre rate con le medesime modalità e tempistiche sopra riportate.
 

martedì 15 dicembre 2015

IL PATENT BOX



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E del 01.12.2015, ha emanato le direttive per le agevolazioni permesse dal Patent Box introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che consiste nella possibilità di escludere da tassazione parte del reddito che deriva dall’uso di alcuni beni immateriali e le plusvalenze derivanti dalla loro cessione.
Le PMI (imprese con organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) possono esercitare l’opzione entro il 31.12.2015 e, dopo aver esercitato l’opzione, hanno 120 giorni di tempo per valutare la sussistenza delle condizioni di accesso e la reale convenienza economica.
Alla fine di tale opzione, possono scegliere anche di rinunciare all’opzione senza incorrere in conseguenze fiscali.
L’agevolazione riguarda l’ Irpef, l’Ires e l’Irap per l’uso di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.
Per beneficiare del Patent Box l’impresa deve svolgere attività di ricerca e sviluppo per i beni immateriali sopra citati (anche tramite contratti di ricerca con società che non appartengono al proprio gruppo, con università o con enti di ricerca e organismi equiparati) con il fine di produrre i beni immateriali in oggetto.
La parte di reddito esclusa dalla tassazione è:

- 30% per il 2015;

- 40% per il 2016;

- 50% per o periodi d’imposta successivi.

Se il reddito deriva dalla concessione in uso del diritto all’uso dei beni la parte agevolabile è quella relativa alle royalties meno i costi diretti e indiretti connessi ed è il contribuente stesso, senza l’intermediazione dell’Amministrazione Finanziaria, a determinare il reddito agevolabile.
Se il reddito deriva dall’uso diretto dei beni nell’ambito della propria attività imprenditoriale si deve determinare il contributo economico che il bene stesso apporta nella formazione del reddito d’impresa. In questo caso l’Agenzia delle Entrate agisce in contraddittorio attraverso la procedura di ruling.
La procedura di ruling è la preventiva individuazione dei modi in cui vengono determinati i componenti positivi e negativi di reddito che derivano dall’uso dei beni agevolabili e dei componenti negativi che si possono riferire a loro.
Dal contraddittorio se si raggiunge, viene sottoscritto l’accordo di ruling (valido per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi d’imposta successivi) che definisce i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico. Finchè non c’è la stipula dell’accordo il reddito d’impresa dovrà essere determinato zenza abbattimento del reddito derivante dall’uso di beni agevolabili.
Per il periodo tra la presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo di ruling la quota di reddito agevolabile verrà detassata nel periodo d’imposta di sottoscrizione  dell’accordo.
Se si opta per il Patent Box, inoltre, in caso di cessione dei beni immateriali opzionati le eventuali plusvalenze che ne derivano verranno escluse dal reddito se almeno il 90% del corrispettivo della vendita viene reinvestito in altre attività di R&S agevolabili prima che venga chiuso il secondo periodo d’imposta successivo.
Entro il 31.12.2015  va esercitata l’opzione attraverso il modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (in via telematica attraverso il software Patent Box) e va inviata l’istanza di ruling.

 

giovedì 26 novembre 2015

TASSI DI USURA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La sentenza del Tribunale di Milano del 24 settembre 2015 e la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 ottobre 2015 hanno respinto le domande dei correntisti in base alla tesi secondo la quale nelle istruzioni per rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) la Banca d’Italia indica alcuni metodi per valutare se l’apertura di un conto corrente è a rischio di usura o meno.
Questa decisione ha innescato una serie di questioni su quale sia la formula finanziaria corretta per far si che un prestito non sia usuraio.
Secondo il Tribunale di Milano, infatti, le istruzioni della Banca d’Italia servono da una parte a rilevare il TEGM (tasso trimestrale mediamente applicato dalle banche) dal quale poi si calcola la soglia d’usura; dall’altra a confrontare dati omogenei quando c’è il bisogno di verificare se il TEG (tasso effettivo globale) applicato all’apertura di un credito in c/c rispetti o meno la soglia d’usura.
Bisogna, per questo, in sede di giudizio tener conto unicamente della formula contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia.
In caso contrario il giudizio sarebbe espresso in base a parametri e metodi diversi da banca a banca.
Alla stessa conclusione arriva la sentenza del Tribunale di Lodi il quale sottolinea inoltre che spetta al cliente dare la prova che si trovi in una condizione di usura soggettiva e che ci sia cioè una sproporzione delle prestazioni e una difficoltà economica e finanziaria.
In entrambe le sentenze, inoltre, si esclude dal calcolo (almeno fino al 2009) la commissione di massimo scoperto (CMS).
Di diversa opinione è il Tribunale di Torino, sentenza del 31 luglio 2015, che ha imposto ad una banca di restituire le remunerazioni scaturite dall’inizio alla fine del rapporto in quanto aveva applicato tassi usurai sin dalla nascita del rapporto stesso.
Il Tribunale di Torino è partito dalla tesi secondo la quale il CMS è un costo collegato al credito e lo si deve perciò inserire nel calcolo del TEGM; non è rilevante che la Banca d’Italia fino al 2009 non lo abbia inserito tra gli oneri rilevanti per il calcolo del TEGM il quale ha una funzione diversa rispetto al TEG di un singolo apporto.
Il TEGM  è un tasso medio di costo nazionale che serve a determinare la soglia dell’usura; il TEG riguarda il costo complessivo del credito di un singolo rapporto.
Se i costi ed alcune operazioni incluse nei due tassi sono diverse non c’è, quindi, nessun problema.
Secondo il Tribunale di Torino, sia prima che dopo il 2009, va usata la formula indicata dalla Banca d’Italia ma tra gli oneri deve essere inserita la CMS.