La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente previsto che il reato per omesso versamento di ritenute, ex art. 10 bis del decreto legislativo 70/2000, deve essere escluso quando il debitore viene ammesso al concordato preventivo.
In particolare, la Corte ha precisato che non si configura il fumus commissi delicti ogni qual volta la scadenza del pagamento delle ritenute è successiva all'ammissione dell'imprenditore al concordato e a condizione che il debito tributario ( relativi interessi e sanzioni ) sia stato inserito nel piano depositato in Tribunale.
Sarà considerato reato, al contrario, il mancato pagamento di tributi scaduti prima dell'ammissione, salvo che si riesca a provare la causa di forza maggiore che avrebbe impedito al contribunte di onorare il debito fiscale.
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