martedì 3 maggio 2016

Il contrasto all'evasione, circ. 16/E del 2016.

La circolare 16E del 28 aprile segna uno spartiacque, una evoluzione culturale da parte dell'AE nell'attività di contrasto all'evasione, problema importante del nostro paese.
La pubblica amministrazione è consapevole che se da un lato deve essere intensificato il contrasto alle frodi ed alle forme di evasione più gravi, dall'altra deve maturare la consapevolezza che nei rapporti fisco-contribuente è necessario un cambio di passo.
Prosegue l'Agenzia precisando che è importante, infatti, che i cittadini percepiscano la correttezza e la proporzionalità dell’azione. Il modo con cui si interagisce con il contribuente è un elemento che incide notevolmente sulla percezione della fondatezza della pretesa; nel corso delle attività i funzionari, oltre al rispetto delle regole, si devono preoccupare anche di porsi nel modo giusto verso l’interlocutore, garantendo attenzione, rispetto e con un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti.
In effetti, spesso da parte dei contribuenti e degli operatori viene percepito un formalismo che, pur attingendo al giusto precetto del rispetto delle regole giuridiche, rischia di sconfinare nell'applicazione ingiusta o sperequata di norme e principi.
L'evasione si combatte nel merito e con un approccio ... che nel metodo ( ndr ) lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti e predisposto alla trasparenza e al dialogo con tutti gli operatori che a vario titolo operano nel campo della fiscalità.
In precedenza anche il Ministro dell’Economia e delle finanze aveva inteso sottolineare la centralità del rapporto fisco-contribuente, ribadendo l’esigenza di maggiore trasparenza, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, così da agevolare l’emersione dell’effettiva capacità contributiva.
Sono importanti le precisazioni citate nel presente post; evidenziano che sta per iniziare una nuova era nei rapporti tributari tra cittadino e stato e che si è compreso che l'evasione si contrasta con una efficace attività investigativa e di accertamento ma anche con comportamenti trasparenti e ispirati alla collaborazione e al dialogo.

lunedì 18 aprile 2016

Ammesso lo stralcio dell'IVA nel concordato preventivo.

In tema di falcidia dei debiti fiscali, soprattutto di quello riguardante l’IVA, la giurisprudenza nell’ambito del concordato preventivo alterna decisioni di inammissibilità a pronunce che riconoscono il diritto al taglio dell’imposta; è questo il caso di una recente decisione di un Tribunale campano, di S. Maria Capua Vetere, che ne ha ammesso, in assenza di transazione fiscale, lo stralcio.

Il Tribunale ha ricordato che in tema di IVA gli stati comunitari devono agire consentendo il rispetto degli obblighi normativi dell’UE; tuttavia, come previsto anche da una pronuncia della Corte di giustizia UE il diritto comunitario non impone agli stati di adottare un regime di preferenza del credito IVA in pregiudizio ad altri crediti.

E’ per questo motivo che il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di concordato presentata da un’impresa in difficoltà finanziaria e che intende liquidare il suo patrimonio stabilendo l’abbattimento del debito IVA. Nel caso in esame, come richiesto dalla norma, un tecnico aveva attestato che la procedura in esame non avrebbe assicurato un incasso minore di quello rinvenibile dall’eventuale fallimento.

lunedì 14 marzo 2016

I derivati nel bilancio 2015.

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato le norme sulla valutazione e rappresentazione in bilancio dei contratti derivati con effetto dal primo gennaio 2016.

Precisiamo che per l'anno 2015 il trattamento riguardo ai derivati va data informativa nella nota integrativa e ai fini del bilancio vanno rilevate le perdite presunte mediante stanziamento di apposito fondo rischi ed oneri come prescritto dall'OIC 31.

Fino ad oggi il codice civile non disponeva in modo preciso per quanto riguardava la e la valutazione degli strumenti derivati; le uniche prescrizioni riguardavano la nota integrativa e la Relazione sulla gestione.

E' necessario indicare in nota integrativa informazioni sul fair value e sulla natura e sul valore degli strumenti derivati.

Sono definiti strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

La relazione sulla gestione deve contenere informazioni sulle politiche di copertura in tema di rischio finanziario e l'esposizione della società al rischio di prezzo, come il rischio di liquidità e il rischio finanziario.
La società deve esporre e precisare gli strumenti finanziari la cui valutazione può modificare e incidere in modo significativo sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria.

venerdì 26 febbraio 2016

Mancato versamento ritenute e concordato preventivo, esclusione del reato.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente previsto che il reato per omesso versamento di ritenute, ex art. 10 bis del decreto legislativo 70/2000, deve essere escluso quando il debitore viene ammesso al concordato preventivo.
In particolare, la Corte ha precisato che non si configura il fumus commissi delicti ogni qual volta la scadenza del pagamento delle ritenute è successiva all'ammissione dell'imprenditore al concordato e a condizione che il debito tributario ( relativi interessi e sanzioni ) sia stato inserito nel piano depositato in Tribunale.
Sarà considerato reato, al contrario, il mancato pagamento di tributi scaduti prima dell'ammissione, salvo che si riesca a provare la causa di forza maggiore che avrebbe impedito al contribunte di onorare il debito fiscale.

mercoledì 10 febbraio 2016

Il bilancio delle micro imprese.

Il decreto 139/2015 recepisce la direttiva UE 2013-34 introducendo nel codice civile l'art. 2435-ter che prevede per le micro-imprese alcune semplificazioni in tema di principi di redazione del bilancio.
La norma sopra ricordata individua le micro imprese come quelle che non operano in mercati regolamentati e che nel primo esercizio ( o per due esercizi consecutivi ) non hanno superato due dei sotto indicati limiti:
1. Totale attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
2. Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
3. Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali imrpese il bilancio resta quello abbreviato previsto dall’art. 2435-bis c.c., come modificato dalla norma in commento, con altre semplificazioni.
Il nuovo bilancio abbreviato subirà delle modifiche che si applicheranno anche alle micro imprese e che sono:
a) si può omettere l'indicazione degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) nel conto economico si possono raggruppare le voci d18a, d18b, d18c, d18d e le voci d19a, d19b, d19c d19d;
c) non figureranno più iscritte in bilancio le voci dei proventi e oneri straordinari.
Inoltre, le micro-imprese non saranno obbligate alla redazione del rendiconto e della nota integrativa. Relativamente alla nota integrativa si potrà non redigerla solo se in calce allo stato patrimoniale verranno riportate le informazioni di cui al primo comma dell’art. 2427 del codice civile punti 9 e 16.
Anche la relazione sulla gestione non sarà obbligatoria qualora sempre in calce allo stato patrimoniale venga evidenziato quanto previsto dall'art 2428 codice civile ai punti 3 e 4.
La semplificazione più importante è senz'altro quella di non dover redigere la nota integrativa, prevedendo nella parte finale dello stato patrimoniale le notizie sugli impegni e garanzie e passività potenziali, quelle riguardanti i trattamenti di quiescenza e simili, le informazioni sugli impegni nei confronti di imprese controllate e collegate e controllanti, infine l'esplicitazione dei prestiti e dei compensi dati agli amministratorie ai sindaci.
Il decreto 139/2015 modifica anche lo schema del bilancio ordinario e della nota integrativa prevedendo, tra le altre cose, l'eliminazione nello stato patrimoniale dei conti d’ordine.
Riguardo ai criteri di redazione del bilancio l’art. 2435-ter c.c. prevede la dispensa per le micro-imprese dall'applicazione del disposto del V c. dell’art. 2423 codice civile e del I c. punto 11 bis dell’art. 2426 codice civile, in forza dei quali tali imprese potranno derogare alle disposizioni sul bilancio qualora ne risultasse compromessa la rappresentazione veritiera e corretta e non dovranno usare il principio del fair value per valutare gli strumenti finanziari derivati.

martedì 2 febbraio 2016

Maxi-ammortamento, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia della Entrare in occasione del convegno Telefisco 2106 ha chiarito alcuni aspetti della normativa riferita ai maxi ammortamenti, previsti dalla legge di Stabilità 2016.
In primo luogo L’AE ha precisato che i soggetti beneficiari dell provvedimento sono gli esercenti attività di impresa e i professionisti, poi è entrata nel dettaglio del regime dei minimi, che pur applicando il principio di cassa non sono escludi dall'agevolazione; agevolazione che invece l'AE ha escluso per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso im coefficiente applicato al volume dei ricavi.
L'AE ha precisato per calcolare gli investimenti nel periodo di applicazione della norma, che è decorso dal 15 ottobre 2015 e si chiuderà il 31 dicembre 2016, si applicherà la regola della competenza previsto nel TUIR.
La maggiorazione per gli acquisti di beni, che si applicherà anche a quelli acquistati mediante contratti di leasing, scatterà a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene. Si potrà beneficiare dellagevolazione se i beni strumentali e materiali avranno la caratteristica della novità.
L‘AE ha precisato riguardo ai beni di valore inferiore al limite di 516,46 euro che poiché la maggiorazione riguarda la determinazione delle quote di ammortamento, anche nel caso in cui il costo dovesse superare i 516,46 euro, per via della maggiorazione, si potrà continuare ad effettuare la deduzione nell'anno.
Il maxi ammortamento non ha effetto ai fini IRAP.


giovedì 21 gennaio 2016

Rivalutazione dei beni di impresa 2015.

La legge di stabilità del 2016 ha riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e
delle partecipazioni. 

I soggetti che possono eseguire la rivalutazione sono i percettori di redditi di imrpesa e più in dettaglio le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione riguarderò i beni iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 e potrà essere
effettuata nel bilancio dell 2015. 

La norma e la  prsassi di riferimento sono quelle che derivano dalla disciplina prevista dalla legge n. 342 del 2000 e successive integrazioni.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione son:
- le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;
- le immobilizzazioni materiali;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, detenute in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il maggior valore attribuito ai beni viene riconosciuto ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e delle addizionali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata effettuata, quindi a partire dall'anno 2018. 
Il valore della rivalutazione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva che è:
- del 16% per i beni ammortizzabili
- del 12% per i beni non ammortizzabili.
L' imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza la corresponsione di interessi. La prima rata è fissata per il 16 giugno 2016, mentre le altre due entro il 16 giugno 2017 e il 16 giugno 2018. 
ll saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
Anche il saldo attivo del 10% può essere corrisposto in tre rate con le medesime modalità e tempistiche sopra riportate.