giovedì 10 ottobre 2019

Il Ruolo della Tecnologia e Innovazione sulla Corporate Governance

Lo studio asse in collaborazione con l'associazione IEL, con il Dott. Francesco Di Tommaso e il Dott. Arturo Gulinelli ha partecipato alla Conferenza internazionale sul tema della Corporate Governance con titolo "New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice" tenuta a Napoli il giorno 3 e 4 Ottobre 2019 presentando l'articolo di natura scientifica dal titolo "Corporate Governance: How Fiscal and Industry Revolution in Italy can change the labour market?" 







giovedì 26 settembre 2019

Convegno: Gli adempimenti degli imprenditori in relazione al nuovo codice della crisi d'impresa

Un nuovo convegno in collaborazione con l'Associazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, lo Studio Mazza Ginesi Savina e l'associazione IEL per aggiornarsi sulle novità del Nuovo codice della Crisi d'Impresa. Il convegno è accreditato presso l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma. Per accreditarsi è necessario inviare un mail all'indirizzo info@iel-ets.it oppure prenotare il proprio ticket al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gli-adempimenti-degli-imprenditori-in-relazione-al-nuovo-codice-della-crisi-74258921433


lunedì 22 luglio 2019

Convegno: Le novità fiscali del 2019

A settembre un nuovo convegno di IEL in collaborazione con lo Studio Asse. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail al: info@iel-ets.it

Crisi d’impresa e imposte indirette: ammesse le note di variazione in caso di ragionevole probabilità di mancato incasso del credito

E’ sufficiente la sola crisi del debitore per permettere il recupero dell’iva relativa al credito non riscosso. Così la sentenza n 145/2/19 della CTP di Vicenza rivoluziona l’interpretazione dell’art 26 del DPR 633/72, condividendo la posizione e l’interpretazione data dalla normativa europea.
L’art 26 del Decreto IVA permette al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l’imposta addebitata in fattura e versata all’Erario nel caso in cui ci sia riduzione o venir meno dell’ammontare imponibile dovuto a cause specifiche, e dunque il debitore non adempia in tutto o in parte al suo obbligo nei confronti del prestatore. Il soggetto attivo in tal caso emetterà una nota di variazione con la quale potrà rettificare la propria posizione nei confronti dell’Erario, portando in detrazione una maggior imposta determinandone l’ammontare effettivamente dovuto.
L’applicazione di questo articolo è però subordinata a determinate condizioni, espressamente indicate dal comma 2 dello stesso; il recupero dell’imposta è possibile solo in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Dunque, il momento in cui è possibile esercitare la detrazione dell’imposta coincide o comunque è successivo alla chiusura della procedura concorsuale.
La Corte di Giustizia non la pensa in egual modo infatti, in più sentenze, ha ribadito la possibilità di esercitare la detrazione d’imposta non solo nei suddetti casi elencati dall’art 26, ma anche in casi di ragionevole probabilità del mancato pagamento, anche in caso di crisi del cliente, senza la presenza di una procedura concorsuale in corso, ma anche solo in caso di elementi oggettivi che possano portare a ritenere l’incasso del credito di difficile attuazione.
Grazie a questa nuova interpretazione, se da un lato si prevede maggior tutela per il fornitore che, in seguito o meno ad una procedura concorsuale, non riceve un corrispettivo a fronte della prestazione del proprio servizio o della cessione del proprio bene, dall’altro si cerca di intensificare ancora di più, attraverso l’individuazione di elementi oggettivi di allerta, l’individuazione di situazioni potenzialmente critiche per le aziende, prevedendo un piano di gestione e di risanamento della crisi stessa.

lunedì 27 maggio 2019

La rivoluzione digitale

La quarta rivoluzione industriale è la rivoluzione digitale, tutti i dispositivi avranno sensori e saranno collegati tra loro, cioè parleranno tra loro e saranno in grado di prendere decisioni in modo indipendente (Internet of Things), e tutti questi dati saranno elaborati con l'ausilio di Data Analysis nel caso di una grande quantità di dati, big data, quelli significativi saranno selezionati e il funzionamento degli stessi dispositivi sarà regolato da processi (algoritmi) senza intervento umano. Nel campo della produzione, ci sarà l'aggiunta di materiale, grazie alle stampanti 3D, nel fare un oggetto ci sarà un risparmio nelle materie prime, una riduzione dei costi, il processo di creazione cambia radicalmente, invece di eliminare il materiale da un blocco, dopo un stampaggio e successive torniture, il materiale viene aggiunto con strati, è facile creare forme ancora più chiare e vuote. Inoltre, la logistica avrà un cambiamento perché, attraverso stampanti 3D, il team di progettazione può essere in un paese, se non in un altro continente, mentre la stampante sarà, in un altro paese, direttamente accanto al cliente. Il nome Industry 4,0 trae ispirazione da un progetto realizzato dal governo tedesco, durante la Fiera di Hannover nel 2011, in cui anticipavano la Zukunftsprojekt industrie 4,0. Realizzato alla fine del 2013, un progetto per l'industria del futuro che comprendeva investimenti in infrastrutture, scuole, sistemi energetici, aziende e istituti di ricerca per modernizzare il tessuto produttivo tedesco e rilanciare la produzione tedesca, rendendo competitiva a livello mondiale.
L'industria 4,0 può essere un'opportunità, i prodotti possono essere creati direttamente sul posto, dove sono necessari, mentre il progetto può essere elaborato migliaia di chilometri di distanza, i costi di trasporto e i tempi di consegna saranno ridotti per l'industria italiana potrebbe essere un'opportunità, creando elementi di personalizzazione sulle richieste dei clienti, mantenendo quei fattori di qualità del Made in Italy; visto che siamo bravi nel design, nella creatività e nella personalizzazione del prodotto, l'industria 4,0 potrebbe far scomparire la produzione di massa come la conosciamo, ma rendere la produzione più personalizzati ai gusti del cliente, che possono scegliere, ad esempio direttamente da un'applicazione via Web, migliaia di chilometri di distanza, per personalizzare i colori, alcune parti del design e le loro combinazioni, perché è solo l'insieme di tutte queste tecnologie che può consentire una rapida personalizzazione e variazione del prodotto o prodotta in tempi molto più rapidi rispetto alla vecchia produzione di serie. Quindi in questa situazione la manifattura italiana potrebbe essere più apprezzata e riprendersi le quote di mercato, perdute negli anni della crisi, rispetto a quella dell'Europa dell'est, Cinese e altri paesi in via di sviluppo. Ma le aziende devono dotarsi di adattarsi alle nuove tecnologie e alla compatibilità del settore 4,0; in particolare per le piccole e medie imprese che potrebbero incontrare problemi di competitività se non si fondono e formano un gruppo. Nel processo di digitalizzazione, le capacità di comunicazione e l'uso di dispositivi multimediali sono preferiti, cioè, sono preferite diverse abilità, nuove, quelle digitali, chiamate anche soft skills, più utili per l'apprendimento rapido rispetto alle competenze sul lavoro, chiamate anche hard skills, quelle acquisite attraverso l'esperienza lavorativa. nel nuovo settore non c'è tempo per la formazione sul posto di lavoro, così la conoscenza sarà condivisa, la forza lavoro sarà sempre più multiculturale, lingue diverse in modo che la conoscenza dovrà essere condivisa e utilizzata istantaneamente per tutti e nelle diverse località dell'azienda.
La rivoluzione digitale potrà rappresentare una sfida importante che per essere vinta dovrà essere giocata dalle imprese con le giuste “carte”.

sabato 20 aprile 2019

L'abuso del diritto

Cos’è l’abuso del diritto

Per abuso del diritto si intende un irrispettoso e scorretto esercizio di un potere o di una facoltà da parte di un soggetto che agisce al fine di conseguire risultati indebiti.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (Cass. 11 maggio 2012, n. 7393).

2. Evoluzione storica dell’istituto

Art. 10 Legge 29 dicembre 1990, n. 408. L’introduzione di questa norma di legge permette all’amministrazione finanziaria di negare il conseguimento di vantaggi tributari in specifiche operazioni (concentrazione, trasformazione, cessione d’azienda, ecc.) eseguite al solo scopo di ottenere “fraudolentemente” un risparmio d’imposta, senza evidenti e valide ragioni economiche.
La norma appare estremamente limitata a determinate situazioni ed operazioni e di conseguenza facilmente aggirabile, e inoltre attribuisce un’erronea accezione penalistica all’istituto, rinvenibile nell’uso del termine “fraudolentemente”.

Art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La norma permette di ricomprendere tra gli atti inopponibili all’Amministrazione Finanziaria non solo quelli privi di valide ragioni economiche che hanno come obiettivo quello di ottenere un risparmio d’imposta, ma anche tutte quelle operazioni (limitate a determinati ambiti) che poste in essere permettono di aggirare le disposizioni previste dall’ordinamento tributario.
Seppur globalmente applicabile a più fattispecie di situazioni elusive della normativa tributaria, anche le disposizioni antielusive previste dal suddetto decreto, risultano inadatte ad individuare in maniera specifica le condotte abusive in quanto applicabili solo a determinati ambiti e situazioni.

Art.10-bis Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”). L’articolo definisce l’abuso del diritto come “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1). La norma definisce in maniera più globale e generica l’istituto, rendendolo applicabile a più fattispecie di situazioni, ed accomunandone il concetto a quello di elusione fiscale.


3. Caratteristiche e presupposti della condotta elusiva/abusiva

L’art 10-bis dello Statuto del contribuente individua le operazioni c.d. abusive in fatti, atti e contratti privi di sostanza economica idonei a produrre vantaggi fiscali indebiti(comma1). Viceversa, non costituiscono operazioni abusive, tutte le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali non marginali (comma 3).

Possiamo dunque individuare tre presupposti tipici ed essenziali di una condotta abusiva:

1. - Realizzazione di un vantaggio indebito, e cioè in contrasto con le finalità delle norme tributarie, ma rispettandole formalmente (in quanto in caso contrario saremmo di fronte a un caso di evasione fiscale, penalmente perseguibile);

2. - Assenza di sostanza economica delle operazioni poste in essere;

3. - Conseguimento di un vantaggio fiscale.

La verifica della compresenza dei tre presupposti appena elencati comporta la classificazione della condotta esaminata come elusiva, a meno che non si riscontrino motivazioni extrafiscali, organizzativi o gestionali determinanti e cioè che influenzano positivamente l’assetto strutturale o funzionale dell’attività d’impresa o professionale.

4. Interposizione fittizia e abuso

Il concetto di abuso del diritto, come già detto in precedenza, coincide con il concetto di elusione, ed entrambi si discostano pienamente dai concetti di evasione, simulazione e frode.

L’elusione o abuso del diritto prevedono una perfetta coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di voler ottenere e realmente desiderano e mettono in pratica per poter ottenere il risparmio indebito, ma sperato d’imposta.

Concetto opposto risulta essere quello della simulazione dove si contrappone la volontà dichiarata dalle parti con l’obiettivo reale delle parti. Possiamo avere casi di:

- simulazione assoluta in cui le parti pongono apparentemente in essere un negozio, ma poi di fatto non hanno intenzione di farlo;

- simulazione relativa in cui le parti vogliono compiere una specifica tipologia negozio ma apparentemente realizzano un negozio di tipologia differente.


Appartenente a questa seconda categoria di simulazione è il fenomeno dell’interposizione fittizia, e cioè l’intestazione di rapporti giuridici ad un soggetto (interposto) differente dall’effettivo contraente (interponente), con il solo scopo di nascondere quest’ultimo nella sfera del quale si produrranno gli effetti del negozio.

In ambito tributario, l’istituto è regolato dall’articolo 37, 3 comma, del D.P.R. 600/1973. L’Amministrazione finanziaria, la quale è parte del rapporto obbligatorio, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni “gravi, precise e concordanti” che il reddito è da imputare all’effettivo possessore e non all’interposto.

A differenza di una condotta abusiva, la quale prevedere la messa in atto di comportamenti privi di sostanza economica, ma comunque esistenti fattivamente, l’interposizione fittizia risulta essere un comportamento evasivo e dunque perseguibile penalmente, a causa della simulazione e dell’effettiva inesistenza del rapporto messo in atto.


5. Esempio pratico: sentenza CTP Padova 48/1/2019

Un recente caso discusso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova riguarda l’acquisto di azioni proprie da parte di una società, affrancati dall’azionista cedente.

L’Amministrazione finanziaria rileva una condotta abusiva, in quanto si presume possa in realtà nascondersi dietro l’acquisto una distribuzione di utili nei confronti dello stesso azionista.

La Ctp competente evidenzia in primis la necessità di verificare se si tratta di un illegittimo risparmio d’imposta o in caso contrario, se il contribuente ha semplicemente scelto il negozio per lui meno oneroso e dunque si configura un legittimo risparmio. Successivamente, sottolinea che se si fosse voluto dissimulare una distribuzione di dividendi con l’acquisto di azioni proprie, ci saremmo imbattuti in un caso di evasione fiscale, con il quale si voleva sostituire un negozio giuridico ritenuto illegittimo con un altro invece ritenuto legalmente attuabile; ma così non è!
La Commissione dunque considera l’acquisto come perfettamente legittimo e assolutamente non abusivo, in quanto non si consegue un vantaggio fiscalmente illegittimo.

martedì 16 aprile 2019

Convegno: Gli effetti del codice della crisi di impresa sulla gestione delle PMI

Lo Studio ASSE in collaborazione con IEL, lo Studio MGS stp e lo Studio Cesarei e Associati organizza un nuovo convegno sugli effetti della nuova riforma della crisi d'impresa sulle PMI.
Per info e iscrizioni inviare una mail a info@iel-ets.it oppure prenotare un biglietto (totalmente gratuito) al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gli-effetti-del-codice-della-crisi-dimpresa-sulla-gestione-delle-pmi-60277415372