lunedì 27 maggio 2019

La rivoluzione digitale

La quarta rivoluzione industriale è la rivoluzione digitale, tutti i dispositivi avranno sensori e saranno collegati tra loro, cioè parleranno tra loro e saranno in grado di prendere decisioni in modo indipendente (Internet of Things), e tutti questi dati saranno elaborati con l'ausilio di Data Analysis nel caso di una grande quantità di dati, big data, quelli significativi saranno selezionati e il funzionamento degli stessi dispositivi sarà regolato da processi (algoritmi) senza intervento umano. Nel campo della produzione, ci sarà l'aggiunta di materiale, grazie alle stampanti 3D, nel fare un oggetto ci sarà un risparmio nelle materie prime, una riduzione dei costi, il processo di creazione cambia radicalmente, invece di eliminare il materiale da un blocco, dopo un stampaggio e successive torniture, il materiale viene aggiunto con strati, è facile creare forme ancora più chiare e vuote. Inoltre, la logistica avrà un cambiamento perché, attraverso stampanti 3D, il team di progettazione può essere in un paese, se non in un altro continente, mentre la stampante sarà, in un altro paese, direttamente accanto al cliente. Il nome Industry 4,0 trae ispirazione da un progetto realizzato dal governo tedesco, durante la Fiera di Hannover nel 2011, in cui anticipavano la Zukunftsprojekt industrie 4,0. Realizzato alla fine del 2013, un progetto per l'industria del futuro che comprendeva investimenti in infrastrutture, scuole, sistemi energetici, aziende e istituti di ricerca per modernizzare il tessuto produttivo tedesco e rilanciare la produzione tedesca, rendendo competitiva a livello mondiale.
L'industria 4,0 può essere un'opportunità, i prodotti possono essere creati direttamente sul posto, dove sono necessari, mentre il progetto può essere elaborato migliaia di chilometri di distanza, i costi di trasporto e i tempi di consegna saranno ridotti per l'industria italiana potrebbe essere un'opportunità, creando elementi di personalizzazione sulle richieste dei clienti, mantenendo quei fattori di qualità del Made in Italy; visto che siamo bravi nel design, nella creatività e nella personalizzazione del prodotto, l'industria 4,0 potrebbe far scomparire la produzione di massa come la conosciamo, ma rendere la produzione più personalizzati ai gusti del cliente, che possono scegliere, ad esempio direttamente da un'applicazione via Web, migliaia di chilometri di distanza, per personalizzare i colori, alcune parti del design e le loro combinazioni, perché è solo l'insieme di tutte queste tecnologie che può consentire una rapida personalizzazione e variazione del prodotto o prodotta in tempi molto più rapidi rispetto alla vecchia produzione di serie. Quindi in questa situazione la manifattura italiana potrebbe essere più apprezzata e riprendersi le quote di mercato, perdute negli anni della crisi, rispetto a quella dell'Europa dell'est, Cinese e altri paesi in via di sviluppo. Ma le aziende devono dotarsi di adattarsi alle nuove tecnologie e alla compatibilità del settore 4,0; in particolare per le piccole e medie imprese che potrebbero incontrare problemi di competitività se non si fondono e formano un gruppo. Nel processo di digitalizzazione, le capacità di comunicazione e l'uso di dispositivi multimediali sono preferiti, cioè, sono preferite diverse abilità, nuove, quelle digitali, chiamate anche soft skills, più utili per l'apprendimento rapido rispetto alle competenze sul lavoro, chiamate anche hard skills, quelle acquisite attraverso l'esperienza lavorativa. nel nuovo settore non c'è tempo per la formazione sul posto di lavoro, così la conoscenza sarà condivisa, la forza lavoro sarà sempre più multiculturale, lingue diverse in modo che la conoscenza dovrà essere condivisa e utilizzata istantaneamente per tutti e nelle diverse località dell'azienda.
La rivoluzione digitale potrà rappresentare una sfida importante che per essere vinta dovrà essere giocata dalle imprese con le giuste “carte”.

sabato 20 aprile 2019

L'abuso del diritto

Cos’è l’abuso del diritto

Per abuso del diritto si intende un irrispettoso e scorretto esercizio di un potere o di una facoltà da parte di un soggetto che agisce al fine di conseguire risultati indebiti.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (Cass. 11 maggio 2012, n. 7393).

2. Evoluzione storica dell’istituto

Art. 10 Legge 29 dicembre 1990, n. 408. L’introduzione di questa norma di legge permette all’amministrazione finanziaria di negare il conseguimento di vantaggi tributari in specifiche operazioni (concentrazione, trasformazione, cessione d’azienda, ecc.) eseguite al solo scopo di ottenere “fraudolentemente” un risparmio d’imposta, senza evidenti e valide ragioni economiche.
La norma appare estremamente limitata a determinate situazioni ed operazioni e di conseguenza facilmente aggirabile, e inoltre attribuisce un’erronea accezione penalistica all’istituto, rinvenibile nell’uso del termine “fraudolentemente”.

Art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La norma permette di ricomprendere tra gli atti inopponibili all’Amministrazione Finanziaria non solo quelli privi di valide ragioni economiche che hanno come obiettivo quello di ottenere un risparmio d’imposta, ma anche tutte quelle operazioni (limitate a determinati ambiti) che poste in essere permettono di aggirare le disposizioni previste dall’ordinamento tributario.
Seppur globalmente applicabile a più fattispecie di situazioni elusive della normativa tributaria, anche le disposizioni antielusive previste dal suddetto decreto, risultano inadatte ad individuare in maniera specifica le condotte abusive in quanto applicabili solo a determinati ambiti e situazioni.

Art.10-bis Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”). L’articolo definisce l’abuso del diritto come “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1). La norma definisce in maniera più globale e generica l’istituto, rendendolo applicabile a più fattispecie di situazioni, ed accomunandone il concetto a quello di elusione fiscale.


3. Caratteristiche e presupposti della condotta elusiva/abusiva

L’art 10-bis dello Statuto del contribuente individua le operazioni c.d. abusive in fatti, atti e contratti privi di sostanza economica idonei a produrre vantaggi fiscali indebiti(comma1). Viceversa, non costituiscono operazioni abusive, tutte le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali non marginali (comma 3).

Possiamo dunque individuare tre presupposti tipici ed essenziali di una condotta abusiva:

1. - Realizzazione di un vantaggio indebito, e cioè in contrasto con le finalità delle norme tributarie, ma rispettandole formalmente (in quanto in caso contrario saremmo di fronte a un caso di evasione fiscale, penalmente perseguibile);

2. - Assenza di sostanza economica delle operazioni poste in essere;

3. - Conseguimento di un vantaggio fiscale.

La verifica della compresenza dei tre presupposti appena elencati comporta la classificazione della condotta esaminata come elusiva, a meno che non si riscontrino motivazioni extrafiscali, organizzativi o gestionali determinanti e cioè che influenzano positivamente l’assetto strutturale o funzionale dell’attività d’impresa o professionale.

4. Interposizione fittizia e abuso

Il concetto di abuso del diritto, come già detto in precedenza, coincide con il concetto di elusione, ed entrambi si discostano pienamente dai concetti di evasione, simulazione e frode.

L’elusione o abuso del diritto prevedono una perfetta coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di voler ottenere e realmente desiderano e mettono in pratica per poter ottenere il risparmio indebito, ma sperato d’imposta.

Concetto opposto risulta essere quello della simulazione dove si contrappone la volontà dichiarata dalle parti con l’obiettivo reale delle parti. Possiamo avere casi di:

- simulazione assoluta in cui le parti pongono apparentemente in essere un negozio, ma poi di fatto non hanno intenzione di farlo;

- simulazione relativa in cui le parti vogliono compiere una specifica tipologia negozio ma apparentemente realizzano un negozio di tipologia differente.


Appartenente a questa seconda categoria di simulazione è il fenomeno dell’interposizione fittizia, e cioè l’intestazione di rapporti giuridici ad un soggetto (interposto) differente dall’effettivo contraente (interponente), con il solo scopo di nascondere quest’ultimo nella sfera del quale si produrranno gli effetti del negozio.

In ambito tributario, l’istituto è regolato dall’articolo 37, 3 comma, del D.P.R. 600/1973. L’Amministrazione finanziaria, la quale è parte del rapporto obbligatorio, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni “gravi, precise e concordanti” che il reddito è da imputare all’effettivo possessore e non all’interposto.

A differenza di una condotta abusiva, la quale prevedere la messa in atto di comportamenti privi di sostanza economica, ma comunque esistenti fattivamente, l’interposizione fittizia risulta essere un comportamento evasivo e dunque perseguibile penalmente, a causa della simulazione e dell’effettiva inesistenza del rapporto messo in atto.


5. Esempio pratico: sentenza CTP Padova 48/1/2019

Un recente caso discusso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova riguarda l’acquisto di azioni proprie da parte di una società, affrancati dall’azionista cedente.

L’Amministrazione finanziaria rileva una condotta abusiva, in quanto si presume possa in realtà nascondersi dietro l’acquisto una distribuzione di utili nei confronti dello stesso azionista.

La Ctp competente evidenzia in primis la necessità di verificare se si tratta di un illegittimo risparmio d’imposta o in caso contrario, se il contribuente ha semplicemente scelto il negozio per lui meno oneroso e dunque si configura un legittimo risparmio. Successivamente, sottolinea che se si fosse voluto dissimulare una distribuzione di dividendi con l’acquisto di azioni proprie, ci saremmo imbattuti in un caso di evasione fiscale, con il quale si voleva sostituire un negozio giuridico ritenuto illegittimo con un altro invece ritenuto legalmente attuabile; ma così non è!
La Commissione dunque considera l’acquisto come perfettamente legittimo e assolutamente non abusivo, in quanto non si consegue un vantaggio fiscalmente illegittimo.

martedì 16 aprile 2019

Convegno: Gli effetti del codice della crisi di impresa sulla gestione delle PMI

Lo Studio ASSE in collaborazione con IEL, lo Studio MGS stp e lo Studio Cesarei e Associati organizza un nuovo convegno sugli effetti della nuova riforma della crisi d'impresa sulle PMI.
Per info e iscrizioni inviare una mail a info@iel-ets.it oppure prenotare un biglietto (totalmente gratuito) al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gli-effetti-del-codice-della-crisi-dimpresa-sulla-gestione-delle-pmi-60277415372

venerdì 12 aprile 2019

Convegno: Crisi d'impresa e adempimenti dei datori di lavoro

Iel in collaborazione con Hdemia delle Professioni è lieta di presentare un nuovo convegno sulla gestione aziendale in caso di crisi da parte del datore di lavoro. Iscrizioni entro il 17 maggio sul sito www.hdemiadelleprofessioni.it

martedì 2 aprile 2019

Corporate Governance e performance economica: il limite dello short termism

La letteratura scientifica è contrastante su questo aspetto; ci sono studi che evidenziano l’assenza di correlazione tra la performance economica e le pratiche di CG (vedi Bauer et al del 2003 Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effecton stock returns, firm valueand performance - September, 2003), mentre altri autori ritengono che un sistema di CG possa avere effetti positivi sulla valutazione economica di mercato di un impresa quotata (vedi Renders et al. 2010 - Corporate-Governance Ratings and Company Performance: A Cross-European Study).
Non essendoci un indirizzo univoco è difficile giungere ad una posizione chiara e definitiva; è, tuttavia, evidente che un sistema di CG improntato all’implementazione di pratiche che assicurano una gestione che è attenta alla creazione e conservazione del valore nel medio e lungo termine e che si prodiga di promuovere il rispetto dei diritti di tutti i portatori di interesse possa, più di altri sistemi, ridurre i rischi e garantire, se non il raggiungimento di migliori performance economiche di breve periodo, certamente una conservazione del patrimonio aziendale nel tempo.
Tra i driver più rilevanti che un buon sistema di CG può introdurre nelle prassi decisionali delle aziende c’è con ogni probabilità l’attenzione dei manager e degli azionisti al futuro.
In effetti, negli anni pre-crisi molte imprese private hanno mostrato evidenti limiti di gestione strategica soprattutto nella scelta degli investimenti e delle politiche dei dividendi, entrambe spinte e votate per rispondere a logiche di breve termine.
Il rapporto di agenzia e le asimmetrie informative, che rappresentano i più rilevanti problemi nelle relazioni tra azionisti e management, hanno portato negli ultimi trent’anni, soprattutto le grandi imprese, ad una forte espansione di politiche di contrazione degli investimenti, in special modo quelli di lungo termine. Agli investimenti spesso sono state preferite attività di distribuzione dei dividendi e di riacquisto delle azioni per spingere le quotazioni trimestrali.
Strategie di questo tipo minano, tuttavia, i flussi economici del futuro. Preferire la distribuzione dei dividendi in luogo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo può rendere attrattiva l’impresa agli occhi di investitori speculativi ma non certo all’attenzione di quelli istituzionali.
In questo modo si raccoglie capitale, ma un capitale che non è stabile e che probabilmente si sposterà presto verso rendimenti più profittevoli.
Le aziende dipendono, invece, dai flussi reddituali e dai flussi di cassa che conseguiranno nel futuro e questi dipendono dagli investimenti produttivi e innovativi.
E’ interessante, in tal senso, l’analisi condotta da Andrew Haldane (capo economista della Bank of England) che insieme ad altri studiosi ha analizzato i bilanci di 624 imprese quotate in parte sull’indice britannico FTSE e in parte sull’indice S&P. Il periodo oggetto dello studio riguarda gli anni che vanno dal 1980 al 2009. Il modello usato da Haldane consentiva di individuare le politiche di short-termism, utilizzate dalle imprese target, attraverso la misurazione del tasso di sconto applicato, che in genere si è rivelato essere molto superiore a quello reale. Un tasso di sconto elevato riduce il valore attuale netto dei flussi futuri, rendendo meno appetibile e conveniente un investimento (il costo dell’investimento eccede il VAN e quindi viene scartato).
L’autore prosegue commentando gli studi fatti da altri economisti e conclude che in Gran Bretagna come negli USA, i due paesi che hanno mercati finanziari molto sviluppati, i mancati investimenti in ricerca e sviluppo sono molto ingenti e che, mentre, negli anni novanta circa metà delle prime duecento imprese mondiali che investivano in ricerca e sviluppo erano, appunto, statunitensi o britanniche, nel 2009 la quota di imprese anglosassoni attive nelle attività di R&D era scesa di oltre il 18%. La riduzione degli investimenti comporta una contrazione del rapporto tra capitale e produzione, una riduzione quindi della capacità produttiva e quindi della produzione nazionale e della domanda aggregata, con evidenti effetti macroeconomici.
Le strategie di breve termine non rischiano di minare, pertanto, solo la solvibilità delle imprese nel lungo termine ma anche la crescita economica e la competitività dell’economia degli stati nazionali.

giovedì 21 marzo 2019

Strategico attuare modelli che possono prevedere e gestire i rischi aziendali per governare l’instabilità dei mercati

La crisi del 2007-2008 è stata per le imprese più intensa rispetto a quella del ’29; è stata una crisi profonda, che ha trovato un sistema finanziario ed economico integrato a livello globale e quindi si è diffusa rapidamente dagli Stati Uniti all’Europa e poi ai paesi in via di sviluppo.
L’integrazione sistemica dei mercati è, pertanto, una nuova “variabile” difficile da prevedere, che è sfuggita ai modelli macroeconomici di equilibrio generale (i modelli DSGE), come anche ai modelli usati dalle società di rating per valutare le grandi società; entrambi i modelli sia quelli micro che quelli macro, non riescono a fare previsioni che tengano in considerazione l’ambiente esterno in una visione sistemica, allo stesso modo non riescono ad individuare le interazioni tra le variabili, sfuggono anche le interazioni esistenti tra valori di flusso e di valori stock.
Perfino un guru del marketing come Philip Kotler ha deciso di confrontarsi nel 2010 con l’argomento della turbolenza e della discontinuità dell’ambiente economico in cui operano le imprese (Chaotics – gestione e marketing nell’era della turbolenza P. Kotler e J. A. Caslione 2010 edizione settembre 2009 Sperling&Kupfer).
Il sistema suggerito dall’eminente studioso di marketing è il cosidetto “Chaotics Management System”, un metodo di analisi e gestione aziendale che consente alle imprese di poter crescere (ndr e sopravvivere) in periodi di caos.
Nulla di innovativo o meglio nulla che le imprese non facciano già, magari implicitamente, da sempre, ovvero:
. creare dei sistemi di pre-allarme che individuano potenziali cause di turbolenza nei mercati di riferimento;
. creare scenari chiave che consentono di analizzare e rispondere alle turbolenze;
. verificare e testare le strategie secondo la propria resistenza e capacità di reagire ai rischi.
E il punto non è solo prevedere le possibili future crisi ma anche i cambiamenti tecnologici, sempre più veloci e repentini e che sovente spiazzano le imprese i loro modelli di business.
Anche senza ricorrere alla grande crisi del 2007 la storia è piena di imprese che seppur leader nel loro mercato di riferimento sono state travolte da innovazioni tecnologiche non previste (e a volte non difficilmente prevedibili).
Una attenta governance non può non tenere in debita considerazione la creazione di puntuali sistemi di valutazione e gestione dei rischi.
Non si vuole approfondire in modo specifico i vari modelli di ERM (entrprise risk management) esistenti, è opportuno però stimolare il dibattito sulle variabili e le determinanti che ogni manager deve prendere in considerazione quali fonti di rischio.

venerdì 8 marzo 2019

Le performance delle imprese italiane, le pubbliche meglio di quelle a controllo privato

Non sempre il controllo privato è sinonimo di efficienza e, quindi, il controllo pubblico di un'iziativa economica non è necessariamente inefficiente, anzi.
E' interessante lo studio del 2018 fatto da MEDIOBANCA su 2075 società italiane del settore terziario e industriale di media e grande dimensione; l'analisi sui dati patrimoniali ed economici dal 2008 al 2017, riserva delle sorprese.
La ricerca ha riguardato solo le imprese con oltre 500 dipendenti. Dai dati si può notare ad esempio che per gli anni 2016 e 2017 il MOL delle imprese a controllo pubblico è stato del 13,1% contro il 9,8% delle imprese private. Risalendo la catena del conto economico, anche il valore aggiunto è sensibilmente più elevato: il 25,35% in media nei due anni contro il 21,4%. Il risultato corrente prima delle imposte è stato dell'11,5% nel 2016 e del 9,1% nel 2017 per le imprese pubbliche, contro il 5,6% e il 5,4% (2016 e 2017) di quelle a controllo privato.
La scheda seguente riposta anche altri dati: