lunedì 24 settembre 2018

La riforma del Terzo Settore


In data 2 agosto 2018, ultimo giorno utile a disposizione, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che integra e corregge il D Lgs 117/2017, già approvato in prima lettura il 21 marzo scorso, insieme al decreto correttivo del D Lgs. 112/2017 relativo alle imprese sociali, approvato invece in via definitiva durante luglio scorso.
Il decreto prevede un rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale, chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al RUNTS e l'indicazione del numero minimo di associati necessario per la permanenza di una APS o di una ODV.
In attesa del testo aggiornato del Codice, le principali modifiche integrative riguardano:
− termini per adeguamenti statutari: ODV, APS e Onlus, come già accaduto per le imprese sociali, potranno provvedere all'adeguamento statutario al nuovo quadro normativo entro 24 mesi (anziché 18 mesi) dalla data di entrata in vigore del Codice, e dunque entro agosto 2019;
− obbligo di revisione legale dei conti: prevista per gli ETS di grandi dimensioni. È possibile affidare la revisione ad un membro dell'organo di controllo interno iscritto nell'apposito registro;
− rendicontazione delle attività diverse: le caratteristiche che rendono queste attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale devono essere annotate e descritte nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio;
− tenuta e conservazione delle scritture contabili – art. 87: le attività di interesse generale e secondarie potranno essere indicate nel bilancio, previsto dall'art. 13 del Codice e non in un apposito documento, come previsto in precedenza. Inoltre, è consentito agli enti che hanno proventi inferiori a 220.000 €, la tenuta del semplice rendiconto per cassa, anziché la tenuta delle scritture contabili previste dall'art 87;
− esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento di attività statutarie per le ODV;
− regime forfetario: anche i ricavi conseguiti attraverso le raccolte fondi sono importanti ai fini di determinazione dell’importo a cui applicare il coefficiente di redditività;
− esenzione ai fini IRES per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali per le ODV che entreranno a far parte del Terzo Settore come enti filantropici;
− regime agevolato per atti a titolo gratuito effettuate da privati nei confronti di trust o fondi speciali costituiti nell'ambito della Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016): è prevista una detrazione del 35% dell'ammontare delle erogazioni ed una deduzione del 20% del reddito complessivo netto dichiarato, entro il limite dei 100.000 €.

lunedì 2 luglio 2018

Rimborso ai soci nel fallimento della S.p.a.: Cass. 16291/2018

La Cassazione ammette l’applicabilità del principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti da parte dei soci in caso di fallimento, anche alle Società per azioni
Il principio, regolato dall’art. 2467 c.c., prescrive che il rimborso dei soci finanziatori della società a responsabilità limitata sia, alle condizioni previste dal codice civile, postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; se il rimborso è già stato effettuato durante l’anno precedente la dichiarazione di fallimento, il socio sarà tenuto a restituire il denaro rimborsato.
La sentenza 16291 del 20 giugno scorso chiarisce l’applicabilità della norma anche ai soci delle società per azioni i quali per entità o qualità di partecipazione siano assimilabili a quelli di una srl (ristretta base societaria).
Quindi, ogni qualvolta il socio della società per azioni finanziata sia in grado di ottenere informazioni idonee ad individuare un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto si dovrà operare in conto conferimento di capitale e non in conto debito.
Il socio che sia anche amministratore si presume conosca la situazione finanziaria della società.
Questa interpretazione si colloca in una posizione intermedia tra altri due orientamenti giurisprudenziali: da un lato, l’applicabilità dell’art 2467 c.c. ad ogni tipo di società di capitali, in quanto principio di ordine generale di corretto finanziamento dell’impresa sociale, e dall’altro, l’assoluta inapplicabilità dell’articolo alle società per azioni. La Corte prende le distanze da quest’ultima interpretazione, mettendo in evidenza come la ratio del principio di postergazione risieda nella volontà di contrastare il fenomeno di sottocapitalizzazione, dovuto alla convenienza da parte dei soci di immettere capitali nella società sotto forma di finanziamento piuttosto che di capitale, riducendo la propria esposizione al rischio d’impresa.
Non c’è ragione per non considerare compatibile questa ratio anche con altre forme societarie diverse dalla S.r.l., valutando anche la prescrizione normativa dell’art 2497 quinquies c.c., il quale estende l’applicabilità del suddetto principio ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento.
L’applicabilità del principio di postergazione alle società di capitali è dunque ammesso dovendo comunque valutare in concreto se la società considerata sia, per modeste dimensioni o per assetto societario, assimilabile ad una S.r.l.

martedì 12 giugno 2018

Accertamento e costi pluriennali: i chiarimenti della Corte di Cassazione

In ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni, a titoli di quote di ammortamento, la decadenza (del potere di accertamento) in danno dell’Agenzia deve necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti: così la Cassazione con la sentenza n. 9993/2018 risolve il discusso problema dell’accertamento in caso di costi pluriennali.
Per loro natura, i costi ad utilità pluriennale possono essere dedotti in parte in esercizi successivi rispetto a quello di sostenimento del costo, attraverso l’imputazione di quote di ammortamento specifiche in più anni. Proprio in virtù di ciò, l’Agenzia dell’Entrate, in fase di controllo, si appella al criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta (art. 7 DPR 917/1986), secondo cui a ciascun periodo corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ma il criterio non è utilizzabile in maniera assoluta ed incondizionata, ed è infatti non lo è al caso in questione.
La Cassazione ribadisce, infatti, la necessità di limitare l’azione esecutiva dell’Amministrazione finanziaria per termini eccessivamente lunghi e dilatati, evitando così controlli “infiniti” nel tempo, assicurando il rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento come previsti dall’art. 43 del DPR 600/1973 che stabilisce la possibilità di notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto in caso di omessa presentazione), fino al periodo d’imposta 2015 e entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o settimo in caso di dichiarazione nulla o omessa, per i periodi d’imposta dal 2016 in poi.
L’Amministrazione finanziaria può dunque contestare l’imputazione di un costo pluriennale solo nell’anno di iscrizione di questo in bilanci, in questo modo le quote di ammortamento degli anni successivi saranno indeducibili.
Se, invece, l’amministrazione finanziaria non contesta l’iscrizione degli oneri pluriennali nell’anno di prima iscrizione, le quote d’ammortamento imputate negli esercizi successivi, saranno deducibili e potranno essere contestate solo in caso di errore nei criteri di calcolo o si deduzione pro-quota eccessiva rispetto alle modalità previste dal TUIR.

giovedì 31 maggio 2018

Procedure sanzionatorie per i crediti inesistenti che derivano da infedele dichiarazione

Il credito inesistente derivante da operazioni che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione - con recupero del relativo importo – non possono dar luogo ad ulteriori sanzioni in caso di successivo utilizzo del credito in compensazione; a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/E dell’8 maggio 2018.
La fattispecie è appunto relativa alla compensazione di crediti inesistenti che nascono in seguito ad operazioni già oggetto di contestazione per infedeltà e per le quali il contribuente istante si chiedeva se questa situazione fosse ulteriormente contestabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’AE precisa preliminarmente l’evoluzione legislativa e in particolare che con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata introdotta, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente - da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante - e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti.
Quindi, attualmente si definisce inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui violazione non è rinvenibile in sede di controlli automatizzati ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e ex art. 54 del DPR 633/72.
Il fatto che la norma fa riferimento, oltre che all’evento generatore del credito, alla circostanza che l’uso del credito non possa essere rintracciato con le normali operazioni automatiche di riscontro delle dichiarazioni, è dovuta all’intenzione di evitare di sanzionare in modo più punitivo una condotta meno lesiva degli interessi erariali. In sostanza, si vuole colpire più severamente il comportamento fraudolento di chi si beneficia di un credito che nasce da particolari artifici contabili e documentali, artifici che possono essere messi in luce solo durante operazioni di verifica e accertamento.
Riguardo alle modalità di recupero di detti crediti l’AE precisa che la prassi non può essere altra che quella di notificare un apposito atto di recupero.
Diverso è il caso, invece, in cui il credito viene esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato si dovrà contestare, negli ordinari termini, la sanzione per infedele dichiarazione; sanzione che il D.Lgs 2015 numero 158 ha appesantito qualora emergano evidenze che siano state utilizzate false fatture o altre condotte simulatorie o fraudolente; questa sanzione assorbe sia quella per il mancato versamento che quella per l’indebita compensazione.
L’AE conclude sostenendo che, viste le disposizioni vigenti, non si debba procedere a sanzionare l’utilizzo del credito inesistente in compensazione, qualora oltre ad avere effettuato il recupero delle somme sia stata irrogata la sanzione per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.
Diversamente si finirebbe col punire la stessa violazione prima con la sanzione per le fatture inesistenti o le altre condotte artificiose e poi con la contestazione della non legittima compensazione. Fermo sempre il recupero delle somme dovute.

lunedì 21 maggio 2018

Circa la divisibilità delle quote di srl

Poiché la quota di una srl è divisibile, si può ridurre il sequestro conservativo di una quota se ritenuto eccessivo; così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 23 settembre 2017, riconosce la possibilità del frazionamento della quota.
Con il d.lgs. 6 del 2003 (Riforma del diritto societario), vengono meno alcune norme considerate importanti per permettere il frazionamento delle quote, gli artt 2474 e 2482 c.c. i quali prevedevano la divisibilità della quota nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purchè le singole quote risultanti dal frazionamento non fossero inferiori a mille lire o, in caso di importi superiori rispetto al minimo, fossero un multiplo del suddetto importo.
In realtà, la scomparsa di questi articoli non solo non ha limitato o escluso la possibilità di divisione delle singole quote, ma anzi ha eliminato un ulteriore ostacolo legato al frazionamento, rappresentato dal limite del valore di riferimento della singola quota risultante dalla divisione.
Esempi concreti di come le regole che permettono il frazionamento contenute nei suddetti articoli siano ancora in parte rispettate anche dopo la riforma, sono gli articoli 2466 e 2473, comma 4, con i quali si riconosce, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti o recesso da parte di un socio, l’acquisto della quota di quest’ultimo da parte degli altri soci in proporzione alla loro partecipazione.
Il riconoscimento della divisibilità della quota non sempre implica però la divisione automatica della stessa. Secondo gli articoli 2468 e 2469 c.c., la divisione della quota avviene in sede di trasferimento della stessa per atto tra vivi o per successione; in questo secondo caso, in presenza di più eredi, ne consegue il possedimento in comunione della quota e si stabilisce che i diritti dei coeredi siano esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso in cui i coeredi volessero scindere questo vincolo di comunione, è necessario predisporre un atto di divisione, il quale risulterà efficace nei confronti della società e iscrivibile nel Registro delle Imprese, solo se redatto in forma di atto notarile, e non semplicemente come dichiarazione sostitutiva.
Risulta essere più particolare e delicata la situazione di divisibilità della quota di un socio al quale siano stati attribuiti determinati diritti in sede di redazione dell’atto costitutivo (come previsto dal comma 3 del già citato art 2468 c.c.). Anche in questo caso, la dottrina ritiene che il trasferimento e la divisibilità della quota siano legittimi, in quanto i diritti non sono associati alla quota e dunque permangono in capo al socio al quale sono stati attribuiti anche in seguito al frazionamento della propria partecipazione.
L’assenza di norme puntuali e specifiche circa la divisibilità delle quote di s.r.l., considerate indipendentemente dalla propria natura giuridica, non ne impedisce l’attuazione; in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una situazione considerata irragionevole e al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica.

giovedì 5 aprile 2018

EQUITY CROWDFUNDING E PMI: APERTURA ALLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La Consob con due recenti delibere ha esteso anche alle PMI in forma di Srl, la possibilità di ricorrere al crowdfunding di capitale attraverso portali su internet.
L’Italia è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una regolamentazione normativa sul crowdfunding con il D.L. n. 179 del 2012 (c.d. Decreto Crescita bis) e con il regolamento Consob con la delibera n. 18592 del 2013.
In origine, questo tipo di finanziamento è stato pensato per le startup innovative e poi esteso alle PMI-innovative e infine a tutte le PMI organizzate in forma di Spa con la legge 232 del 2016 (c.d. Legge di bilancio 2017). Ora, grazie all’art.57 della Legge 50 del 2017, anche le PMI in forma di Srl possono collocare presso il pubblico le proprie quote di capitale, superando il divieto posto dall’art. 2468 del c.c.
Le ulteriori novità per le società a responsabilità limitata introdotte con questo articolo sono:
- la possibilità di creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, vale a dire attribuire diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione, o ancora attribuire ai titolari delle quote particolari diritti amministrativi;
- l’eliminazione del divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.) se le stesse sono compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo prestatori di opera e servizi anche professionali.
A seguito del recepimento della Direttiva 2014/65/UE, attuata con il D.Lgs. 129 del 2017, la Consob apporta nuove modifiche all’originario regolamento emanato (n. 18592/2013), attraverso le delibere n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018. Le principali novità introdotte per le società che intendano ricorrere a questa forma di finanziamento sono:
- l’obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
- la modifica del comma 2 dell’art 24 (“Condizioni relative alle offerte sul portale”), attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che riduce la soglia percentuale (dal 5% al 3%) di obbligo di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori qualificati (investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative o investitori a supporto di PMI aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari);
- l’inserimento nell’Allegato 3 (“Informazione sulla singola offerta”) degli artt. 6 e 7, i quali prevedono l’inserimento nel documento d’offerta della descrizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e dell’art. 8 , il quale prevede l’inserimento delle informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l’offerente;
- l’introduzione dell’art. 20-bis (“Procedure per la segnalazione delle violazioni”) per gestire le procedure di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori piena autonomia circa soluzioni tecniche ed organizzative.
Grazie a queste novità e alla continua revisione della normativa relativa all’equity crowdfunding le imprese, soprattutto le PMI, avranno la possibilità di aprirsi ad un sistema di finanziamento innovativo e basato solo sulla qualità del business plan della propria azienda riducendo il ricorso all’indebitamento bancario.

mercoledì 7 marzo 2018

Agevolazione ACE in presenza di operazioni straordinarie

Introdotto con il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), l’Ace acronimo di aiuto alla crescita economica, è una misura agevolativa che consente di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ad un tempo dato, rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società di capitali;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Il calcolo del rendimento nozionale necessario per fruire della deduzione prende in considerazione il capitale proprio risultante alla chiusura del bilancio in corso al 31 dicembre 2010 che è pari all’ammontare del patrimonio netto al netto dell’utile di tale esercizio. Per la quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, bisogna determinare la somma algebrica di due elementi:
- Elementi positivi: conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, oltre a quelli versati per acquisire la qualificazione di socio o partecipante e gli utili accantonati a riserva;
- Elementi negativi: riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a soci e partecipanti.
Se il rendimento così ottenuto eccede il reddito complessivo netto del contribuente, l’eccedenza può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta oppure può essere utilizzato in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta, da poter ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
In seguito all’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 da parte del MEF, si sono definite le nuove modalità attuative dell’agevolazione ed inoltre sono rafforzate le norme antielusive, le quali sono considerate applicative dall’esercizio 2018 e dunque dalle dichiarazioni da presentare nel 2019.
In relazione alle circostanze in cui risulta legittima la fruizione del beneficio, pur apparentemente considerate elusive, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad una istanza di interpello relativa ad una operazione straordinaria.
In particolare nell’interpello l’AE si pronuncia sulla legittimità dell’agevolazione in seguito ad una operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata utilizzando una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari all’acquisizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, derivante dall’operazione così strutturata, risulta legittimo, anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo, poiché proprio per effetto dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante, che è conforme con l’obiettivo di incentivazione alla capitalizzazione perseguito dal legislatore.
L’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che hanno condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso una operazione così strutturata piuttosto che mediante un acquisto diretto; dunque l’operazione non determinando alcun aggiramento fiscale, integrando un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta, conforme alle norme vigenti.