mercoledì 15 novembre 2017

L'impatto sull'organizzazione aziendale del regolamento europeo sulla privacy

Nel mese di maggio 2016 è stato pubblicato nella GU dell’Unione Europea il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo che riguarda il trattamento dei dati delle persone fisiche e la libera portabilità di tali dati.
Le imprese avranno tempo per adeguarsi alla normativi fino al 25 Maggio 2018.
E' una rivoluzione nel mondo della privacy che investirà soprattutto, ma non solo, le attività di marketing e di segmentazione e profilazione dei clienti.
I punti principali su cui gira la normativa sono: il diritto all’oblio, come accennato sopra la portabilità dei dati, l'accesso semplificato ai propri dati, le modalità di notifica delle violazioni agli interessati e alle autorità competenti. Le nuove norme vanno ad modificare il nostro codice della privacy che risale al lontano 2003 e sono state spinte certamente dal sempre più frequente uso di contenuti e contratti attraverso internet.
Saranno, infatti, proprio i dati gestiti tramite la rete ad essere più attenzionati dalla nuova normativa, in particolare per l'inquadramento delle attivitià di profilazione; le imprese che svolgono servizi attraverso la rete dovranno acquisire un consenso espresso sul trattamento dei dati prima di prestare servizi agli utenti.
Una novità è relativa alla legge di applicazione che non sarà più quella del soggetto che effettua il trattamento ma quella della persona di cui vengono raccolti i dati.
Chi opera su internet risponderà, quindi, secondo le leggi in cui risiedono le persone di cui vengono raccolti i dati. Il regolamento abolisce la figura del Titolare del Trattamento Dati che dal 2018 sarà il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Le imprese medie e piccole avranno delle semplificazioni e dei percorsi agevolati; ad esempio la nomina del responsabile della protezione dei dati e la valutazione dell'impatto saranno obbligatori solo se il rischio sulla tutela dei dati sia elevato.

Importanti le sanzioni che potranno arrivere fino a 20 milioni di euro, oppure fino al 4% del valore del fatturato.

Cosa dovranno fare le imprese per adeguarsi alla normativa?
Avviare con i propri consulenti legali e informatici una mappatura dei processi aziendali per individuare le aree di rischio, sottoporle ad analisi al fine di creare le idonee procedure per il rispetto della nuova normativa.
Vediamo alcuni obblighi:
Viene rafforzato il dovere di documentare (accountability) i processi del trattaemento dei dati a cura di tutti coloro che vi partecipano; la mancanza di documentazione può comportare l'irrogazione di sanzioni.
Anche il principio della trasparenza viene implementato: l'informativa sulla privacy dovrà essere leggibile, concisa, accessibile, scritta in linguaggio chiaro e senza troppi riferimenti normativi.
Il consenso al trattamento oltre che libero, specifico e informato dovrà essere espresso in modo inequivocabile.
Sarà necessario fare una valutazione dei rischi e si dovrà predisporre un piano per identificarli e gestirli in modo da renderli minimi, prevedendo anche azioni di monitoraggio.
Una semplificazione riguarda l'abolizione della notifica al Garante che un'impresa doveva fare avvisando che trattava dei dati con una specifica finalità (vedi art. 37 Dlgs del 2003), mentre ora sarà sufficiente redigere il documento di privacy impact assessment, per considerare effettuata la notifica.
Le aziende pubbliche e le imprese che svolgono attività che comportano un certo rischio nella raccolta e nel trattamento dei dati dovranno nominare il data protection officer (DPO) che sarà un incaricato di garantire la protezione dei dati e dovrà rispondere alla società che lo ha nominato e al garante pubblico.

Il Regolamento Europeo prevede che nel caso di violazione del trattamento dei dati sarà obbligatorio comunicare la fattispecie verificatasi entro 72 ore al Garante pubblico, informando anche le persone coinvolte nella violazione della privacy. Non rispettare la previsione della notifica espone le imprese a sanzioni penali
Come anticipato in apertura, il regolamento prevede il diritto alla portabilità dei dati e, inoltre, il diritto a essere dimenticato da chi ha raccolto i dati (cd diritto all'oblio).
Le imprese dovranno da subito verificare i propri standard di sicurezza e predisporre un piano di azione per trovarsi pronti all'appuntamento del 25 maggio del 2018.

giovedì 12 ottobre 2017

La Cassazione conferma l'obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati.

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 11/09/2017 n. 21071/6 ha ribadito il principio, già precisato nella sentenza SS.UU. del 09 dicembre 2015 numero 24823, che l’amministrazione finanziaria è onerata di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con i contribuenti oggetto di verifiche fiscali e che tale obbligo riguarda esclusivamente i tributi “armonizzatiha; con ciò la Suprema Corte accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva quale oggetto l'impugnazione della sentenza di Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente.
Il giudice del precedente grado si era pronunciato in favore del contribuente richiamando la violazione dell’art. 12, L. 212/2000 decidendo per la nullità degli atti di accertamento tanto per i tributi non armonizzati, che per quelli armonizzati.
La Corte ha letteralmente ricordato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione Finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".
Il procedimento giudiziario si concludeva, quindi, con l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate visto che le sentenze impugnate erano difformi da detto principio di diritto in relazione sia all'IRAP che all'IRPEF.

venerdì 1 settembre 2017

Fiscalità internazionale: il regime della branch exemption

Il recente provvedimento dell'AE del 28 agosto chiarisce l'operatività del nuovo regime di esenzione degli utili delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter.
Ricordiamo intanto che quando si parla di “utile” o di “perdita” relativamente ad una stabile organizzazione estera, di un’impresa residente nel territorio dello Stato, ci riferiamo a quelli risultanti dal rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del TUIR.
Il regime in questione consente all’impresa di esercitare una opzione che prevede l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch.
Nel caso l’impresa possiede una o più stabili organizzazioni, con riguardo alla data del 7 ottobre 2015, può aderire al regime premiale anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso all'ottobre 2015. Quindi, il primo esercizio sarà quello in corso, il 2017 e l'opzione dovrà essere effettuata nella dichiarazione del 2018.
E' possibile esercitare l’opzione solo ove sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione; per stabilire se vi sia o meno una effettiva stabile organizzazione occore far riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti o in caso di assenza di un accordo convenzionale, si dovrà far ricorso ai criteri stabiliti dall’articolo 162 del TUIR.
L’opzione avrà l'effetto di ricondurre nel regime agevolativo tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, oltre a quelle costituite successivamente.
L’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, delle branch.
La norma e il provvedimento in esame ricordano che le perdite fiscali che la branch ha conseguito nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, e che sono state imputate alla casa madre, determinano che gli utili conseguiti dalla stessa branch in vigenza del regime agevolativo, saranno attribuiti all'impresa residente fino a concorrenza di dette perdite.
Il giusto ammontare delle perdite fiscali relative alla stabile organizzazione nei cinque periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore del regime agevolativo, sono determinate al netto dei redditi imponibili realizzati dalla medesima branch.
Importante il passaggio in cui l'AE si sofferma sulle operazioni di cessione di beni o diritti fatti a favore della branch nel quinquennio precedente all'inizio di applicazione del regime agevolativo; l'AE ricorda, infatti, che "se nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia dell’opzione, l’impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile organizzazione attività o passività, compresi i beni di cui all’articolo 85 del TUIR, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima branch in base al valore determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la branch esente, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento. L’adeguamento del costo fiscale al valore di cui al periodo precedente delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch avviene mediante apposite variazioni in aumento e diminuzione da effettuare nella sezione della dichiarazione dei redditi relativa alla determinazione del reddito dell’impresa nel complesso e della stabile organizzazione esente".
Come si determina il reddito della branch? Il reddito della stabile organizzazione è determinato in base all’Approccio Autorizzato OCSE, che prevede che la stabile organizzazione venga considerata come un’entità separata che svolge analoghe attività della casa madre, in condizioni similari e tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Come anticipato tanto utili, quanto le perdite relative alla stabile organizzazione esente devono risultare da apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del TUIR. Coerentemente ai richiamati criteri OCSE.
Cosa accade alla casa madre italiana? Semplice gli utili e le perdite che emergono in capo alle stabili organizzazioni che fanno parte del regime agevolative non concorrono alla determinazione del suo reddito imponibile.
L'unica eccezione a questa regola riguarda gli utili che sono stati conseguiti da branch siutate negli Stati o territori indicati nell’articolo 167 quarto comma del TUIR, che seguiranno le regole previste per la distribuzione dei dividendi cd "black list".

giovedì 27 luglio 2017

Legittima la scissione a cui segue una cessione delle quote. Ris. 97/E dell'AE

Con la risoluzione 97/E del 25 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate, in sede di interpello ex art. 11 L. 2000/212, interviene sull'operazione di scissione di un compendio immobiliare e della successiva vendita delle quote da parte della scissa che è rimasta proprietaria del ramo operativo che svolge attività di poliambulatorio.
La società istante chiede un parere sull'eventuale abusività ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, delle rappresentate operazioni di scissione parziale proporzionale e della successiva cessione delle quote da parte dei soci della scissa a favore di una società terza che è interessata ad acquisire la gestione dell'attività sanitaria.
I soci del ramo operativo che cedone le partecipazioni sono persone fisiche (che sterilizzano la plusvalenza con la procedura della rivalutazione delle quote) e una società di capitali che realizzerà una plusvalenza esente ex art. 87 Tuir.
Da prima l'AE ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
b) l’assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".
E prosegue l'AE ricordando che l'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività, e che comunque non possono essere considerate abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa).
Nell'esame della situazione prospettata l'AE non rinviene l'esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto, confermando la leggitimità di una scissione parziale proporzionale - come quella dell'istanza - tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche.
In sostanza è legittimo far circolare una azienda sia in modo diretto che indiretto e a tal proposito l'AE aggiunge che la circolazione indiretta dell'azienda sarebbe potuta avvenire anche mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta e non abusivo dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, conferimento del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione (qualora abbia i requisiti pex).



giovedì 15 giugno 2017

La Cooperative Compliance: il provvedimento dell'AE del 29 maggio di Giulia Maria Rijillo

Una parola divenuta di frequente utilizzo negli ultimi anni nel mondo aziendale è certamente la parola “compliance”. Compliance vuol dire conformità delle procedure interne di un'azienda con il sistema normativo e regolamentare; in termini pratici ciò si traduce in una costante attività preventiva, volta a eliminare il rischio di non conformità garantendo l’attuazione degli adempimenti richiesti. L’importanza della compliance nelle aziende, invero, è cresciuta significativamente negli ultimi anni di pari passo con la sempre maggiore complessità del quadro normativo che richiede continui adempimenti documentali spesso percepiti, proprio dalle aziende, solo come un inutile esercizio burocratico. A tal proposito, con il decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014, è stato introdotto nel nostro sistema l’istituto della Cooperative Compliance ovvero un regime di adempimento collaborativo con l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Nella specie, attraverso l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione “rafforzata” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria si vuole fornire, ex ante, certezza del diritto in relazione ai rischi fiscali dell’impresa. Il cambio di approccio delineato è radicale: da una logica basata sul controllo a posteriori dell’operato del contribuente, con la Cooperative Compliance si passa ad una logica fondata sul confronto preventivo, finalizzata a garantire maggiore certezza giuridica e, dunque, minore conflittualità tra le parti, ridimensionando l’eventuale intervento dell’Amministrazione a extrema ratio per i casi di accertata infrazione.
Ma chi può accedere a tale istituto? L’accesso, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, è riservato solo ai grandi, o meglio grandissimi, contribuenti ovvero:
• ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
• ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota del 2013;
• alle imprese che intendano dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
E’ poi consentito l’accesso per trascinamento:
• alle società che, pur in assenza dei requisiti dimensionali sopra citati, esercitino le “funzioni di indirizzo” in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, purché, tuttavia, “tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali”; e
• con il limite dimensionale del miliardo di euro, alle società del gruppo che, a suo tempo, abbiano fatto richiesta di accesso al Progetto Pilota.
Con riferimento, invece, ai requisiti oggettivi valgano le seguenti indicazioni.
Le imprese che vogliono aderire al nuovo regime di adempimento collaborativo devono disporre di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale, cd. Tax Control Framework (“TCF”), con esso intendendosi non l’applicazione di un modello standard, ma un approccio organizzativo e procedurale “individualizzato” ovvero basato sulla propria realtà aziendale. Il sistema deve, dunque, prevedere un’attenta attività di rilevazione e reporting del rischio a tutti i livelli aziendali.
Con il provvedimento del 29 maggio dell’Agenzia, inoltre, si vuole mettere in risalto un altro punto di forza di questo istituto, ovvero la competenza piena ed esclusiva dell’Ufficio di Cooperative Compliance sia per l’esercizio preventivo degli ordinari poteri di controllo, nell’interlocuzione costante con l’impresa, sia per le attività di verifica sostanziale delle dichiarazioni, oltre che per la verifica sull’operatività del sistema di gestione del rischio fiscale. Ulteriore aspetto di rilievo affrontato dal provvedimento riguarda il rapporto tra la cooperative compliance e la disciplina degli accordi preventivi. Il provvedimento prevede infatti che le materie oggetto di accordi preventivi, prezzi di trasferimento, valutazione esistenza di una stabile organizzazione, attribuzione utile e perdite alla stabile organizzazione, sono normalmente incluse nell’interlocuzione costante e preventiva nell’ambito della procedura. Tuttatavia è esclusa dalla competenza esclusiva dell’Ufficio Cooperative la disciplina degli accordi preventivi su transfer pricing e stabile organizzazione per i quali l’impresa può presentare autonoma istanza di accordo preventivo e in questo caso la procedura è gestita dall’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali. Il provvedimento disciplina poi le modalità di svolgimento della procedura nel corso della quale l’impresa e l’Ufficio concordano delle “soglia di materialità” in relazione alle quali vanno adempiuti gli obblighi di comunicazione delle situazioni suscettibili di generare un rischio fiscale. Il provvedimento stabilisce che le fattispecie “sotto soglia” non devono essere oggetto di comunicazione, poiché i relativi rischi si considerano non significativi e pertanto, in caso di rettifica, si applicherà comunque il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Infine,la Cooperative Compliance, al pari del ruling internazionale e dell'interpello sui nuovi investimenti, risulta, dunque, essere un utile strumento di dialogo capace di promuovere la distensione dei rapporti fra Fisco e grandi contribuenti e far addivenire le parti ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi tributari prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il TCF, impostato sulla base dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, promuoverebbe la condivisione di best practices e stimolerebbe, in futuro, lo sviluppo di un unico modello standard da applicare anche alle imprese di minori dimensioni che, notoriamente, non sono abituate alla mappatura e sistematica gestione del rischio fiscale.
Tale nuovo regime promuove, inoltre, una profonda rivisitazione della funzione fiscale in ambito aziendale.
Il responsabile fiscale dovrà, infatti, essere sempre più coinvolto, in chiave strategica, nelle decisioni di business mediante la partecipazione ai boards in cui sono valutate o decise le operazioni e i progetti rilevanti per la società e per i quali la variabile fiscale rappresenta, sotto diversi aspetti, un elemento cruciale. Il focus sulla prevenzione rende, dunque, questo regime particolarmente interessante per le imprese pur presentando, tuttavia, in questa fase di prima applicazione, alcuni evidenti limiti quali, in particolare, l’essere la platea di soggetti coinvolti troppo ristretta e i vantaggi ancora poco “determinanti” nella scelta opzionale di tale regime. L’analisi costi-benefici che verrà effettuata per valutare la convenienza ad entrare nel Regime dell’Adempimento Collaborativo potrebbe infatti risentire dell’assenza di una norma che garantisca la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative in luogo del loro dimezzamento e, di conseguenza, scoraggiare quelle aziende che, caratterizzate da una fortissima attenzione ai costi, potrebbero ritenere eccessivamente onerosa la struttura del TCF necessariamente articolata su più linee di controllo e reporting.

lunedì 22 maggio 2017

La solidarietà tributaria nelle operazioni di scissione

Il comma 12 dell’art. 173 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che “gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione”. Il successivo comma 13, dopo aver precisato, tra l’altro, che “i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata”, dispone che “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”.
In merito all’interpretazione delle disposizioni in esame la Suprema Corte ha espresso nel corso del tempo, però, il consolidato orientamento interpretativo in base al quale “in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”.
Ne consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, ferma restando la responsabilità “in proprio” della scissa (in caso di scissione parziale) e della beneficiaria designata (per la scissione totale) per i debiti tributari sorti ante scissione, le altre società “beneficiare” – e, cioè, le società diverse dalle prime che hanno partecipato all’operazione di scissione – sono obbligate verso l’erario in solido ed illimitatamente, a prescindere dalle consistenze patrimoniali effettivamente ricevute in sede di scissione e, precisamente, da quanto disposto dal codice civile, che prevede precisi limiti alla responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione, circoscrivendola “al valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto in capo a ciascuna società partecipante all’operazione.
E’ proprio partendo da questa sentenza, in seguito ad una cartella di pagamento notificata da Equitalia alla società beneficiaria di un’operazione di scissione, che la Ctr Campania ha nuovamente affermato che in caso di scissione societaria, considerata la responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d’imposta antecedenti alla data di efficacia della scissione, deve ritenersi legittima l’azione di riscossione diretta nei confronti di una delle società beneficiarie con la notifica della cartella di pagamento, anche quando l’avviso di accertamento presupposto sia stato notificato esclusivamente alla società scissa. Ricostruendo i fatti, la società beneficiaria impugnava la cartella per tre motivi:

• Responsabilità sussidiaria: l’ente di riscossione avrebbe dovuto escutere il proprio credito in via principale nei confronti della società scissa e solo nel caso di mancato pagamento di quest’ultima si sarebbe dovuto rivolgere alla beneficiaria;
• Il limite: la responsabilità della beneficiaria era limitata al valore del patrimonio netto assegnato in sede di scissione e per cui non si poteva fare riferimento ad una responsabilità di natura illimitata;
• Procedimento: la cartella non era stata preceduta da alcun atto con cui la beneficiaria veniva informata della pretesa vantata a carico della scissa.

Il ricorso della beneficiaria viene respinto in quanto la Corte afferma che in caso di scissione, ciascuna società partecipante è obbligata in solido per le somme dovute anteriormente a tale operazione in forza del principio dell’unitarietà dell’imposta e l’articolo 15 del Dlgs 472/97 che, pertanto, prevale, data la natura speciale della norma tributaria, sulle disposizioni del Codice Civile il quale, invece, limita la responsabilità all’entità del patrimonio netto trasferito in sede di scissione. La Corte, inoltre, ha chiarito che l’art. 173 del TUIR deve ritenersi norma di diritto tributario generale non limitata all’imposizione diretta e, quindi, una volta perfezionata la scissione, nessun ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico dell’ufficio o di Equitalia. Infine, secondo la Suprema Corte, peraltro, il complessivo quadro normativo offerto dai commi 12 e 13 del citato art. 173 del TUIR sarebbe giustificato sotto un duplice profilo: da un lato, “gli organi delle società beneficiarie sono ben informati della precedente vita societaria” e, in via di principio, “a fronte di una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vita societaria tra scissa e partecipanti”, dovrebbero essere ordinariamente edotti, usando la debita diligenza, dei procedimenti amministrativi che interessano la scissa. Dall’altro, sarebbe irrazionale imporre all’Amministrazione finanziaria degli aggravi procedimentali “in dipendenza di una trasformazione societaria che l’amministrazione stessa non potrebbe in alcun modo impedire o posporre”, tenendo anche conto che queste operazioni possono “essere realizzate in qualunque stadio dei procedimenti tributari, anche a fini di ostacolo dell’attività impositiva”.

giovedì 11 maggio 2017

Ampliamento Split Payment

Con l’ampliamento della platea dei contribuenti soggetti al meccanismo dello split payment previsto dal Dl 50/2017, la gestione del credito iva diventa sempre più problematica sia sul piano finanziario che sul piano economico. Tale meccanismo, in effetti, prevede che il fornitore di un contribuente soggetto a split deve fatturare al cliente le proprie operazioni evidenziando l’Iva in fattura, ma l’imposta non verrà né versata né liquidata; il cliente a sua volta scinderà il pagamento della fattura regolando al fornitore il solo imponibile e versando all’erario la relativa imposta. Il meccanismo, quindi, incide sul piano finanziario del fornitore perche gli richiede di anticipare l’imposta al suo fornitore senza, però, riottenere direttamente la provvista dal proprio cliente e nella maggior parte dei casi, il fornitore si ritroverà a credito e quindi, per riottenere le somme anticipate, dovrà chiederne il rimborso o le potrà utilizzare in compensazione ma nei limiti imposti dalla legge. Queste due soluzioni, però, per motivi tecnici e per vincoli di legge, non consentono mai un recupero immediato di tali somme ed è proprio partendo da questa situazione che si manifestano degli effetti economici di non poco conto per il fornitore. Quest’ultimo, infatti, per anticipare il pagamento dell’Iva dovrà chiedere un finanziamento al sistema creditizio, che potrebbe chiedere, a sua volta, maggiori interessi in quanto il finanziamento non è più collegato con un credito immediato. Questo meccanismo, in sostanza, introdotto, e che a breve sarà esteso ad una platea sempre più ampia di soggetti, se da un lato nasce per combattere l’evasione, creando quindi delle entrate sempre più cospicue per l’Erario, dall’altro lato, invece, amplierà per gli operatori le criticità connesse alla gestione del credito. Questa situazione nella sua nuova estensione mette sempre più in crisi il principio di neutralità dell’imposta previsto dalla direttiva Iva (2006/112/Ce). Inoltre, l'ampliamento dei soggetti che rientreranno nell'ambito operativo dello split payment, previsto dal DL, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio prossimo, impone non indifferenti oneri di adeguamento dei sistemi contabili, ma non essendo allo stato attuale chiaramente identificabili i soggetti interessati non è neanche semplice procedere a questo adeguamento entro la scadenza prevista. Secondo Assonime, è pertanto necessario che l’Amministrazione finanziaria pubblichi un elenco ufficiale di tali soggetti e che l’entrata in vigore di tale misura sia differita di almeno tre mesi e comunque non prima di tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione. Lo split payment, che attualmente riguarda, sotto il profilo soggettivo, un numero ristretto di enti pubblici e, per converso, un limitato numero di soggetti IVA fornitori degli stessi, con la nuova Manovra correttiva si applicherà alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli enti e soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT. Si allarga così in maniera esponenziale il numero dei soggetti “pubblici” nei confronti dei quali un altrettanto esponenziale numero di imprese fornitrici di beni o servizi devono applicare l’IVA con il sistema della scissione dei pagamenti. Viene previsto poi un ulteriore allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel sistema dello split payment, comprendendovi anche soggetti non facenti parte della Pubblica Amministrazione, ma aventi comunque, al pari di questa, una “elevata affidabilità fiscale” e, in particolare:
a) le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) le società controllate direttamente dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dalle unioni di comuni;
c) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nelle lettere a) e b);
d) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con un decreto ministeriale può essere individuato anche un indice diverso).
Tuttavia, ciò che è certo è che le imprese dovranno frequentemente monitorare la natura dei loro clienti, oltre che, ovviamente, la propria, per verificare se, nella veste di committenti, possono ricevere fatture con rivalsa dell’Iva o se devono essi stessi provvedere a versare l’Iva all’Erario, non addebitata dal fornitore e, al contempo, se in veste di fornitore emettere fattura senza Iva. Per l’operatività delle imprese, questo sistema appare quanto mai gravoso, determinando un aumento rilevante dei costi amministrativi che appare in contrasto con il principio basilare dell’Iva secondo cui il sistema del tributo dovrebbe contenere quanto più possibile i costi relativi alla sua applicazione.