giovedì 18 giugno 2015

Jobs act - la riforma dei contratti a progetto.

Il decreto legislativo dell’11 giugno scorso modifica, tra le altre cose, il regime dei contratti a progetto.
Dal primo gennaio 2016 questa tipologia di contratti così come abbiamo imparato a conoscerli negli ultimi anni non esisterà più; si torna alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative.
Per evitare l’abuso al ricorso a tali forme di inquadramento dei lavoratori è stata introdotta una presunzione legale assoluta che comporterà l’applicazione delle regole previste per i rapporti di lavoro subordinato a tutti gli accordi che si contraddistinguerranno per le tre seguenti caratteristiche:
-          la prestazione lavorativa è essenzialmente personale;
-          la prestazione è continuativa nel tempo;
-          l’attività è organizzata dal committente, anche e soprattutto con riguardo ai tempi e ai luoghi di svolgimento.
Non saranno soggetti all’operatività della predetta presunzione i rapporti instaurati e riguardanti i professionisti iscritti ad albi, le attività svolte da revisori e amministratori e le collaborazioni effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche.
Allo stesso modo non potranno essere rettificati i contratti stipulati sulla base delle specifiche discipline previste dagli accordi collettivi nazionali, che andranno a regolare le modalità di esecuzione e la remunerazione delle prestazioni di collaborazione.
Infine, le parti potranno farsi certificare il rapporto nelle opportune sedi, per ridurre le possibilità che il contratto venga disconosciuto in sede ispettiva.

martedì 16 giugno 2015

Le nuove norme sui congedi parentali.

L’esecutivo ha approvato il decreto legislativo che modifica le norme sulla conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, intervenendo sul testo unico a tutela della maternità  e prevedendo agevolazioni atte a sostenere le cure in ambito familiare.

Il decreto non è ancora pubblicato in GU e quindi non è in vigore.

La norma prevede la possibilità di estendere la fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino fino a 12, l’astensione retribuita parzialmente viene portato da 3 a 6 anni di età del bambino ( allungabile fino ad otto ani per le famiglie con redditi bassi ).
Sono previste disposizioni atte a tutelare il rapporto genitoriale in caso di adozioni e di affidamenti, equiparando queste fattispecie alle previsioni già in vigore per i genitori naturali.
Anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps sarà erogata l’indennità di maternità in modo automatico e quindi  a prescindere dalla mancanza di versamenti contributivi.  

Il decreto si occupa di telelavoro stabilendo dei  benefici per i datori privati che lo introducono  al fine di agevolare che propri dipendenti possano ricorrervi per prestare cure parentali a favore di propri familiari. Infine, viene introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere; quindi le lavoratrici sia del settore pubblico che privato, nonché le lavoratrici che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa, potranno astenersi dal lavoro, per un periodo di tre mesi, per avvalersi di percorsi di recupero e di superamento dei traumi da violenza.

martedì 9 giugno 2015

Il concordato preventivo, statistiche e utilizzo.

E' stato pubblicato il rapporto Cerved sui fallimenti e sulle procedure per il primo trimestre del 2015 e i numeri evidenziano una leggera diminuzione dei fallimenti, rispetto al dato dei primi mesi dell'anno precedente, e una più consistente diminuzione dei concordati.
Per quanto riguarda l'anno 2014 il numero dei fallimenti, sempre in rapporto all'anno precedente, risulta aumentato mentre i concordati diminuiscono.
Viene da domandarsi se questi dati sono espressione di un trend o sono casuali.
La procedura del concordato, riformata nel 2012, presenta certamente diverse criticità e forse alcune di queste scoraggiano o rendono meno appetibile sia per i debitori che per i creditori il suo utilizzo.
Innanzitutto è una procedura molto costosa, gli onorari dell'advisor e dell'assevetore vengono spesso raddoppiati dai costi previsti per l'intervento del commissario giudiziale.
I creditori, soprattutto i chirografi, vengono soddisfatti con moneta faliimentare, cioè con percentuali troppo basse.
La transazione fiscale e quella previdenziale sono lunghe e farraginose.
Molte volte questa procedura viene usata dal debitore, specialmente nel caso del concordato in bianco, per prendere tempo e allentare o bloccare azioni individuali di recupero dei crediti.
Forse è necessario intervenire con delle modifiche che innovino questo strumento per renderlo, più veloce, meno costoso e più sicuro per i creditori.

venerdì 22 maggio 2015

Lavoratori autonomi, maggiori ricavi per i c/c cointestati, di Silvana Fersini

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9362/2015 della Sezione Tributaria della Cassazione, spetta al professionista che ha il conto cointestato con un familiare dimostrare quali operazioni si riferiscono al familiare. In caso contrario, l’Ufficio dell’Agenzia può ritenere che tutte le operazioni ineriscono all’imponibile, con conseguente rideterminazione dei ricavi (metodo induttivo) quindi accertamento di un maggiore reddito imponibile.


In tema di IVA e d’imposte dirette, non è sufficiente una prova generica circa l’estraneità di somme di denaro che confluiscono sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni afferenti l’attività professionale dichiarate in UNICO e l’estraneità delle altre operazioni rispetto alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale.


lunedì 18 maggio 2015

Procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, di Salvatore Magistri

Il capo II della Legge n.3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono soggetti non fallibili che riportiamo di seguito  sulle quali si è soffermata anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.


- Persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per non incorrere nel fallimento;
- altri soggetti non fallibili come gli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative.

Il soggetto non fallibile può avvalersi della procedura, anche per i debiti di natura tributaria, presentando un accordo del debitore;
Il consumatore che ha assunto obbligazioni che siano estranei all'attività imprenditoriale o professionale può chiedere l'omologazione del piano del consumatore oltre a poter richiedere l'accordo del debitore.
Sia il debitore non fallibilie che il consumatore possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali ma si estende anche ai tributi locali.

La proposta di accordo o di piano, deve essere presentata non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale che va presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.

mercoledì 13 maggio 2015

Uso della leva finanziaria per incrementare la redditività aziendale, di Arturo Gulinelli.

In questa fase del ciclo economico caratterizzata da una modesta ripresa ma da bassi tassi di interesse, le imprese che hanno una posizione reddituale positiva e dispongono di prodotti che riscontrano il gradimento dei mercati, o perché intercettano la domanda interna o perché esportano parte della produzione, possono sfruttare la leva finanziaria e fare investimenti produttivi.
Le condizioni per fare leva finanziaria sono direttamente collegate e dipendenti dalla presenza di una buona redditività operativa e da un equilibrato rapporto mezzi di terzi su mezzi propri; in questi casi può essere opportuno indebitarsi e moltiplicare la redditività aziendale.
Investire è importante per un'impresa, consente, infatti, di aumentare e migliorare l'efficienza produttiva e la solidità e la durata nel tempo di un ente, specie in presenza di investimenti espansivi o che migliorano i processi o i prodotti.
Anche le attività di ricerca e sviluppo, in particolar modo la ricerca applicata, sono in grado di assicurare un miglioramento delle performance aziendali.
Le decisioni di investimento rappresentano un passaggio fondamentale per ogni impresa, tanto nella fase di crescita che in quella di mantenimento e consolidamento del proprio business; il momento economico attuale in cui si registrano bassi tassi di interesse, e si assiste ad una riorganizzazione dal lato dell'offerta, può essere sfruttato dagli imprenditori che intendono migliorare la redditività e la produttività.

lunedì 11 maggio 2015

Concordato preventivo e reato per omesso versamento Iva.

Nella circolare, cosi come confermato da una recente apertura della sentenza n. 1583 /2015 della cassazione, l’amministrazione finanziaria argomenta la non punibilità in caso di reato di omesso versamento Iva, qualora si sia verificato prima della scadenza del termine per il pagamento dell’iva l’ammissione al concordato preventivo, secondo tale interpretazione l’amministrazione dichiara che verrebbe meno la sussistenza del fumus commissi delicti ossia la mancanza della probabilità di effettiva consumazione del reato. Quanto sopra menzionato ha validità, ovviamente, qualora nel piano concordatario sia incluso il debito iva e che lo stesso ne preveda la mera dilazione con previsione di pagamento degli interessi senza incidenza sul quantum originariamente dovuto.
La circolare sottolinea comunque come nel caso in cui, la condotta omissiva sia compiuta prima dell’apertura del piano concordatario ciò non riduca la responsabilità dell’ l’amministratore della società che non ha versato e quindi che quest’ultimo venga incolpato del reato di omesso versamento dell’Iva. (Cassazione, 39101/2013).