La legge 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata in GU numero 302 del 31/12/2018 stabilisce la proroga della possibilità di poter rivalutare le partecipazioni (ovviamente quelle relative a società con titoli non quotati nei mercati).
Come sempre siamo di fronte ad una norma che agevola le quote possedute da persone fisiche al 1.1.2019 e deve riguardare operazioni che non sono detenute in regime di impresa. L’agevolazione è concessa, con lo stesso limite dell’estraneità all’attività imprenditoriale, alle società semplici, alle società e agli enti equiparati di cui all’articolo 5 del T.U.I.R., agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ricordiamo che l’ Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 27/3/2008, aveva precisato che possono formare oggetto di rivalutazione del costo le partecipazioni che risultano intestate a società fiduciarie, con la limitazione che il fiduciante sia un soggetto agevolabile.
La rivalutazione ha come fine di la tassazione Irpef e risulta conveniente a coloro che hanno idea di cedere in futuro partecipazioni che incorporano plusvalenze latenti.
Con la legge di bilancio 2019 il legislatore, tuttavia, ha reso più onerosa la procedura, prevedendo l’incremento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Ricordiamo che lo scorso anno l’imposta sostitutiva che doveva essere applicata agli importi emergenti dalla perizia era stabilita nella misura dell’8% e ciò indipendentemente dal tipo di di partecipazioni posseduta, quindi tanto che si trattasse di quote qualificate o non qualificate.
La legge 145/2018 ha determinato le aliquote nel seguente modo:
- 10% per le partecipazioni non qualificate;
- 11% per le partecipazioni qualificate..
Il temine per effettuare il versamento dell’imposta è fissato per il 1/7/2019 (il 30/6/2019 è domenica), entro la stessa data del primo luglio dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima.
Il pagamento può, come per glia anni passati, essere eseguito in un’unica rata o in tre rate di uguale importo. Condizione per il perfezionamento dell’agevolazione è quello di pagare la prima o unica rata nel termine previsto. Sul pagamento delle ulteriori due rate saranno dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il tardivo pagamento della prima o unica rata comporta la decadenza dai benefici di legge e il contribuente dovrà chiedere il rimborso delle somme pagate.
L’omesso versamento della seconda e della terza rata non comporterà particolari effetti salvo che le somme non pagate saranno iscritte a ruolo. E’ possibile ravvedere il pagamento delle somme non versate e relative alle rate successive alla prima.
Per il pagamento si dovrà utilizzare il modello F24, l’anno da indicare è quello del 2019 e gli interessi, per le rate successive, si sommeranno all’importo dell’imposta sostitutiva.
Vale anche per quest’anno la possibilità di poter compensare in modo orizzontale le somme dovute a titolo di imposta sostitutiva con eventuali crediti fiscali eventualmente vantati dal contribuente.
La rivalutazione può essere effettuata anche da coloro che hanno già rideterminato in passato il valore della loro partecipazione e che nel frattempo ha subito ulteriori incrementi di valore.
Sarà, in questo caso, possibile detrarre dall’imposta dovuta il 1 luglio quanto pagato in passato sulle precedenti rivoluzioni.
Prevista dalla legge in commento anche la rivalutazione dei terreni anche in questo caso con l’aliquota aumentata al 10%.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
lunedì 7 gennaio 2019
giovedì 20 dicembre 2018
Sì alla deducibilità del TFM purché sia congruo e ragionevole.
La deducibilità del Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori, è stato e continua ad essere oggetto di ampio dibattito tra la dottrina e l’Agenzia delle Entrate. Preliminarmente, occorre sottolineare che allo stato attuale non vi è una norma specifica che regoli il trattamento fiscale del TFM. Difatti, la deducibilità degli accantonamenti per i TFM degli amministratori è equiparata a quella prevista per gli accantonamenti destinati al TFR (relativo ai rapporti di lavoro dipendente) ex art. 105, comma 4 del TUIR. Tale articolo sembrerebbe estendere la deducibilità delle quote accantonate al TFM secondo il principio di competenza. Differente parrebbe essere, invece, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, la quale, invece precisa che gli accantonamenti al fondo TFM hanno rilevanza fiscale secondo il criterio di cassa (salvo che per i rapporti aventi data certa).
Recentemente la Ctr di Milano, con la sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018, è intervenuta sul criterio di determinazione del Tfm; la fattispecie, nello specifico, riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Società di capitali in cui l’Agenzia delle Entrate richiamava a tassazione un maggiore IRES in virtù del disconoscimento, seppure parziale, della deduzione degli accantonamenti al fondo TFM, applicando ai medesimi la stessa disciplina prevista per le quote accantonate al fondo TFR. La Ctr accoglieva quindi le ragione del contribuente, sottolineando che:
- su tale istituto non esiste una precisa norma che fissi un tetto massimo del Tfm, questo difatti implica che la scelta della somma dovuta agli amministratori per il loro “fine mandato” è una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.
- Anche dal punto di vista fiscale vi è una carenza normativa, difatti non c’è ad oggi una specifica norma che pone un limite alla deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM;
- Riconosce, tuttavia, la sindacabilità da parte degli uffici finanziari del quantum dei compensi da corrispondere agli amministratori, i quali devono comunque rispettare i principi di congruità e ragionevolezza rispetto all’effettiva situazione aziendale.
In definitiva, stante quanto enunciato dalla sentenza n. 5280/18, la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM non è sindacabile qualora quest’ultimo risulti da una delibera assembleare presa nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità e, comunque, non siano eccessivi e sproporzionati rispetto alla realtà specifica dell’azienda.
Recentemente la Ctr di Milano, con la sentenza n. 5280 del 3 dicembre 2018, è intervenuta sul criterio di determinazione del Tfm; la fattispecie, nello specifico, riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una Società di capitali in cui l’Agenzia delle Entrate richiamava a tassazione un maggiore IRES in virtù del disconoscimento, seppure parziale, della deduzione degli accantonamenti al fondo TFM, applicando ai medesimi la stessa disciplina prevista per le quote accantonate al fondo TFR. La Ctr accoglieva quindi le ragione del contribuente, sottolineando che:
- su tale istituto non esiste una precisa norma che fissi un tetto massimo del Tfm, questo difatti implica che la scelta della somma dovuta agli amministratori per il loro “fine mandato” è una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.
- Anche dal punto di vista fiscale vi è una carenza normativa, difatti non c’è ad oggi una specifica norma che pone un limite alla deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM;
- Riconosce, tuttavia, la sindacabilità da parte degli uffici finanziari del quantum dei compensi da corrispondere agli amministratori, i quali devono comunque rispettare i principi di congruità e ragionevolezza rispetto all’effettiva situazione aziendale.
In definitiva, stante quanto enunciato dalla sentenza n. 5280/18, la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM non è sindacabile qualora quest’ultimo risulti da una delibera assembleare presa nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità e, comunque, non siano eccessivi e sproporzionati rispetto alla realtà specifica dell’azienda.
lunedì 10 dicembre 2018
Divieto di detrazione per le erogazioni in denaro agli ETS: scampato pericolo!
Il Decreto Fiscale, letto e approvato al Senato passato successivamente al vaglio della Camera, ha lasciato non pochi dubbi sulla possibilità di detrazione e deduzione per le erogazioni liberali in denaro agli Enti del Terzo Settore prevista dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’articolo 83 del suddetto codice ha previsto specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per coloro i quali effettuassero erogazioni liberali tracciabili in denaro o in natura a favore di ETS:
- Detrazione del 30% degli oneri sostenuti fino ad un massimo di €30.000 per periodo d’imposta;
- Detrazione innalzata al 35% per le erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Importo massimo deducibile dal reddito complessivo netto pari al 10% del reddito complessivo dichiarato
Con l’emendamento, la norma viene privata dell’espressione “in denaro” e dunque sembrerebbe venir meno la possibilità di detrarre le donazioni effettuate per finanziare gli enti no profit, a meno che queste non vengano fatte in natura. Questo intervento di revisione della norma creerebbe non solo profonde problematiche interpretative ma disincentiverebbe le persone fisiche a effettuare donazioni ai suddetti enti, causando così il venir meno della loro principale fonte di finanziamento.
Dopo le iniziali preoccupazioni, sollevate soprattutto da parte del Forum del Terzo Settore, arriva il testo ufficiale e definitivo del Decreto a fare chiarezza e a riportare il sereno: anche le donazioni in denaro saranno detraibili nei limiti già previsti dal Codice Del Terzo Settore e inoltre gli oneri sostenuti per chi ha effettuato erogazioni liberali in natura a favore delle Organizzazioni di Volontariato saranno detraibili al 35%.
L’articolo 83 del suddetto codice ha previsto specifiche detrazioni e deduzioni fiscali per coloro i quali effettuassero erogazioni liberali tracciabili in denaro o in natura a favore di ETS:
- Detrazione del 30% degli oneri sostenuti fino ad un massimo di €30.000 per periodo d’imposta;
- Detrazione innalzata al 35% per le erogazioni in denaro a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Importo massimo deducibile dal reddito complessivo netto pari al 10% del reddito complessivo dichiarato
Con l’emendamento, la norma viene privata dell’espressione “in denaro” e dunque sembrerebbe venir meno la possibilità di detrarre le donazioni effettuate per finanziare gli enti no profit, a meno che queste non vengano fatte in natura. Questo intervento di revisione della norma creerebbe non solo profonde problematiche interpretative ma disincentiverebbe le persone fisiche a effettuare donazioni ai suddetti enti, causando così il venir meno della loro principale fonte di finanziamento.
Dopo le iniziali preoccupazioni, sollevate soprattutto da parte del Forum del Terzo Settore, arriva il testo ufficiale e definitivo del Decreto a fare chiarezza e a riportare il sereno: anche le donazioni in denaro saranno detraibili nei limiti già previsti dal Codice Del Terzo Settore e inoltre gli oneri sostenuti per chi ha effettuato erogazioni liberali in natura a favore delle Organizzazioni di Volontariato saranno detraibili al 35%.
mercoledì 14 novembre 2018
Concordato con continuità aziendale: stop all’obbligo di versamento iva su note di variazione
L’Agenzia delle Entrate conferma la non sussistenza dell’obbligo di versamento dell’iva relativa alle note di variazioni emesse dai creditori in caso di concordato con continuità aziendale.
I creditori insoddisfatti alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore.
Già in passato l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente alla procedura.
Tuttavia, come conferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 07 aprile 2017, resta fermo l’obbligo da parte della società debitrice, di annotare nei registri iva la variazione in aumento successiva alla nota di variazione emessa dal cedente/prestatore, ciò al solo scopo di evidenziare la sussistenza del credito eventualmente esigibile contro il debitore tornato in bonis.
Non è dunque prevista la rettifica della detrazione dell’imposta nel caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, come previsto dall’articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE, anche nel caso di concordato con continuità aziendale in quanto esso è previsto dall’articolo 26 del DPR 633/72 , come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte” dell’importo pattuito, riconoscendo così al debitore concordatario il diritto alla detrazione dell’imposta ma non il pagamento della stessa.
I creditori insoddisfatti alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore.
Già in passato l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente alla procedura.
Tuttavia, come conferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 07 aprile 2017, resta fermo l’obbligo da parte della società debitrice, di annotare nei registri iva la variazione in aumento successiva alla nota di variazione emessa dal cedente/prestatore, ciò al solo scopo di evidenziare la sussistenza del credito eventualmente esigibile contro il debitore tornato in bonis.
Non è dunque prevista la rettifica della detrazione dell’imposta nel caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, come previsto dall’articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE, anche nel caso di concordato con continuità aziendale in quanto esso è previsto dall’articolo 26 del DPR 633/72 , come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte” dell’importo pattuito, riconoscendo così al debitore concordatario il diritto alla detrazione dell’imposta ma non il pagamento della stessa.
mercoledì 31 ottobre 2018
Pace fiscale: la dichiarazione integrativa speciale
L’art 9 del Dl 119/2018 introduce la possibilità di correggere errori od omissioni relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017, ai fini di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, Irap e Iva, attraverso il “nuovo” strumento della dichiarazione integrativa speciale.
Rispetto alla dichiarazione integrativa regolata dall’art 2 comma 8 D.P.R. 322/98, secondo cui il termine di presentazione è entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019, solo se il contribuente ha regolarmente presentato tutte le dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta dal 2013 al 2016.
Oltre l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai suddetti anni, un’altra causa di esclusione dalla possibile presentazione di questo tipo di integrativa è sicuramente la formale conoscenza da parte del contribuente di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o comunque dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento ovvero di procedimenti penali a causa di violazioni di norme tributarie. L’emersione di attività finanziarie costituite o detenute all’estero non costituisce oggetto di integrazione.
Il limite massimo dell’imponibile oggetto di integrativa speciale è di 100.000€ di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% dell’importo che è stato già dichiarato; per le dichiarazioni con un imponibile inferiore a 100.000€ ovvero in caso di dichiarazione senza l’emersione di un debito di imposta per le perdite ai sensi degli artt 8 e 84 del Tuir, sarà comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000€.
Una volta integrato l’imponibile, in eccesso omesso o erroneamente calcolato, il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul maggiore reddito IRPEF o IRES ai fini delle imposte, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e IRAP, e sulle maggiori ritenute emerse. Per quanto riguarda invece l’IVA, al maggior imponibile emerso si applica un’aliquota media (da calcolare in base alle disposizioni del decreto, effettuando il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali).
Le maggiori imposte così determinate dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo ovvero attraverso una rateizzazione fino ad un massimo di cinque anni con il versamento in dieci rate semestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2019. Le suddette maggiori imposte non possono essere oggetto di alcuna compensazione con altri tributi, nemmeno in caso di dichiarazione a credito in seguito all’emersione dei nuovi imponibili: la differenza tra il maggior credito della dichiarazione originaria e il minor credito calcolato successivamente alla presentazione dell’integrativa, andrà versata senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la versione attuale del decreto relativo alla pace fiscale prevede in caso di integrativa speciale, che i termini di accertamento vengano calcolati a partire dall’anno di presentazione della stessa e limitatamente agli elementi integrati.
Rispetto alla dichiarazione integrativa regolata dall’art 2 comma 8 D.P.R. 322/98, secondo cui il termine di presentazione è entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019, solo se il contribuente ha regolarmente presentato tutte le dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta dal 2013 al 2016.
Oltre l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai suddetti anni, un’altra causa di esclusione dalla possibile presentazione di questo tipo di integrativa è sicuramente la formale conoscenza da parte del contribuente di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o comunque dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento ovvero di procedimenti penali a causa di violazioni di norme tributarie. L’emersione di attività finanziarie costituite o detenute all’estero non costituisce oggetto di integrazione.
Il limite massimo dell’imponibile oggetto di integrativa speciale è di 100.000€ di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% dell’importo che è stato già dichiarato; per le dichiarazioni con un imponibile inferiore a 100.000€ ovvero in caso di dichiarazione senza l’emersione di un debito di imposta per le perdite ai sensi degli artt 8 e 84 del Tuir, sarà comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000€.
Una volta integrato l’imponibile, in eccesso omesso o erroneamente calcolato, il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul maggiore reddito IRPEF o IRES ai fini delle imposte, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e IRAP, e sulle maggiori ritenute emerse. Per quanto riguarda invece l’IVA, al maggior imponibile emerso si applica un’aliquota media (da calcolare in base alle disposizioni del decreto, effettuando il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali).
Le maggiori imposte così determinate dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo ovvero attraverso una rateizzazione fino ad un massimo di cinque anni con il versamento in dieci rate semestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2019. Le suddette maggiori imposte non possono essere oggetto di alcuna compensazione con altri tributi, nemmeno in caso di dichiarazione a credito in seguito all’emersione dei nuovi imponibili: la differenza tra il maggior credito della dichiarazione originaria e il minor credito calcolato successivamente alla presentazione dell’integrativa, andrà versata senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la versione attuale del decreto relativo alla pace fiscale prevede in caso di integrativa speciale, che i termini di accertamento vengano calcolati a partire dall’anno di presentazione della stessa e limitatamente agli elementi integrati.
mercoledì 17 ottobre 2018
Novità in tema di fatturazione elettronica
Il decreto legge che accompagna la legge di bilancio, stando al contenuto ancora non pubblicato sulla gazzetta ufficiale, introdurrebbe delle interessanti novità in tema di fatturazione elettronica.
Il decreto prevede, in deroga alle norme previste dall’articolo 21 del DPR 633/72, che la fattura immediata si possa ritenere correttamente e tempestivamente emessa, e quindi inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In questo caso nella fattura dovrà essere precisata la data in cui l’operazione è stata effettuata.
Vediamo con un esempio pratico: momento di effettuazione dell’operazione per una prestazione di servizio 16 settembre 2019 (p.e. la data di pagamento), data di emissione della fattura 26 settembre 2019; in tale ipotesi si dovrà scrivere, nella descrizione o nello spazio riservato alle note, che la data di effettuazione dell’operazione è del 16 settembre.
La regola citata varrà anche per le fatture cartacee e quindi per tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Non cambia nulla per coloro che volessero emettere la fattura in pari data, nel nostro esempio in data 16 settembre.
La questione cambia in tema di invio al sistema di interscambio, per la fattura elettronica: infatti, coloro che emettono la fattura nel maggior termine di 10 giorni invieranno, sempre entro tale termine cioè in data 26/9/2019, la fattura all’Agenzia delle Entrate; coloro, invece, che non vogliono usufruire del termine ed emetteranno la fattura direttamente in data 16 settembre dovranno inviarla immediatamente.
Viene modificata anche la tempistica, ex art. 23 del decreto Iva, per la registrazione delle fatture emesse.
Le fatture oggi devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione, con le correzioni che saranno introdotte la registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; il 15 del mese successivo alla data di emissione della fattura, per chi la emette il giorno di effettuazione, o successivo alla data contenuta nell’annotazione per chi si avvale dei 10 giorni in più previsti dal nuovo art. 21.
Quindi, se qualcuno emette una fattura sfruttando i 10 giorni in data 3/10/2019 per una prestazione effettuata in data 30/9/2019, l’annotazione dovrà essere eseguita in data 15/10/2019; mentre chi emette una fattura in data 7/10/2019 per una prestazione effettuata in data 1/10/2019, potrà registrarla entro il 15 novembre.
Per i primi sei mesi del 2019 non sono previste sanzioni per le fatture elettroniche emesse e trasmesse fuori termine massimo.
Il decreto prevede, in deroga alle norme previste dall’articolo 21 del DPR 633/72, che la fattura immediata si possa ritenere correttamente e tempestivamente emessa, e quindi inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In questo caso nella fattura dovrà essere precisata la data in cui l’operazione è stata effettuata.
Vediamo con un esempio pratico: momento di effettuazione dell’operazione per una prestazione di servizio 16 settembre 2019 (p.e. la data di pagamento), data di emissione della fattura 26 settembre 2019; in tale ipotesi si dovrà scrivere, nella descrizione o nello spazio riservato alle note, che la data di effettuazione dell’operazione è del 16 settembre.
La regola citata varrà anche per le fatture cartacee e quindi per tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Non cambia nulla per coloro che volessero emettere la fattura in pari data, nel nostro esempio in data 16 settembre.
La questione cambia in tema di invio al sistema di interscambio, per la fattura elettronica: infatti, coloro che emettono la fattura nel maggior termine di 10 giorni invieranno, sempre entro tale termine cioè in data 26/9/2019, la fattura all’Agenzia delle Entrate; coloro, invece, che non vogliono usufruire del termine ed emetteranno la fattura direttamente in data 16 settembre dovranno inviarla immediatamente.
Viene modificata anche la tempistica, ex art. 23 del decreto Iva, per la registrazione delle fatture emesse.
Le fatture oggi devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione, con le correzioni che saranno introdotte la registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; il 15 del mese successivo alla data di emissione della fattura, per chi la emette il giorno di effettuazione, o successivo alla data contenuta nell’annotazione per chi si avvale dei 10 giorni in più previsti dal nuovo art. 21.
Quindi, se qualcuno emette una fattura sfruttando i 10 giorni in data 3/10/2019 per una prestazione effettuata in data 30/9/2019, l’annotazione dovrà essere eseguita in data 15/10/2019; mentre chi emette una fattura in data 7/10/2019 per una prestazione effettuata in data 1/10/2019, potrà registrarla entro il 15 novembre.
Per i primi sei mesi del 2019 non sono previste sanzioni per le fatture elettroniche emesse e trasmesse fuori termine massimo.
lunedì 8 ottobre 2018
La riforma delle Srl-PMI e il DL 50/2017
Il D.L. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017) ha introdotto importanti novità per le PMI. Esso infatti ha esteso alle PMI in forma di Srl alcune deroghe al diritto societario previste in precedenza solo per le start up innovative.
L’intervento normativo è volto a consentire un sostanziale avvicinamento delle disposizioni codicistiche stabilite per le società a responsabilità limitata, almeno per alcuni aspetti, a quelle che si occupano delle società per azioni.
E’ necessario premettere che i cambiamenti degli statuti delle srl, soprattutto, dal lato della circolazione delle quote e del loro collocamento presso terzi, dovranno essere apportati attraverso l’intervento dei notai.
Le principali novità apportate dal decreto sono al centro della nuova massima elaborata dai Notai del Triveneto, visto il profondo impatto che la riforma ha avuto sul diritto societario.
La massima si occupa in primis di definire il concetto di PMI, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ed in tal senso per l’inquadramento delle società destinatarie dell’intervento del nostro legislatore (D.L. 50/2017) si deve far ricorso all’articoli 1,2 e 3 della citata raccomandazione comunitaria. La PMI deve avere ad oggetto una qualsiasi attività economica e:
1) deve occupare meno di 250 persone ed avere realizzato un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
2) deve essere un’impresa autonoma e quindi non deve appartenere a gruppi di imprese (cioè avere partecipazione pari o superiore al 25%) che complessivamente superano i valori sopra indicati.
Una srl perde la qualifica di PMI se supera i suddetti limiti dimensionali per due esercizi consecutivi.
L'accertamento delle suddette caratteristiche avviene su base annua e per le società costituite da minor tempo si avrà riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso e approvato, mentre per quelle che sono neo costituite si dovrà procedere, ad una stima fatta dai soci in sede di costituzione oppure ad una successiva stima fatta dagli amministratori prima della chiusura del primo esercizio. .
Un’altra importante novità in ambito societario introdotta dal decreto, sulla quale i notai del Triveneto si soffermano nella loro massima è la possibilità da parte della società in forma di Srl- PMI di poter creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto all’interno dell’atto costitutivo. Nella stessa PMI potranno dunque coesistere categorie di quote che attribuiscono diritti ai singoli soci, in base all’art. 2468, comma 3 c.c., e categorie di quote che prevedono diritti speciali.
Ulteriori deroghe ai principi generali a favore delle Srl-Pmi sono rappresentate dalla possibilità, per dette società, di:
- prevedere categorie di quote che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari situazioni o condizioni;
- effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni nell’ipotesi che queste operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo e prestatori di opera e servizi anche professionali;
- utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare le proprie quote, anche attraverso appositi portali per la raccolta di capitali, come ad esempio il crowdfunding.
L’intervento normativo è volto a consentire un sostanziale avvicinamento delle disposizioni codicistiche stabilite per le società a responsabilità limitata, almeno per alcuni aspetti, a quelle che si occupano delle società per azioni.
E’ necessario premettere che i cambiamenti degli statuti delle srl, soprattutto, dal lato della circolazione delle quote e del loro collocamento presso terzi, dovranno essere apportati attraverso l’intervento dei notai.
Le principali novità apportate dal decreto sono al centro della nuova massima elaborata dai Notai del Triveneto, visto il profondo impatto che la riforma ha avuto sul diritto societario.
La massima si occupa in primis di definire il concetto di PMI, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ed in tal senso per l’inquadramento delle società destinatarie dell’intervento del nostro legislatore (D.L. 50/2017) si deve far ricorso all’articoli 1,2 e 3 della citata raccomandazione comunitaria. La PMI deve avere ad oggetto una qualsiasi attività economica e:
1) deve occupare meno di 250 persone ed avere realizzato un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
2) deve essere un’impresa autonoma e quindi non deve appartenere a gruppi di imprese (cioè avere partecipazione pari o superiore al 25%) che complessivamente superano i valori sopra indicati.
Una srl perde la qualifica di PMI se supera i suddetti limiti dimensionali per due esercizi consecutivi.
L'accertamento delle suddette caratteristiche avviene su base annua e per le società costituite da minor tempo si avrà riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso e approvato, mentre per quelle che sono neo costituite si dovrà procedere, ad una stima fatta dai soci in sede di costituzione oppure ad una successiva stima fatta dagli amministratori prima della chiusura del primo esercizio. .
Un’altra importante novità in ambito societario introdotta dal decreto, sulla quale i notai del Triveneto si soffermano nella loro massima è la possibilità da parte della società in forma di Srl- PMI di poter creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto all’interno dell’atto costitutivo. Nella stessa PMI potranno dunque coesistere categorie di quote che attribuiscono diritti ai singoli soci, in base all’art. 2468, comma 3 c.c., e categorie di quote che prevedono diritti speciali.
Ulteriori deroghe ai principi generali a favore delle Srl-Pmi sono rappresentate dalla possibilità, per dette società, di:
- prevedere categorie di quote che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari situazioni o condizioni;
- effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni nell’ipotesi che queste operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo e prestatori di opera e servizi anche professionali;
- utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare le proprie quote, anche attraverso appositi portali per la raccolta di capitali, come ad esempio il crowdfunding.
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