La Consob con due recenti delibere ha esteso anche alle PMI in forma di Srl, la possibilità di ricorrere al crowdfunding di capitale attraverso portali su internet.
L’Italia è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una regolamentazione normativa sul crowdfunding con il D.L. n. 179 del 2012 (c.d. Decreto Crescita bis) e con il regolamento Consob con la delibera n. 18592 del 2013.
In origine, questo tipo di finanziamento è stato pensato per le startup innovative e poi esteso alle PMI-innovative e infine a tutte le PMI organizzate in forma di Spa con la legge 232 del 2016 (c.d. Legge di bilancio 2017). Ora, grazie all’art.57 della Legge 50 del 2017, anche le PMI in forma di Srl possono collocare presso il pubblico le proprie quote di capitale, superando il divieto posto dall’art. 2468 del c.c.
Le ulteriori novità per le società a responsabilità limitata introdotte con questo articolo sono:
- la possibilità di creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, vale a dire attribuire diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione, o ancora attribuire ai titolari delle quote particolari diritti amministrativi;
- l’eliminazione del divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.) se le stesse sono compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo prestatori di opera e servizi anche professionali.
A seguito del recepimento della Direttiva 2014/65/UE, attuata con il D.Lgs. 129 del 2017, la Consob apporta nuove modifiche all’originario regolamento emanato (n. 18592/2013), attraverso le delibere n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018. Le principali novità introdotte per le società che intendano ricorrere a questa forma di finanziamento sono:
- l’obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
- la modifica del comma 2 dell’art 24 (“Condizioni relative alle offerte sul portale”), attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che riduce la soglia percentuale (dal 5% al 3%) di obbligo di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori qualificati (investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative o investitori a supporto di PMI aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari);
- l’inserimento nell’Allegato 3 (“Informazione sulla singola offerta”) degli artt. 6 e 7, i quali prevedono l’inserimento nel documento d’offerta della descrizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e dell’art. 8 , il quale prevede l’inserimento delle informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l’offerente;
- l’introduzione dell’art. 20-bis (“Procedure per la segnalazione delle violazioni”) per gestire le procedure di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori piena autonomia circa soluzioni tecniche ed organizzative.
Grazie a queste novità e alla continua revisione della normativa relativa all’equity crowdfunding le imprese, soprattutto le PMI, avranno la possibilità di aprirsi ad un sistema di finanziamento innovativo e basato solo sulla qualità del business plan della propria azienda riducendo il ricorso all’indebitamento bancario.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 5 aprile 2018
mercoledì 7 marzo 2018
Agevolazione ACE in presenza di operazioni straordinarie
Introdotto con il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), l’Ace acronimo di aiuto alla crescita economica, è una misura agevolativa che consente di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ad un tempo dato, rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società di capitali;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Il calcolo del rendimento nozionale necessario per fruire della deduzione prende in considerazione il capitale proprio risultante alla chiusura del bilancio in corso al 31 dicembre 2010 che è pari all’ammontare del patrimonio netto al netto dell’utile di tale esercizio. Per la quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, bisogna determinare la somma algebrica di due elementi:
- Elementi positivi: conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, oltre a quelli versati per acquisire la qualificazione di socio o partecipante e gli utili accantonati a riserva;
- Elementi negativi: riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a soci e partecipanti.
Se il rendimento così ottenuto eccede il reddito complessivo netto del contribuente, l’eccedenza può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta oppure può essere utilizzato in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta, da poter ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
In seguito all’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 da parte del MEF, si sono definite le nuove modalità attuative dell’agevolazione ed inoltre sono rafforzate le norme antielusive, le quali sono considerate applicative dall’esercizio 2018 e dunque dalle dichiarazioni da presentare nel 2019.
In relazione alle circostanze in cui risulta legittima la fruizione del beneficio, pur apparentemente considerate elusive, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad una istanza di interpello relativa ad una operazione straordinaria.
In particolare nell’interpello l’AE si pronuncia sulla legittimità dell’agevolazione in seguito ad una operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata utilizzando una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari all’acquisizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, derivante dall’operazione così strutturata, risulta legittimo, anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo, poiché proprio per effetto dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante, che è conforme con l’obiettivo di incentivazione alla capitalizzazione perseguito dal legislatore.
L’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che hanno condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso una operazione così strutturata piuttosto che mediante un acquisto diretto; dunque l’operazione non determinando alcun aggiramento fiscale, integrando un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta, conforme alle norme vigenti.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società di capitali;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Il calcolo del rendimento nozionale necessario per fruire della deduzione prende in considerazione il capitale proprio risultante alla chiusura del bilancio in corso al 31 dicembre 2010 che è pari all’ammontare del patrimonio netto al netto dell’utile di tale esercizio. Per la quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, bisogna determinare la somma algebrica di due elementi:
- Elementi positivi: conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, oltre a quelli versati per acquisire la qualificazione di socio o partecipante e gli utili accantonati a riserva;
- Elementi negativi: riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a soci e partecipanti.
Se il rendimento così ottenuto eccede il reddito complessivo netto del contribuente, l’eccedenza può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta oppure può essere utilizzato in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta, da poter ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
In seguito all’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 da parte del MEF, si sono definite le nuove modalità attuative dell’agevolazione ed inoltre sono rafforzate le norme antielusive, le quali sono considerate applicative dall’esercizio 2018 e dunque dalle dichiarazioni da presentare nel 2019.
In relazione alle circostanze in cui risulta legittima la fruizione del beneficio, pur apparentemente considerate elusive, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad una istanza di interpello relativa ad una operazione straordinaria.
In particolare nell’interpello l’AE si pronuncia sulla legittimità dell’agevolazione in seguito ad una operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata utilizzando una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari all’acquisizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, derivante dall’operazione così strutturata, risulta legittimo, anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo, poiché proprio per effetto dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante, che è conforme con l’obiettivo di incentivazione alla capitalizzazione perseguito dal legislatore.
L’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che hanno condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso una operazione così strutturata piuttosto che mediante un acquisto diretto; dunque l’operazione non determinando alcun aggiramento fiscale, integrando un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta, conforme alle norme vigenti.
lunedì 26 febbraio 2018
Regione Lazio: agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese
La Regione Lazio ha previsto un intervento a favore delle imprese che vogliono intraprendere attività finalizzate all'internazionalizzazione; di seguito riportiamo le informazioni che la Regione stessa ha fornito e che spiegano l'operatività del bando in questione.
Il Bando "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" è stato aperto dalle ore 12.00 di martedì 13 febbraio 2018 e sarà possibile inoltrare, esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB, le richieste per accedere alle agevolazioni, fino al 24/5/2018.
Il bando, nato per rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, ha una dotazione di 2,2 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a imprese, in forma singola o associata, per progetti di internazionalizzazione, anche di piccola entità (come ad esempio la partecipazione a fiere, azioni di promozione), per la copertura di costi per brevetti o per la tutela di marchi, per ottenere i servizi di un temporary export manager, o ancora, e questa è una novità di questo bando, per inviare all’estero il primo ordine ricevuto (il contributo può sostenere il pagamento delle spese di spedizione e quelle di sdoganamento merci).
La dotazione dell’Avviso è di 2.200.000,00 euro. Tale dotazione potrà essere aumentata con eventuali economie derivanti dagli avvisi già pubblicati a valere sull’Attività 3.4.1 del POR FESR 2014-2020. Il 50% della dotazione finanziaria è riservata ai progetti presentati da Aggregazioni Temporanee.
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso ed è concessa ai sensi del RGE o del “de minimis”, in relazione alle diverse voci di spesa e, ove possibili entrambe le opzioni, a scelta del beneficiario.
L’intensità di aiuto è pari al 70% del totale delle spese ammissibili in regime di “de minimis” e al 50% in caso di applicazione del RGE.
I destinatari si dividono in:
a) PMI in forma singola già costituite al momento della presentazione della domanda (inclusi i liberi professionisti e le Aggregazioni Stabili);
b) Aggregazioni Temporanee composte da almeno 2 PMI indipendenti e non più di 6 PMI, già costituite al momento della domanda ovvero da costituire subordinatamente alla concessione della sovvenzione.
I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione, una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi oggetto del progetto di internazionalizzazione.
Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti attività:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, a saloni internazionali, a rilevanti eventi commerciali all’estero;
b) progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l’acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi;
c) attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero;
d) acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, Temporary Export Manager e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione;
e) attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell’esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici.
I progetti possono essere completati da attività accessorie quali azioni di promozione, comunicazione e marketing e prevedere ulteriori voci di spesa, in conformità a quanto previsto nell’Avviso. L’Avviso, inoltre, indicherà eventuali limiti sulle singole tipologie di spesa.
I progetti presentati da PMI in forma singola devono essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, quelli presentati da Aggregazioni Temporanee non inferiore a 20.000 euro.
Le spese ammissibili riconosciute ai fini del calcolo del contributo, non possono comunque superare l’ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di progetti di importo complessivo superiore.
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla Data di Concessione dell’agevolazione e rendicontare Spese Effettivamente Sostenute in misura non inferiore al 70% delle Spese Ammesse.
Il contributo sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 3 mesi dalla data di concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione;
b) una erogazione a saldo, a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intero Progetto ammesso, da presentarsi entro e non oltre 13 mesi dalla data di concessione.
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”, in due fasi:
- Prima fasa: Compilazione del formulario con la richiesta di accesso all’agevolazione esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2018. La finalizzazione del formulario tramite portale GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di contributo, che dovrà essere formalizzata inviando via PEC la Domanda generata automaticamente dal sistema GeCoWEB, previa apposizione di firma digitale.
- Seconda fase: Invio tramite PEC della Domanda generata dal sistema GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018.
L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di trasmissione della Domanda.
Il Bando "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" è stato aperto dalle ore 12.00 di martedì 13 febbraio 2018 e sarà possibile inoltrare, esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB, le richieste per accedere alle agevolazioni, fino al 24/5/2018.
Il bando, nato per rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, ha una dotazione di 2,2 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a imprese, in forma singola o associata, per progetti di internazionalizzazione, anche di piccola entità (come ad esempio la partecipazione a fiere, azioni di promozione), per la copertura di costi per brevetti o per la tutela di marchi, per ottenere i servizi di un temporary export manager, o ancora, e questa è una novità di questo bando, per inviare all’estero il primo ordine ricevuto (il contributo può sostenere il pagamento delle spese di spedizione e quelle di sdoganamento merci).
La dotazione dell’Avviso è di 2.200.000,00 euro. Tale dotazione potrà essere aumentata con eventuali economie derivanti dagli avvisi già pubblicati a valere sull’Attività 3.4.1 del POR FESR 2014-2020. Il 50% della dotazione finanziaria è riservata ai progetti presentati da Aggregazioni Temporanee.
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso ed è concessa ai sensi del RGE o del “de minimis”, in relazione alle diverse voci di spesa e, ove possibili entrambe le opzioni, a scelta del beneficiario.
L’intensità di aiuto è pari al 70% del totale delle spese ammissibili in regime di “de minimis” e al 50% in caso di applicazione del RGE.
I destinatari si dividono in:
a) PMI in forma singola già costituite al momento della presentazione della domanda (inclusi i liberi professionisti e le Aggregazioni Stabili);
b) Aggregazioni Temporanee composte da almeno 2 PMI indipendenti e non più di 6 PMI, già costituite al momento della domanda ovvero da costituire subordinatamente alla concessione della sovvenzione.
I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione, una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi oggetto del progetto di internazionalizzazione.
Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti attività:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, a saloni internazionali, a rilevanti eventi commerciali all’estero;
b) progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l’acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi;
c) attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero;
d) acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, Temporary Export Manager e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione;
e) attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell’esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici.
I progetti possono essere completati da attività accessorie quali azioni di promozione, comunicazione e marketing e prevedere ulteriori voci di spesa, in conformità a quanto previsto nell’Avviso. L’Avviso, inoltre, indicherà eventuali limiti sulle singole tipologie di spesa.
I progetti presentati da PMI in forma singola devono essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, quelli presentati da Aggregazioni Temporanee non inferiore a 20.000 euro.
Le spese ammissibili riconosciute ai fini del calcolo del contributo, non possono comunque superare l’ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di progetti di importo complessivo superiore.
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla Data di Concessione dell’agevolazione e rendicontare Spese Effettivamente Sostenute in misura non inferiore al 70% delle Spese Ammesse.
Il contributo sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 3 mesi dalla data di concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione;
b) una erogazione a saldo, a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intero Progetto ammesso, da presentarsi entro e non oltre 13 mesi dalla data di concessione.
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”, in due fasi:
- Prima fasa: Compilazione del formulario con la richiesta di accesso all’agevolazione esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2018. La finalizzazione del formulario tramite portale GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di contributo, che dovrà essere formalizzata inviando via PEC la Domanda generata automaticamente dal sistema GeCoWEB, previa apposizione di firma digitale.
- Seconda fase: Invio tramite PEC della Domanda generata dal sistema GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018.
L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di trasmissione della Domanda.
giovedì 1 febbraio 2018
Industria 4.0: il credito di imposta per le attività di formazione
Con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) sono stati stanziati 250 milioni di € per l’anno 2019 al fine di sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e inoltre, la legge, ai commi da 46 a 56, riconosce un credito d’imposta per le spese relative a questo tipo di formazione. L’incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
giovedì 11 gennaio 2018
Le operazioni straordinarie possono integrare il reato di cui all'art. 11 Dlgs 74/2000.
Le operazioni straordinarie effettuate secondo un disegno che configura lo "svuotamento" patrimoniale di una società al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte configurano l'ipotesi di reato di cui all'art. 11 del D.Lgs 74/2000; lo ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza 232/2018.
La fattispecie riguarda una società che esegue una scissione societaria del patrimonio immbobiliare in una newco che successivamente alla notifica di un atto di riscossione, relativo alla società scissa, conferiva il ramo immobiliare in una ulteriore società.
Il susseguirsi delle operazioni staordinarie, scissione e conferimento, e la contestualità del rigetto del ricorso attivato dalla beneficiaria contro una cartella esattoriale ha portato alla condanna.
La società in sede di giudizio penale si difendeva sostenendo che il codice civile prevede una garanzia per i creditori, prevedendo con l'art. 2506 quater che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Questa previsione, tuttavia, secondo la Suprema Corte non è sufficiente e non esclude la responsabilità penale nel caso in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere al fine di arrecare un pregiudizio ed un ostacolo all'attività di riscossione dei tributi. Il fatto che alla prima operazione fosse seguita un conferimento ha fatto ritenere integrato il delitto ex art. 11 D.Lgs 74 del 2000.
Il conferimento del compendio immobiliare era seguito al rigetto del ricorso avanzato in sede di notifica di una cartella esattoriale e sembrava, soprattutto in senso temporale, preordinato a sottrarsi al pagamento delle imposte dovute dalla scissa.
La fattispecie riguarda una società che esegue una scissione societaria del patrimonio immbobiliare in una newco che successivamente alla notifica di un atto di riscossione, relativo alla società scissa, conferiva il ramo immobiliare in una ulteriore società.
Il susseguirsi delle operazioni staordinarie, scissione e conferimento, e la contestualità del rigetto del ricorso attivato dalla beneficiaria contro una cartella esattoriale ha portato alla condanna.
La società in sede di giudizio penale si difendeva sostenendo che il codice civile prevede una garanzia per i creditori, prevedendo con l'art. 2506 quater che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Questa previsione, tuttavia, secondo la Suprema Corte non è sufficiente e non esclude la responsabilità penale nel caso in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere al fine di arrecare un pregiudizio ed un ostacolo all'attività di riscossione dei tributi. Il fatto che alla prima operazione fosse seguita un conferimento ha fatto ritenere integrato il delitto ex art. 11 D.Lgs 74 del 2000.
Il conferimento del compendio immobiliare era seguito al rigetto del ricorso avanzato in sede di notifica di una cartella esattoriale e sembrava, soprattutto in senso temporale, preordinato a sottrarsi al pagamento delle imposte dovute dalla scissa.
martedì 2 gennaio 2018
Le novità fiscali 2018
La legge di Bilancio 2018 introduce diverse novità in ambito fiscale e conferma alcune disposizioni in vigore nell'anno appena trascorso. Vediamo in sintesi le disposizioni di maggior interesse e rilievo.
Cedolare secca.
E' stata confermata a fine 2019 l'applicazione della cedolare secca nella misura del 10% relativa agli affitti derivanti da contratti stipulati a canone concordato.
Bonus lavori per ristrutturazioni e provvedimenti assimilabili.
Riguardo al bonus ristrutturazioni viene prorogata a fine 2018 la detrazione del 50% per le spese riguardanti le ristrutturazioni edilizie.
E' stata prorogata al 31/12/2018 la detrazione del 65% relativa alle spese riguardanti gli interventi per il risparmio energetico. La detrazione è prevista nella misura ridotta del 50% inc aso di spese per infissi, impianti di climatizzazione realizzati con caldaie a condensazione (limitatamente a quelle con efficienza energetica di classe A).
Detrezione del 65% invece le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori che rimpiazzano vecchi impianti, con un tetto di detrazione di euro 100.000; l'acquisto deve consentire un risparmio energetico del 20%.
Ridotta dal 65% al 50% la detrazione per l'acquisto di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse e col limite di detrazione pari a 30.000 euro.
Estesa ad ogni contribuente e ad ogni tipo di spesa la possibilità di cedere i benefici della detrazione.
Interessante è la detrazione dell'80% prevista per gli interventi su edifici condominiali che sono nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e che determinano una riduzione del rischio sismico (si deve scendere di una classe) e una riqualificazione energetica; la detrazione arriva all'85% se le spese conducono al passaggio a due classi di rischio inferiori, rispetto a quella di partenza.
La disposizione in commento sarà alternativa a quella prevista dal D.L. 63 del 2013.
Introdotta per l'anno in corso una detrazione IRPEF del 36% per le spese effettuate per la sistemazione del verde (realizzazione pozzi e impianti di irrigazione) e la realizzazione di giardini pensili e di giardini a copertura di aree, le spese non potranno essere di importo superiore a 5.000 euro per abitazione.
Questa detrazione sarà operativa anche per le spese realizzate sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Credito d’imposta alberghi.
Viene esteso agli stabilimenti termali il credito d'imposta sulle riqualificazioni delle strutture ricettive previsto dal D.l. numero 82 del 2014.
Detrazione per le spese per abbonamenti al trasporto pubblico.
Sarà possibile detrarre le spese per l'acquisto di abbonamenti relativi a servizi di trasporto pubblico nel limite di una spesa annua di 250 euro.
La detrazione potrà essere fruita anche per le spese sostenute a favore di famigliari a carico.
Le somme rimborsate dai datori di lavoro per spese documentate e relative all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico non concorreranno a formare il reddito fiscale del dipendente percipiente.
Agevolazioni fiscali per le aziende.
Prorogate per il 2018 le norme riguardanti il cd super e iperammortamento.
La proroga è stata effettuata con alcune modifiche: la misura del super ammortamento nel nuovo anno scende al 30% (sono esclusi gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto); si potrà beneficiare della agevolazione anche per gli investimenti fatti entro il 30/6/2019, sempre a pato che entro il 31/12/2018 sia stato fatto ed accettato l'ordine di acquisto e sia stato pagato un acconto del 20% del costo totale del bene; per quanto riguarda l’iper ammortamento la misura resta al 150% e l'agevolazione sarà estesa agli acquisti effettuati entro il 31/12/2019, con i soliti limiti dell'ordine entro il 31/12/2018 e del pagamento di un acconto almeno del 20%.
Confermato, invece, al 40% il super ammortamento per l'acquisto di software necessari all'implementazione di tecnologie previste dal modello Industria 4.0 per tutti coloro che beneficiano nell'anno appena iniziato dell'iper ammortamento.
Rientrano tra i software agevolabili quelli destinati alle attività di supply chain (in ambito e-commerce), quelli relativi alla realtà aumentata e quelli che troveranno applicazione negli ambiti della logistica per attività di interconnessione telematica di dispositivi mobili e on-field.
Le imprese non perderanno il beneficio fiscale dell'iperammortamento nell'ipotesi di cessione del bene agevolato a patto che lo stesso venga sostituito con l'acquisto di un nuovo bene che per caratteristiche e proprietà possa essere assimilato a quello ceduto. Se il bene rimpiazzato aveva un costo superiore al bene che lo sostituisce l'agevolazione iniziale andrà riproporzionato.
Ritenuta del 26% sui proventi dei prestiti erogati mediante piattaforme informatiche.
E' stata introdotta una ritenuta a titolo di imposta prevista nella misura del 26% sui proventi derivanti dalle attività di prestiti e finanziamenti organizzata attraverso siti internet (soggetti ex art. 106 e 114 TUB).
Credito di imposta per le attività di formazione: le imprese che sostengono spese per attività di formazione potranno beneficiare di un credito d'imposta del 40% delle spese relative al costo del personale dipendente limitatamente al periodo realmente utilizzato in attività di formazione.
Il credito d'imposta ha un limite annuale di 300.000 euro per beneficiario e riguarda solo la formazione effettuata per le conoscenze relative all tecnologia prevista dal Piano Industria 4.0 (ad esempio: big data, analisi dati, cloud computing, sicurezza informatica, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione informatica dei processi aziendali).
Il credito d'imposta va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito (neanche ai fini Irap) e non soggiace ai limiti di compensazione previsti dalla legge 388 del 2000 e 244 del 2007.
Le spese per le attività di formazione devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale o da revisore legale.
Previsto un credito d’imposta per le imprese che operano nel settore della cultura; in particolare viene previsto entro il limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 (elevato ad un milione per il 2019 e 2020) un credito d’imposta del 30% relativamente ai costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Potranno beneficiare del credito in questione le imprese che svolgono attività culturali, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacoli, attività di cinematografia, biblioteche, musei. Il credito d’imposta soggiace alle norme “de minimis” e non concorrerò alla determinazione del reddito. Un apposito decreto specificherà le norme operative.
Istituzione di un credito d’imposta per gli acquisti di beni formati con plastiche derivanti dai processi di raccolta differenziata. Per incentivare il riciclaggio e riuso della plastica le imprese che acquisteranno nel triennio 2018-2020 prodotti creati grazie al riuso di materiali di plastica, provenienti dalla raccolta differenziata, sarà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% del costo dei beni acqustati Anche a questo tipo di credito di imposta non si applicano le limitazione di compensazione di cui alle leggi 388/2000 e 244/2007. Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione gli
Le SIM - società di intermediazione mobiliare - saranno escluse dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5% che è stata introdotta per gli enti creditizi dalla legge di stabilità del 2016
Le SIM potranno nuovamente dedurre dal reddito gli interessi passivi nel misura del 96% del loro ammontare.
Per agevolare il processo di quotazione in borsa sarà concesso un credito d’imposta per le spese di consulenza relative ai programmi di quotazione sostenuti dalle piccole e medie imprese.
Il credito spetterà in misura pari al 50% delle spese sostenute nel periodo 2018-2020.
Deduzioni IRAP per le spese di lavoro. Per l'anno in corso i soggetti IRAP potranno dedurre il costo totale del personale stagionale impiegato per oltre 120 giorni per due periodi d'imposta; la deduzione spetterà a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro.
Sono state elevate le soglie reddituali relative alla fruibilità del bonus degli 80 euro; in particolare la soglia di 24.000 euro è elevata ad euro 24.600 e decresce fino ad esaurirsi per redditi pari o superiori a 26.600 euro.
Detrazioni fiscali per figli a carico; è stato innalzato il limite di reddito per considerare i figli a carico di età non superiore ai 24 anni. L'attuale limite di reddito previsto nella misura di euro 2.840,51 viene portato ad euro 4.000,00. La norma si applicherà a partire dal 1° gennaio 2019.
lunedì 11 dicembre 2017
Responsabilità solidale per i contributi e le retribuzioni nelle subforniture industriali
La sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 2017, ha chiarito che l'applicazione della solidarietà per le retribuzioni e i contributi prevista dal D.lgs 276 del 2003 (cd legge Biagi) nei casi di appalti di servizi si estende alla subfornitura industriale.
La subfornitura è una fattispecie contrattuale prevista dalla legge 192 del 1998, molto utilizzata da quelle imprese che per diversi motivi si trovano a dover estendere la propria capacità produttiva esternalizzano parte delle proprie attività di produzione a imprese esterne.
Nel caso in esame la Corte di Appello ha invocato l'intervento della Corte Costituzionale chiedendo di pronunciarsi sull'applicabilità o meno della solidarietà prevista in tema di contratto di appalto alla non dissimile tipologia di accordo di subfornitura.
La Corte ha ricostruito i diversi orientamenti giurisprudenziali evidenziando le posizioni che hanno condotto alcuni giudici a pronunciarsi a favore o in senso contrario con riguardo all'applicazione dell'istitudo della solidarietà prevista dalla citata legge Biagi.
Un orientamento definiva diversi i due tipi di contratto in considerazione dell'esistenza nella subfornitura di una supposta dipendenza tecnologica, dipendenza che si manifesta nelle specifiche tecniche cui il fornitore deve sottostare nel processo di produzione, che non trova corrispondenza nel contratto di appalto che prevede, invece, una completa autonomia organizzativa e produttiva dell'appaltatore.
L'orientamento opposto riteneva i due accordi molto simili, anzi qualificava il contratto di subfornitura come una sottospecie del contratto di appalto.
Gli orientamenti non risolvevano, tuttavia, la questione riguardante la possibilità di applicare o meno il regime di solidarietà al primo tipo di contratto, ed è qui che interviene la Corte Costituzionale stabilendo che il committente deve ritenersi solidale con il subfornitore in ossequio al principio contenuto nella legge 276 del 2003.
L'interpretazione renderà necessario da parte della committenza un attento monitoraggio e controllo degli adempiementi previdenziali e retributivi dei fornitori; andranno previste clausole contrattuali con previsioni di apposite penali in caso di violazione delle previsioni di legge da parte del subofornitore ed opportuni obblighi di rendicontazione e trasparenza.
La subfornitura è una fattispecie contrattuale prevista dalla legge 192 del 1998, molto utilizzata da quelle imprese che per diversi motivi si trovano a dover estendere la propria capacità produttiva esternalizzano parte delle proprie attività di produzione a imprese esterne.
Nel caso in esame la Corte di Appello ha invocato l'intervento della Corte Costituzionale chiedendo di pronunciarsi sull'applicabilità o meno della solidarietà prevista in tema di contratto di appalto alla non dissimile tipologia di accordo di subfornitura.
La Corte ha ricostruito i diversi orientamenti giurisprudenziali evidenziando le posizioni che hanno condotto alcuni giudici a pronunciarsi a favore o in senso contrario con riguardo all'applicazione dell'istitudo della solidarietà prevista dalla citata legge Biagi.
Un orientamento definiva diversi i due tipi di contratto in considerazione dell'esistenza nella subfornitura di una supposta dipendenza tecnologica, dipendenza che si manifesta nelle specifiche tecniche cui il fornitore deve sottostare nel processo di produzione, che non trova corrispondenza nel contratto di appalto che prevede, invece, una completa autonomia organizzativa e produttiva dell'appaltatore.
L'orientamento opposto riteneva i due accordi molto simili, anzi qualificava il contratto di subfornitura come una sottospecie del contratto di appalto.
Gli orientamenti non risolvevano, tuttavia, la questione riguardante la possibilità di applicare o meno il regime di solidarietà al primo tipo di contratto, ed è qui che interviene la Corte Costituzionale stabilendo che il committente deve ritenersi solidale con il subfornitore in ossequio al principio contenuto nella legge 276 del 2003.
L'interpretazione renderà necessario da parte della committenza un attento monitoraggio e controllo degli adempiementi previdenziali e retributivi dei fornitori; andranno previste clausole contrattuali con previsioni di apposite penali in caso di violazione delle previsioni di legge da parte del subofornitore ed opportuni obblighi di rendicontazione e trasparenza.
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