giovedì 6 ottobre 2016

Le B-Corp italiane: le Società Benefit


Con la Legge di Stabilità (in vigore dal 1° gennaio scorso) è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della c.d. Società Benefit – SB.
Tale figura prende forma dal modello statunitense delle benefit corporation (cd. B-Corp) e l’Italia è l’unico Paese europeo ad aver disciplinato tale fenomeno. Le SB, pur essendo for-profit, intendono coniugare l’obiettivo del profitto con un impatto positivo con il contesto in cui operano. Si tratta, infatti, di società che perseguono lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività. In sostanza, lo scopo è quello di produrre benessere nell’ambiente in cui la società opera e, quindi, di misurare i risultati dell’impresa (e dei suoi amministratori) non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto quello del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato prioritari.
Ma come si diventa società benefit? Dal punto di vista formale la legge non ha creato un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, come società di persone, società di capitali o cooperative, ma ha delineato un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell’oggetto sociale, nella governance dell’impresa e nell’enforcement. Dal punto di vista sostanziale si tratta di società che, ovviamente, perseguono lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio, ma si parla però di un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, pubblica amministrazione e società civile, garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività e anche la possibilità, aggiungendo alla propria denominazione l’appellativo “benefit”, di rendere noto al mercato, con un’informazione legalmente riconosciuta, che la sociètà stessa persegue finalità non solo dettate dal proprio egoistico profitto, ma anche di natura altruistica. La legge stabilisce poi che la società benefit deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Tale disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l’unico obiettivo dell’attività aziendale. Accanto alla previsione dell’indicazione nell’atto costitutivo delle finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, la legge si preoccupa di individuare gli specifici obblighi in cui incorrono gli amministratori della società benefit e le relative responsabilità. A livello pubblicitario, inoltre, deve essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d’esercizio, una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, dalla quale emergano :
• La descrizione degli obiettivi specifici;
• Le modalità attuative;
• Le azioni realmente intraprese;
• La valutazione dell’impatto generato;
• La descrizione degli obiettivi futuri.
Inoltre, la società benefit, fermo restando quanto previsto dal codice civile, deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. L’organo sul quale grava l’obbligo di individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili è l’organo amministrativo della società. La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune. E’ opportuno sottolineare, inoltre, che la disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie o deroghe all’ordinaria disciplina del diritto societario.
Da un punto di vista pìù generale, infine, notiamo come le SB prendono forma in un contesto caratterizzato da un ampio dibattito, a livello comunitario e internazionale, su come affermare una nuova concezione di business, in cui il progresso sociale sia integrato nel processo di sviluppo economico delle imprese. Questo dibattito muove dall’intuizione per cui temperare la logica del profitto, bilanciando l’interesse dei soci con quello degli altri stakeholders, non costituisce un vincolo per le imprese, ma un’opportunità di differenziazione e crescita. L‘attenzione posta dai governi sulla necessità di strategie integrate per affrontare le sfide imposte dalla crisi, dai cambiamenti climatici e demografici, dall’impoverimento delle risorse naturali ha accresciuto la consapevolezza per cui l’uso responsabile delle risorse umane e naturali necessarie al processo produttivo e la capacità di soddisfare anche istanze sociali costituiscono un imperativo al quale l’impresa che intenda rimanere competitiva sul mercato non può sottrarsi. Con le misure introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016, l’Italia rappresenta il primo Stato europeo ad aver riconosciuto uno status giuridico proprio per le società che utilizzano il profitto anche come strumento per la creazione di valore sociale e, per queste ragioni, l’ingresso delle Società Benefit nel nostro ordinamento rappresenta una vera e propria rivoluzione economica.

martedì 20 settembre 2016

L'UNIVERSO DELLE STARTUP di Giulia Maria Rijillo

Al fine di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, dal 2012 il Governo è impegnato nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa è il Decreto Legge 179/2012, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221. Tale norma si riferisce alle startup innovative e come sappiamo una startup nasce sempre da un’idea, da una serie di processi che si susseguono e mutuano dal comune denominatore dell’idea di base. L’idea diventa progetto quando:
• se ne comprende la possibilità di utilizzo pratico, reale ed economico (s’individua, in sostanza, la necessità di un bene o un servizio e l’idea si concreta in un’offerta chiara);
• se ne traccia un mercato potenziale e un target specifico (più o meno ampio, più o meno complesso da raggiungere, ma sempre necessario);
• si individua il più classico e semplice dei revenue model (il momento in cui e la ragione per cui il denaro transa dal cliente al fornitore, nel minor tempo possibile, poiché il tempo è denaro);
• si comprende che i ricavi attesi sono maggiori dei costi necessari a generare quegli stessi ricavi (marginalità industriale ed operativa positiva, formula della sostenibilità, economicità e profittabilità);
• si concilia tutto ciò con l’ambiente normativo circostante (per esempio, fiscale, amministrativo, previdenziale e tributario), cercando di non tralasciare gli ormai imprescindibili requisiti etici e/o ambientali (per esempio, bio, solidale, green, high tech…).
Sembra facile a dirsi, ma è molto difficile a farsi. Da un punto di vista più tecnico e specifico, infatti, la normativa si riferisce esplicitamente alle startup innovative per evidenziare che il target non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Alle misure agevolative possono accedere le società di capitali le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• sono nuove o comunque costituite da meno di 5 anni;
• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
• presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
• non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non sono costituite da fusioni, scissioni societarie o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda;
• infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei seguenti tre criteri:
1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, per sostenere lo sviluppo delle startup innovative introduce delle misure di agevolazione applicabili per 5 anni dalla loro data di costituzione:
• potranno redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale;
• non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo;
• per quelle costituite in forma di s.r.l. è consentito creare categorie di quote dotate di particolari diritti, emettere strumenti finanziari partecipativi o offrire al pubblico quote di capitale comportando così deroghe fondamentali alla disciplina societaria ordinaria avvicinandole a quella della s.p.a.;
• in caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, il termine per il risanamento viene posticipato al secondo esercizio successivo;
• esonero dell’obbligo di opposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA;
• disciplina del lavoro tagliata su misura in quanto hanno la possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi con opzione di rinnovo per altri 12;
• facoltà di remunerare il personale in modo flessibile soprattutto perché possono essere retribuiti anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale (come lo stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity;
• introduzione di incentivi fiscali per investimenti provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dell’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro);
• fail-fast, ovvero introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli, annoverandole, quindi, tra i soggetti non fallibili. Tale intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Per facilitarne l’avvio si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
Nel nostro Paese, il numero di startup innovative continua a crescere a ritmi sostenuti e a oggi risultano iscritte, a livello nazionale, ben 6.235 imprese (+21,2% rispetto a fine 2015). Si tratta di giovani imprese che nell’ultimo anno hanno impiegato prevalentemente fino a quattro addetti (78,5%), operano nei "servizi’ (75,4%) e hanno un valore della produzione che per il 65,4% non supera i 100 mila euro. A livello di governance, il 13,2% ha una compagine societaria a prevalenza femminile mentre le startup coordinate in maggioranza dai giovani (under 35) rappresentano ben il 21,6% del totale, ciò a dimostrazione del fatto che le giovani imprese, in un momento di staticità dell’economia a livello generale, rappresentano una grande risorsa per dare nuovo impulso al mercato e accelerarne il cambiamento.

venerdì 29 luglio 2016

Aumento di capitale nelle s.r.l. di Giulia Maria Rijillo

Cosi come nelle s.p.a., due sono le forme di aumento di capitale previste dalla legge: quello a pagamento e quello nominale tramite imputazione di riserve a capitale. Quest’ultimo è disciplinato in modo sostanzialmente identico alle s.p.a.. Più articolata e, in taluni punti diversa da quella delle s.p.a., è la disciplina dell’aumento di capitale a pagamento. L’articolo 2481-bis, comma 1, del Codice Civile dispone che in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 2473. Il diritto così spettante a ciascun socio - che può denominarsi "diritto di opzione" avendo la medesima natura del corrispondente diritto spettante a tutte le azioni nelle s.p.a. - non può essere escluso o limitato dalla maggioranza dell'assemblea. A differenza di quanto previsto nelle s.p.a., non sussistono ragioni, ipotesi o esigenze della società che consentano alla maggioranza, in mancanza di diversa disposizione statutaria, di sacrificare il diritto di opzione spettante ai soci. La maggioranza, in altre parole, non può disporre in alcuna circostanza del diritto di opzione spettante ai singoli soci, nemmeno se ciò risultasse più vantaggioso nell'interesse della società. Una deliberazione di aumento di capitale che escludesse o limitasse il diritto di opzione, sempre secondo il regime legale, sarebbe invalida e impugnabile, in quanto presa "non in conformità della legge". Da questo punto di vista, si può dire che la disciplina dettata in tema di s.r.l. è più rigida di quella delle società azionarie, nelle quali la maggioranza dei soci può escludere o limitare il diritto di opzione in determinate ipotesi di aumento di capitale (con conferimenti in natura o con offerta ai dipendenti) oppure qualora lo esiga l'interesse della società, a fronte di alcune tutele di carattere informativo e di mantenimento del valore delle partecipazioni già emesse. Pertanto, l’aumento a pagamento del capitale sociale può essere destinato alla sottoscrizione di terzi non soci solo nel caso in cui vi sia un’apposita clausola all’interno dello statuto sociale oppure se la decisione viene presa, all’interno dell’assemblea, all’unanimità dei soci. Secondo la massima n. 156, recentemente elaborata dal Consiglio notarile di Milano, qualsiasi tipologia di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci è dunque soggetta a questa regolamentazione. La massima in questione inoltre afferma che la clausola prevista dall’art. 2481-bis, circa l’esecuzione dell’aumento con modalità diverse da quella della sua offerta in sottoscrizione a ciascun socio, in ragione della rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale può attribuire il potere di escludere o limitare il diritto di opzione alla maggioranza dei soci in via discrezionale, senza la necessaria verifica di un’oggettiva esigenza della società e senza l’obbligo di determinare e giustificare un sovrapprezzo per l’emissione delle partecipazioni di nuova emissione; può circoscrivere tale potere ad alcuni casi particolari e può altresì prevedere tutele ulteriori a favore dei soci di minoranza, anche mediante rinvio alla disciplina dettata in tema di Spa.

martedì 21 giugno 2016

L'interpello per i nuovi investimenti.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato di recente una circolare, la numero 25/E, con cui è intervenuta per chiarire le modalità di presentazione dell’istanza di interpello per i nuovi investimenti.
La norma istitutiva è il D.Lgs. 147/2015 e il successivo D.M. del 29/4/2016, che hanno introdotto l’opportunità per le imprese che devono effettuare investimenti di un certo rilievo di presentare all’AE una richiesta di parere sulla disciplina fiscale di talune ipotesi di talune operazioni straordinarie.
L’AE nella circolare in questione si è occupata dei presupposti soggettivi e oggettivi che disciplineranno l’interpello tanto per le società con la sede nel territorio dello Stato, quanto per le imprese non residenti che intendono effettuare investimenti.
I soggetti legittimati a presentare le istanze sono tanto le imprese che svolgono attività commerciali quanto tutti coloro che sono interessati a realizzare degli investimenti volti ad avviare nuove attività imprenditoriali o a partecipare ad attività già esistenti.
Quindi, potranno presentare l’interpello: le società, le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Per quanto riguarda il piano di investimento sono previste alcune peculiarità; questo deve essere realizzato nel territorio dello Stato, deve essere di valore pari o superiore a 30 milioni di euro e deve comportare delle ricadute occupazionali.
Tra le attività oggetto di investimento per cui si ricorrerà all’interpello sono comprese: l’avvio di nuove iniziative economiche e/o il loro ampliamento, la ristrutturazione dell’attività economica in seguito ad una crisi aziendale ( anche facendo ricorso agli appositi istituti deflattivi ), oppure la modifica dell’attività produttiva di un’impresa esistente.
L’interpello potrà riguardare anche le operazioni riguardanti acquisizioni di partecipazioni in società.
L’istanza deve qualificare il tipo di inquadramento fiscale su cui si chiede il pronunciamento dell’Agenzia. In sostanza, qualificata l’operazione e i suoi aspetti tributar si potrà ricorrere ad un interpello che punta a definire e qualificare, oppure a prevenire possibili interventi anti elusivi.
Dovranno essere richiamate le norme fiscali su cui si fonda la domanda e il regime da applicare all’attività di investimento da porre in essere.
L’interpello è preventivo e deve essere presentato prima del compimento di atti che importano l’applicazione dei regimi particolari tributari e comunque prima della presentazione della dichiarazione dei redditi di competenza.
Il parere espresso o quello desumibile dal silenzio assenso, obbliga l’Agenzia delle Entrate con la limitazione, ormai nota, alla circostanza che non cambino le modalità di esecuzione dell’operazione e i motivi in diritto che sono oggetto dell’interpello siano applicati e trovino riscontro nella realtà fattuale.

martedì 24 maggio 2016

IRAP le SS.UU. della Cassazione chiariscono l'autonoma organizzazione.

La Suprema Corte con la sentenza pronunciata il 10/5/2016 a sezioni unite è tornata, stavolta definitivamente, sull'applicazione dell'IRAP alle attività svolte da persone fisiche e società semplici e in particolare sul concetto di attività autonomamente organizzata.

Nel caso in esame la Cassazione ha riconosciuto al contribuente, nonostante la disponibilità di beni strumentali e la collaborazione di un dipendente, l'assenza di autonoma organizzazione, aprendo la strada al rimborso dell'IRAP pagata in vari anni.

La Corte ha chiarito che l'autonoma organizzazione si configura quando le utilità e le attività apportate dal lavoro altrui siano non trascurabili e generino un plus, un " effettivo qualcosa in più".

Seguendo il filone delle sentenze fin qui pronunciate, i Supremi Giudici hanno di fatto confermato l'orientamento che prevede che l'organizzazione deve avere una certa rilevana e deve fornire delle attività qualificate, che vanno oltre mere mansioni generiche ed esecutive, come ad esempio quelle di segreteria.

Ecco le parole usate dalla Corte di Cassazione " l'esercizio di attività .... è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

La Senntenza prevede che sia il contribuente a dover provare la non ricorrenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.

Riguardo all'uso dei beni strumentali la Suprema Corte precisa che non si configura l'autonoma organizzazione in capo al contribuente che impiega beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione.

venerdì 13 maggio 2016

IL COSTO AMMORTIZZATO: NUOVI PRINCIPI CONTABILI DI GIULIA MARIA RIJILLO

Con la modifica delle norme del codice civile in materia di bilancio previste dal D. Lgs. 139/2015, viene introdotto nel contesto dei Principi contabili italiani il criterio del costo ammortizzato per l’iscrizione e valutazione dei crediti e dei debiti nel bilancio d’esercizio e consolidato. L’applicazione di questo principio pare non riguardare i crediti e i debiti commerciali. In queste operazioni, infatti, i tempi di incasso e di pagamento si presentano di norma brevi e la componente finanziaria (interessi espliciti o impliciti) non assume rilievo. Il nuovo criterio assume, quindi, maggiore rilevanza applicativa in relazione alle poste finanziari e in questo documento ci soffermeremo soprattutto sui debiti; in particolare, sui debiti su cui maturano interessi passivi ovvero sui debiti finanziari di medio/lungo termine, siano essi sotto forma di prestiti obbligazionari, finanziamenti soci, finanziamenti bancari e altri.
In questi casi è abbastanza normale che vi siano disaggi/aggi di emissione e costi iniziali. I costi iniziali sono tutti quei costi che non si sarebbero sostenuti se non si fosse emesso il finanziamento: ad esempio, spese di istruttoria, commissioni bancarie, spese legali e consulenze dirette per l’acquisizione dello strumento finanziario; la loro presenza fa sì che il tasso di interesse effettivo sul finanziamento sia maggiore del tasso di interesse nominale. Il criterio del costo ammortizzato, che ha sempre la sua base nel costo storico, tiene conto delle differenze tra tassi di interesse nominali e tassi effettivi, in particolare impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito finanziarie lungo la durata dell’operazione.
Praticamente, il valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito è pari:
• per i finanziamenti, al valore nominale al netto dei costi iniziali;
• per i prestiti obbligazionari, al valore di emissione al netto dei disaggi di emissione e degli altri costi iniziali.
Negli esercizi successivi, il valore del debito deve essere rettificato dell’ammortamento (ripartizione) della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza del debito (generalmente coincidente con il valore nominale). In pratica, il valore del debito iscritto nello Stato patrimoniale sarà pari al costo ammortizzato.
Gli interessi passivi vengono imputati a Conto economico, non in base al tasso nominale (con il quale si calcolano gli interessi da corrispondere alla banca), bensì in base al tasso di interesse effettivo, che risulta differente da quello nominale, proprio per effetto della presenza dei costi iniziali. Il tasso effettivo di interesse è il tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri (per interessi e rimborso del capitale) al valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito.
L’utilizzo del tasso di interesse effettivo consente, quindi, di riallineare nel tempo il valore di iscrizione iniziale con quello a scadenza, facendo emergere in bilancio, in ogni esercizio di durata del prestito, l’onerosità effettivamente sostenuta a fronte dell’erogazione del finanziamento, così da riflettere a Conto Economico il costo del finanziamento secondo un tasso costante e a Stato Patrimoniale il valore residuo dei flussi finanziari da utilizzare per il rimborso.
In questo modo il valore dei debiti riportato nello Stato Patrimoniale passivo non sarà più il valore nominale ma il costo ammortizzato, ovvero il valore inizialmente rilevato aumentato, anno dopo anno, dell’ammortamento della differenza iniziale e ridotto delle quote capitale rimborsate.
Si può affermare, in conclusione, che questo criterio migliora la rappresentazione di tali componenti reddituali, in quanto vengono rilevati gli interessi in base al tasso di rendimento effettivo e non nominale, tenendo in considerazione anche il fattore temporale.

martedì 3 maggio 2016

Il contrasto all'evasione, circ. 16/E del 2016.

La circolare 16E del 28 aprile segna uno spartiacque, una evoluzione culturale da parte dell'AE nell'attività di contrasto all'evasione, problema importante del nostro paese.
La pubblica amministrazione è consapevole che se da un lato deve essere intensificato il contrasto alle frodi ed alle forme di evasione più gravi, dall'altra deve maturare la consapevolezza che nei rapporti fisco-contribuente è necessario un cambio di passo.
Prosegue l'Agenzia precisando che è importante, infatti, che i cittadini percepiscano la correttezza e la proporzionalità dell’azione. Il modo con cui si interagisce con il contribuente è un elemento che incide notevolmente sulla percezione della fondatezza della pretesa; nel corso delle attività i funzionari, oltre al rispetto delle regole, si devono preoccupare anche di porsi nel modo giusto verso l’interlocutore, garantendo attenzione, rispetto e con un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti.
In effetti, spesso da parte dei contribuenti e degli operatori viene percepito un formalismo che, pur attingendo al giusto precetto del rispetto delle regole giuridiche, rischia di sconfinare nell'applicazione ingiusta o sperequata di norme e principi.
L'evasione si combatte nel merito e con un approccio ... che nel metodo ( ndr ) lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti e predisposto alla trasparenza e al dialogo con tutti gli operatori che a vario titolo operano nel campo della fiscalità.
In precedenza anche il Ministro dell’Economia e delle finanze aveva inteso sottolineare la centralità del rapporto fisco-contribuente, ribadendo l’esigenza di maggiore trasparenza, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, così da agevolare l’emersione dell’effettiva capacità contributiva.
Sono importanti le precisazioni citate nel presente post; evidenziano che sta per iniziare una nuova era nei rapporti tributari tra cittadino e stato e che si è compreso che l'evasione si contrasta con una efficace attività investigativa e di accertamento ma anche con comportamenti trasparenti e ispirati alla collaborazione e al dialogo.