La sentenza del Tribunale di Milano
del 24 settembre 2015 e la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 ottobre 2015
hanno respinto le domande dei correntisti in base alla tesi secondo la quale
nelle istruzioni per rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) la Banca
d’Italia indica alcuni metodi per valutare se l’apertura di un conto corrente è
a rischio di usura o meno.
Questa decisione ha innescato una
serie di questioni su quale sia la formula finanziaria corretta per far si che
un prestito non sia usuraio.
Secondo il Tribunale di Milano,
infatti, le istruzioni della Banca d’Italia servono da una parte a rilevare il
TEGM (tasso trimestrale mediamente applicato dalle banche) dal quale poi si
calcola la soglia d’usura; dall’altra a confrontare dati omogenei quando c’è il
bisogno di verificare se il TEG (tasso effettivo globale) applicato
all’apertura di un credito in c/c rispetti o meno la soglia d’usura.
Bisogna, per questo, in sede di
giudizio tener conto unicamente della formula contenuta nelle
istruzioni della Banca d’Italia.
In caso contrario il giudizio
sarebbe espresso in base a parametri e metodi diversi da banca a banca.
Alla stessa conclusione arriva la sentenza
del Tribunale di Lodi il quale sottolinea inoltre che spetta al cliente dare la
prova che si trovi in una condizione di usura soggettiva e che ci sia cioè una
sproporzione delle prestazioni e una difficoltà economica e finanziaria.
In entrambe le sentenze, inoltre,
si esclude dal calcolo (almeno fino al 2009) la commissione di massimo scoperto
(CMS).
Di diversa opinione è il Tribunale
di Torino, sentenza del 31 luglio 2015, che ha imposto ad una banca di
restituire le remunerazioni scaturite dall’inizio alla fine del rapporto in quanto
aveva applicato tassi usurai sin dalla nascita del rapporto stesso.
Il Tribunale di Torino è partito
dalla tesi secondo la quale il CMS è un costo collegato al credito e lo si deve
perciò inserire nel calcolo del TEGM; non è rilevante che la Banca d’Italia
fino al 2009 non lo abbia inserito tra gli oneri rilevanti per il calcolo del
TEGM il quale ha una funzione diversa rispetto al TEG di un singolo apporto.
Il TEGM è un tasso medio di costo nazionale che serve
a determinare la soglia dell’usura; il TEG riguarda il costo complessivo del
credito di un singolo rapporto.
Se i costi ed alcune operazioni
incluse nei due tassi sono diverse non c’è, quindi, nessun problema.
Secondo il Tribunale di Torino, sia
prima che dopo il 2009, va usata la formula indicata dalla Banca d’Italia ma
tra gli oneri deve essere inserita la CMS.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 26 novembre 2015
venerdì 20 novembre 2015
IL COMMERCIO ELETTRONICO ONLINE
IL COMMERCIO ELETTRONICO ON-LINE
Nel decreto legislativo 40/2015 è presente una nuova regola per quanto
riguarda il commercio elettronico online.
I soggetti che pongono in essere operazioni di cessioni di beni (commercio
elettronico indiretto) e prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto)
verso consumatori finali (B2C) non hanno
l’obbligo di emettere la fattura a meno che il cliente non la richieda
espressamente.
Nel commercio elettronico indiretto sono comprese le operazioni nelle quali
è online la conclusione contrattuale di vendita ma non la consegna del bene;
nel commercio elettronico diretto entrambi i momenti contrattuali avvengono
online.
Non vengono, quindi, ricomprese le transazioni online B2B, ovvero
quelle tra gli operatori economici, alle quali sono applicate le regole
ordinarie.
Altra modifica è stata prevista, inoltre, per l’art. 22 del DPR 633/72
che disciplina il commercio al minuto e le attività assimilate togliendo
l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi di
teleradiodiffusione di servizi elettronici a distanza resi a committenti che
non esercitano impresa, arte o professione.
L’allegato II della Direttiva 2006/112/Ce riporta un elenco non
esaustivo di servizi a distanza resi a privati che possono usufruire della
nuova possibilità introdotta.
Grazie a tali novità, oggi, le cessioni di beni e le prestazioni a
distanza realizzate online possono essere gestite con le stesse modalità usando
cioè come metodo di certificazione quello dei corrispettivi anziché l’emissione
di fattura.
Per i gestori della grande distribuzione e dei gruppi d’impresa (e dal
1° gennaio 2017 per tutti i contribuenti), inoltre, è prevista anche la
possibilità di inviare i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate in
modo telematico.
mercoledì 11 novembre 2015
NUOVA ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI
Il disegno di legge di
stabilità presenta due importanti novità per i contribuenti una contenuta nell’
articolo 7 e l’altra nell’art. 45 co. 3-10.
Nel primo caso le modifiche
riguardano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e
professioni che si avvalgono del regime dei minimi che acquisiscono beni
materiali strumentali, in proprietà o in leasing, tra il 15 ottobre 2015 e il
31 dicembre 2016.
Il costo di acquisizione e i
canoni di leasing di tali beni, nel 2016 saranno aumentati al 140 % con una
maggiorazione, quindi, del 40%.
L’agevolazione, non essendo
importanti la natura giuridica, le dimensioni, il settore produttivo di
appartenenza e il regime contabile adottato, lascia campo d’applicazione anche
alle persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi.
L’agevolazione serve
per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria e
riguarda tutti i beni strumentali come per esempio autovetture e computer usati
nell’esercizio dell’attività; non si applica a quei beni il cui coefficiente di
ammortamento sia inferiore al 6,5 % ( per esempio gli immobili nuovi).
Gli imprenditori individuali
che si avvalgono del regime forfettario, non potendo dedursi le quote di ammortamento
e i canoni di leasing, non possono usufruire dell’agevolazione.
Il secondo caso, invece,
prevede che gli imprenditori individuali (anche quelli che rientrano nel regime
dei minimi) possano rivalutare i beni d’impresa acquistati entro il 31 dicembre
2014, applicando l’imposta sostitutiva del 16% o del 12%.
Per i minimi il maggior
valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della
determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione dal 2019.
giovedì 5 novembre 2015
IL TAEG NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
L'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), meglio conosciuto come TAEG, è un elemento fondamentale in un contratto di finanziamento in quanto espressione diretta della sua onerosità, qualità che permette al cliente il confronto di due finanziamenti alternativi.
Un contratto di finanziamento per non essere nullo e non violare l'art. 117, co. 8 Testo Unico Bancario ("La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia."), deve necessariamente indicare nel documento di sintesi l'ammontare del TAEG essendo insufficiente indicare il tasso nominale, le spese istruttorie ed alcune condizioni economiche.
Ad avvalorare questa tesi c'è, inoltre, la Sentenza 7779 del 25 maggio 2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta la domanda di risarcimento chiesta da un noto Istituto di Credito verso un suo cliente insolvente.
giovedì 22 ottobre 2015
martedì 20 ottobre 2015
Le novità fiscali della legge di stabilità 2016.
Il Consiglio dei
Ministri del 15.10.2015 ha licenziato il disegno di Legge di Stabilità 2016,
trattandosi di un disegno di legge
e dovendo ricevere l’approvazione delle due Camere, si rammenta la non
definitività delle norme sotto riportate e commentate.
Ai fini IMU si prevede l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche su quelle di lusso, novità ed esenzioni anche per i terreni agricoli e infine è prevista l’abolizione anche sui macchinari imbullonati.
Novità anche per la TASI che viene eliminata nelle seguente circostanze:
a) per gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
b) per gli immobili locati e destinato dall’inquilino ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.
In tema IRES è previsto che il taglio dal 27,5% al 24% scatterà nel 2017, salvo anticipare la riduzione al prossimo anno se verrà concessa una maggiore flessibilità nell’uso del deficit dalla Commissione UE.
“Superammortamento”: importante agevolazione sugli acquisti dal 15/10/2015 di beni strumentali nuovi fatti dalle imprese e dai professionisti. Viene consentito di dedurre il a titolo di ammortamento il 140% del valore del bene acquistato. L’agevolazione riservata all’anno 2016 si estende agli acquisti fatti dal 15 ottobre del corrente anno.
Modifiche al Regime fiscale dei forfettari vengono introdotte dalla legge di stabilità; in particolare i nuovi limiti di ricavi per tale regime è aumentato di 10.000 euro per tutti e di 15.000 euro per i professionisti.
Sono stati prorogati per tutto il prossimo anno i Bonus edilizi per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico. Valide quindi ancora per il 2016 le detrazioni del 50% e del 65%.
Tra le varie novità spunta l’aumento dell’uso del contante che sale dagli attuale 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.
Per le società di comodo prevista l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Viene reintrodotta la possibilità di far uscire gli immobili pagando un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi dell’8% ( elevata al 10,5% se la società è di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta che precedono quello in cui si realizza l’assegnazione.
Riaperta anche la rivalutazione dei beni aziendali e la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche - Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità per le persone fisiche ( società semplici e enti non commerciali ) di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni.
Invece, per la rivalutazione dei beni d’impresa viene stabilito che l’adeguamento dei valori dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e posseduti anche nel 2015 si pagherà un’imposta sostitutiva che è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
Si potrà anche affrancare la riserva in sospensione d’imposta, scaturente dalla suddetta rivalutazione versando un ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.
Viene ridotta l’Iva ridotta per i quotidiani e periodici on line equiparandola a quella prevista per i supporti cartacei.
Anticipata l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni amministrative prevista dal dlgs 158/2015. La norma che mitiga la normativa in tema di sanzioni tributarie si applicherà dal 1 gennaio.
Abrogazione dell’IRAP per le attività rivolte all’agricoltura e alla pesca.
Infine, in tema di Iva e fallimento viene concessa la possibilità di rettificare l’imposta sin dall’apertura del fallimento; in sostanza non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo.
Ai fini IMU si prevede l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche su quelle di lusso, novità ed esenzioni anche per i terreni agricoli e infine è prevista l’abolizione anche sui macchinari imbullonati.
Novità anche per la TASI che viene eliminata nelle seguente circostanze:
a) per gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
b) per gli immobili locati e destinato dall’inquilino ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.
In tema IRES è previsto che il taglio dal 27,5% al 24% scatterà nel 2017, salvo anticipare la riduzione al prossimo anno se verrà concessa una maggiore flessibilità nell’uso del deficit dalla Commissione UE.
“Superammortamento”: importante agevolazione sugli acquisti dal 15/10/2015 di beni strumentali nuovi fatti dalle imprese e dai professionisti. Viene consentito di dedurre il a titolo di ammortamento il 140% del valore del bene acquistato. L’agevolazione riservata all’anno 2016 si estende agli acquisti fatti dal 15 ottobre del corrente anno.
Modifiche al Regime fiscale dei forfettari vengono introdotte dalla legge di stabilità; in particolare i nuovi limiti di ricavi per tale regime è aumentato di 10.000 euro per tutti e di 15.000 euro per i professionisti.
Sono stati prorogati per tutto il prossimo anno i Bonus edilizi per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico. Valide quindi ancora per il 2016 le detrazioni del 50% e del 65%.
Tra le varie novità spunta l’aumento dell’uso del contante che sale dagli attuale 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.
Per le società di comodo prevista l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Viene reintrodotta la possibilità di far uscire gli immobili pagando un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi dell’8% ( elevata al 10,5% se la società è di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta che precedono quello in cui si realizza l’assegnazione.
Riaperta anche la rivalutazione dei beni aziendali e la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche - Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità per le persone fisiche ( società semplici e enti non commerciali ) di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni.
Invece, per la rivalutazione dei beni d’impresa viene stabilito che l’adeguamento dei valori dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e posseduti anche nel 2015 si pagherà un’imposta sostitutiva che è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
Si potrà anche affrancare la riserva in sospensione d’imposta, scaturente dalla suddetta rivalutazione versando un ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.
Viene ridotta l’Iva ridotta per i quotidiani e periodici on line equiparandola a quella prevista per i supporti cartacei.
Anticipata l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni amministrative prevista dal dlgs 158/2015. La norma che mitiga la normativa in tema di sanzioni tributarie si applicherà dal 1 gennaio.
Abrogazione dell’IRAP per le attività rivolte all’agricoltura e alla pesca.
Infine, in tema di Iva e fallimento viene concessa la possibilità di rettificare l’imposta sin dall’apertura del fallimento; in sostanza non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo.
lunedì 19 ottobre 2015
SE IL MANDATO E’ PERSONALE IL CREDITO VANTATO DEVE ESSERE PRIVILEGGIATO DI SALVATORE MAGISTRI
La corte di Cassazione, con la
sentenza n. 20750 depositata il 14 ottobre 2015, ha stabilito che, se il cliente ha
conferito al professionista l’incarico, le somme dovute per la prestazione resa
vanno considerate come remunerazione di una prestazione personale, diversamente
se il mandato è stato conferito alla Studio Associato, in tal caso il credito
ha natura chirografaria.
Per la Cassazione è contraddittorio
riconoscere un credito in favore del singolo professionista negandone la natura
privilegiata, i giudici hanno anche escluso che la natura del credito venga
decisa in base a chi ha emesso gli avvisi di parcella, Studio Associato o singolo
professionista.
Infatti secondo la suprema corte
il credito privilegiato non può essere considerato chirografario solo perché il
professionista in quanto associato lo trasferisce alla propria associazione, anche
in questo caso lo studio ha il diritto di farsi riconoscere il credito con natura
privilegiata.
Iscriviti a:
Post (Atom)